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DIRETTIVA 93/51/CEE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993 che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE del Consiglio2, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, primo e secondo trattino,

considerando che l'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità quale zona senza frontiere interne comporta il riconoscimento di «zone protette» istituite per determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei confronti di uno o più organismi nocivi;

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE, a decorrere dal 1o giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II non possono essere introdotti in una determinata zona protetta e non possono esservi spostati se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per tale zona, rilasciato ufficialmente in conformità all'articolo 10, paragrafo 1 della stessa direttiva; che tali disposizioni non si applicano qualora siano soddisfatte determinate garanzie per il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi; che tali disposizioni possono essere rispettate con condizioni meno rigorose di quelle previste all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva summenzionata per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa;

considerando che, in mancanza di garanzie ovunque accettate, queste devono essere fissate tenendo conto delle particolari condizioni in cui tali spostamenti sono effettuati, onde garantire una sufficiente sicurezza sul piano fitosanitario;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2 quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II della direttiva 77/93/CEE, non originari di una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 77/93/CEE, vengono spostati attraverso la zona di cui trattasi per essere avviati verso una destinazione finale al di fuori di detta zona e senza un passaporto delle piante valido per la medesima.

2. Devono essere rispettate le condizioni seguenti:

  1. a) l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui al paragrafo 1 devono essere puliti, esenti dagli organismi di cui al paragrafo 1 e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

  2. b) subito dopo il condizionamento, l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identità resti immutata, nonché in modo da rispondere alle esigenze degli organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 77/93/CEE; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;

  3. c) i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci menzionati nel paragrafo 1 devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta considerata e che la loro destinazione finale si trova al di fuori di detta zona.

3. Qualora nel corso di un controllo ufficiale predisposto a norma dell'articolo 11, paragrafo 7 della direttiva 77/93/CEE ed eseguito all'interno della zona considerata si constati che i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono soddisfatti, si prendono immediatamente - se del caso - le seguenti misure ufficiali, fatte salve le misure da adottare se i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci non soddisfano le condizioni fissate dalla direttiva 77/93/CEE:

— sigillatura dell'imballaggio,

— trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata.

Art. 2

1. Gli Stati membri stabiliscono di applicare condizioni meno rigorose ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II della direttiva 77/93/CEE originari di una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi e spostati all'interno di tale zona.

2. Ai fini del paragrafo 1 si può applicare la seguente condizione meno rigorosa: i controlli ufficiali di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 77/93/CEE possono limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste nella direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette della Comunità3.

Art. 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data stabilita all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE del Consiglio4. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione