DIRETTIVA 93/103/CE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1993 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,
vista la proposta della Commissione1, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, in cooperazione con il Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro4, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli prescrizioni minime riguardo all'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
considerando che, nell'ambito dei vari provvedimenti comunitari riguardanti il settore della pesca, è opportuno adottare misure in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggiore livello di sicurezza e di salute a bordo delle navi da pesca costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati;
considerando che le condizioni specifiche e particolarmente difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali registrati nel settore della pesca marittima sia molto elevato;
considerando che il Parlamento europeo, in data 15 aprile 1988, ha approvato una risoluzione nella quale riconosce l'importanza della prevenzione in materia di sicurezza durante il lavoro a bordo delle navi da pesca;
considerando l'importanza che deve essere attribuita per motivi di sicurezza e di salute dei lavoratori alla localizzazione delle navi da pesca in caso di emergenza, in particolare tramite le nuove tecnologie;
considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro5; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;
considerando che le direttive particolari già adottate nel campo della sicurezza e della salute durante il lavoro si applicano, salvo indicazioni contrarie, alla pesca marittima e che pertanto è opportuno precisare se del caso le peculiarità di questa attività per ottimizzare l'applicazione di queste direttive particolari;
considerando che la direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi6, si applica appieno al settore della pesca marittima;
considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Oggetto
1. La presente direttiva, che è la tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, fissa prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca definite all'articolo 2.
2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
Art. 2
Definizioni Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) nave da pesca: ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;
b) nave da pesca nuova: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a quindici metri, per la quale, alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, o successivamente:
i) è stato concluso un contratto di costruzione o di importante trasformazione o,
ii) il contratto di costruzione o di importante trasformazione è stato concluso anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma e che è consegnata dopo tre anni o più dalla suddetta data o,
iii) in mancanza di un contratto di costruzione,
è stata effettuata la posa della chiglia, o
è stata avviata una costruzione identificabile con una nave particolare, o
è iniziato il montaggio, con l'impiego di almeno 50 tonnellate o l'I % della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore;
c) nave da pesca esistente: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a diciotto metri e che non è una nave da pesca nuova;
d) nave: ogni nave da pesca nuova o esistente;
e) lavoratore: qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali;
f) armatore: il proprietario registrato di una nave, a meno che la nave sia stata noleggiata a scafo nudo o sia gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione; in questo caso si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave;
g) capitano: il lavoratore che, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, comanda la nave o ne è responsabile.
Art. 3 Disposizioni generali
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
a) gli armatori si assicurino che le loro navi vengano impiegate, senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente in condizioni meteorologiche prevedibili, fatta salva la responsabilità del capitano;
b) all'atto dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE, si tenga conto degli eventuali rischi per il resto dei lavoratori;
c) gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità competente designata all'uopo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati sul libro di bordo qualora la legislazione o la regolamentazione nazionale vigente ne impongano la tenuta per questo tipo di nave o, in mancanza di esso, su un documento richiesto a tal fine.
2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le navi siano oggetto, ai fini dell'osservanza della presente direttiva, di controlli periodici da parte di autorità specificamente incaricare di tale missione.
Taluni controlli, riguardanti l'osservanza della presente direttiva, possono essere effettuati in mare.
Art. 4 Navi da pesca nuove
Le navi da pesca nuove debbono soddisfare, al più tardi alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate nell'allegato I.
Art. 5 Navi da pesca esistenti
Le navi da pesca esistenti debbono soddisfare, al più tardi sette anni dalla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate nell'allegato II.
Art. 6 Riparazioni, trasformazioni e modifiche di vasta portata
Qualora le navi subiscano riparazioni, trasformazioni e modifiche di grande portata alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, o successivamente a tale data, dette riparazioni, trasformazioni e modifiche di grande portata debbono essere conformi alle prescrizioni minime corrispondenti riportate nell'allegato I.
Art. 7 Attrezzature e manutenzione
1. Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'armatore, fatta salva la responsabilità del capitano:
a) si accerti della manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e faccia sì che i difetti constatati, quando possono ledere la sicurezza e la salute dei lavoratori, vengano eliminati al più presto;
b) adotti misure intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;
c) tenga a bordo della nave mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente;
d) tenga conto delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III;
e) fatte salve le disposizioni della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)7, tenga conto delle specifiche in materia di attrezzature di protezione individuale riportate nell'allegato IV della presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'armatore fornisca al capitano i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva.
Art. 8 Informazione dei lavoratori
1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono informati circa tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.
2. Le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.
Art. 9 Formazione dei lavoratori
1. Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise e comprensibili per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, segnatamente la prevenzione degli incidenti.
2.
La formazione di cui al paragrafo 1 riguarda segnatamente la lotta antincendio, l'impiego dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza e, per i lavoratori interessati, l'impiego degli apparecchi di pesca e delle attrezzature di trazione, nonché i differenti metodi di segnalazione in particolare gestuale.
Questa formazione sarà oggetto di aggiornamenti resisi necessari a causa delle modifiche delle attività a bordo.
Art. 10
Formazione approfondita delle persone che possono essere chiamate a comandare una nave Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 92/29/CEE, le persone che possono essere chiamate a comandare una nave devono ricevere una formazione approfondita riguardante:
a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
b) la stabilità della nave e il mantenimento della stabilità in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.
Art. 11 Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti avvengono in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.