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DIRETTIVA 93/61/CEE DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi1, in particolare l'articolo 4,

considerando che, nell'applicare le disposizioni della presente direttiva, è opportuno tener conto dei cicli di produzione dei vari materiali;

considerando che i requisiti stabiliti nella presente direttiva possono essere considerati come le norme minime accettabili allo stadio attuale, tenuto conto delle condizioni di produzione nella Comunità; che essi saranno progressivamente sviluppati e affinati nell'intento di definire infine norme elevate di una qualità superiore;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. La presente direttiva stabilisce le schede di cui all'articolo 4 della direttiva 92/33/CEE e fissa i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 11 della citata direttiva.

2. Le schede riguardano le colture in fase di crescita, i materiali di moltiplicazione di ortaggi (inclusi i portinnesti), e le piantine da essi ottenute, di tutti i generi e le specie di cui all'allegato II della direttiva 92/33/CEE, nonché i portinnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 4 della medesima direttiva in parola, a prescindere dal sistema di moltiplicazione utilizzato, qui di seguito denominati «il materiale».

3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano progressivamente, tenendo conto dei cicli di produzione del materiale di cui al paragrafo 2.

Art. 2

Il materiale deve, se del caso, essere conforme ai requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio2.

Art. 3

Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi risultano, almeno a un’ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti.

La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi che sono commercializzati non supera, almeno a un’ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell’allegato.

Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi risultano, all’ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi.

Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) 2016/20312 e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

Art. 4

Il materiale deve possedere le caratteristiche di identità e di purezza relative al genere o alla specie e deve altresì presentare un sufficiente grado di identità e di purezza varietale.

Art. 5

1. Il materiale deve essere sostanzialmente privo di qualsiasi difetto che potrebbe comprometterne la qualità come piantina o materiale di moltiplicazione.

2. Il vigore e le dimensioni del materiale devono essere idonei al suo impiego come piantina e materiale di moltiplicazione di ortaggi. È richiesto altresì un sufficiente equilibrio tra radici, steli e foglie.

Art. 6

1. Il documento rilasciato dal fornitore, di cui all'articolo 11 della direttiva 92/33/CEE, deve essere di materiale appropriato, non deve essere stato utilizzato in precedenza e deve essere stampato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità. Esso contiene le seguenti indicazioni:

  1. i) la dicitura «qualità CEE»;

  2. ii) il codice dello Stato membro CEE;

  3. iii) la denominazione dell'organismo ufficiale responsabile o il codice del medesimo;

  4. iv) il numero di registrazione o di riconoscimento;

  5. v) il nome del fornitore;

  6. vi) il numero individuale di serie, settimana o partita;

  7. vii) la data di rilascio del documento del fornitore;

  8. viii) il numero di riferimento della partita di sementi quando si tratta di piantine ottenute direttamente da sementi commercializzate conformemente alla direttiva 70/458/CEE del Consiglio3. Diversamente, il numero di riferimento deve essere disponibile, a richiesta, presso l'organismo ufficiale responsabile;

  9. ix) il nome comune oppure, se il materiale è accompagnato da un passaporto delle piante conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione4, il nome botanico;

  10. x) la denominazione della varietà. Per il portinnesti, la denominazione della varietà o la sua designazione;

  11. xi) la quantità;

  12. xii) per le importazioni da paesi terzi in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE, il nome del paese di produzione.

2. Se il materiale è accompagnato da un passaporto delle piante conformemente alla direttiva 92/105/CEE, detto passaporto può, qualora il fornitore lo desideri, costituire il documento del fornitore di cui al paragrafo 1. Tuttavia devono essere indicati la dicitura «qualità CEE», il nome dell'organismo ufficiale responsabile ai sensi della direttiva 92/33/CEE e un riferimento alla denominazione della varietà. Per le importazioni dai paesi terzi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE, deve essere indicato anche il nome del paese di produzione. Queste informazioni possono essere indicate sul medesimo documento, come il passaporto delle piante, ma chiaramente distinte.

Art. 7

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali da essi adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Art. 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione