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DIRETTIVA 93/49/CEE DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1993 che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali1, in particolare l'articolo 4,

considerando che, nell'applicare le disposizioni della presente direttiva, è opportuno tener conto dei cicli di produzione dei vari materiali;

considerando che i requisiti stabiliti nella presente direttiva possono essere considerati come le norme minime accettabili a questo stadio, tenuto conto delle attuali condizioni di produzione nella Comunità; che essi verranno progressivamente elaborati e perfezionati, allo scopo di giungere a definire norme più rigorose, tali da consentire un elevato livello qualitativo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 3

Nel luogo di produzione i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali risultano, almeno a un’ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda i pertinenti materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena («ORNQ») sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali che sono oggetto di commercializzazione non supera, almeno a un’ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell’allegato.

I materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono, almeno a un’ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione specifici delle piante ornamentali, che riducano il valore di utilizzazione e la qualità di tali materiali, o da indizi o sintomi degli stessi.

I materiali soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/20312, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

1.

2.

3.

4.

Art. 4

1. Il materiale deve avere l'identità e la purezza del genere o della specie o, se del caso, del gruppo di piante cui appartiene e, se commercializzato o destinato ad essere commercializzato con riferimento alla varietà, secondo l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 91/682/CEE, deve avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà.

2.

3.

4.

Art. 8

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione