DIRETTIVA 94/43/CE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari1, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, deve definire i principi uniformi per garantire che gli Stati membri, nelle decisioni relative all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, applichino i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) di tale direttiva in maniera uniforme e con l'elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente perseguito dalla direttiva stessa;
considerando che è necessario pertanto stabilire principi dettagliati per la valutazione delle informazioni presentate dai richiedenti per un prodotto fitosanitario ed il conseguente processo decisionale, ai fini della concessione dell'autorizzazione;
considerando che tali principi devono essere stabiliti per ogni requisito previsto nell'articolo 4, paragrafo 1), lettere b), c), d) ed e);
considerando che, in un primo tempo, è opportuno stabilire principi uniformi solo per i prodotti fitosanitari chimici e che devono pertanto essere ancora definiti, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, quelli applicabili ai prodotti contenenti microorganismi;
considerando che le disposizioni della presente direttiva concernenti la protezione delle acque non pregiudicano gli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi delle direttive in materia e in particolare le direttive 75/440/CEE2, 80/68/CEE3 e 80/778/CEE4;
considerando che il riesame delle direttive summenzionate è necessario e che bisogna procedervi al più presto possibile;
considerando che, nel frattempo, le disposizioni della presente direttiva concernenti la protezione delle acque hanno carattere transitorio;
considerando che è importante valutare l'impatto dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulle acque sotterranee, ma che i modelli attualmente disponibili non consentono di valutare con precisione la concentrazione prevedibile in tali acque; che è necessario pertanto riesaminare le disposizioni del punto C 2.5.1.2 b) dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE non appena modelli riconosciuti a livello comunitario permetteranno una precisa valutazione di tale concentrazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato VI della direttiva 91/414/CEE è costituito dall'allegato della presente direttiva.
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle presente direttiva al più tardi un anno dopo la sua entrata in vigore.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. WAIGEL