DIRETTIVA 94/80/CE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza
Testo vigente
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1
1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.
2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e in materia di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del territorio nazionale o dei cittadini di paesi terzi residenti nel suo territorio.
Art. 2
1.
Ai sensi della presente direttiva, si intendono per
a) «ente locale di base», gli enti amministrativi riportati in allegato che, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, dispongono di organi eletti a suffragio universale diretto e sono competenti ad amministrare, al livello di base dell'organizzazione politica ed amministrativa dello Stato, determinati affari locali sotto la propria responsabilità;
b) «elezioni comunali», le elezioni a suffragio universale diretto volte a designare i membri dell'organo rappresentativo e, se del caso, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, il capo e i membri dell'organo esecutivo dell'ente locale di base;
c) «Stato membro di residenza», lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;
d) «Stato membro d'origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;
e) «liste elettorali», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in un determinato ente locale di base o in una delle sue circoscrizioni, compilato ed aggiornato dall'autorità competente secondo la legge elettorale dello Stato membro di residenza, oppure il registro della popolazione residente se vi è indicata la qualità di elettore;
f) «giorno di riferimento», il giorno o i giorni in cui il cittadino dell'Unione deve possedere, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, i requisiti prescritti per essere ivi elettore o eleggibile;
g) «dichiarazione formale», la dichiarazione rilasciata dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni a norma della legge nazionale applicabile.
2.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se un ente locale di base di cui all'allegato della presente direttiva è sostituito, in virtù di una modifica della legislazione nazionale, da un altro ente avente le competenze di cui al paragrafo 1, lettera a), ovvero se, in esito a tale modifica, un ente locale di base è soppresso o istituito.
Entro tre mesi dal ricevimento di una tale notifica, unitamente alla garanzia dello Stato membro in questione che i diritti ai sensi della presente direttiva non saranno lesi, la Commissione adatta l'allegato apportandovi le opportune sostituzioni, soppressioni o aggiunte. L'allegato in tal modo modificato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Art. 3
Ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a norma delle disposizioni della presente direttiva ogni persona che, nel giorno di riferimento:
a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e
b) pur non essendone cittadino possiede, tuttavia, i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini.
Art. 4
1. Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell'articolo 3 è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.
2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche le persone che dispongono del diritto di voto e di eleggibilità in forza dell'articolo 3 sono soggette alla stessa condizione.
3.
Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni di ciascuno Stato membro che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per qualsiasi elettore o eleggibile in un determinato ente locale di base al compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale ente locale.
Il paragrafo 1 non pregiudica, inoltre, le disposizioni già in vigore alla data di adozione della presente direttiva, che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità ad opera di ogni elettore o eleggibile al compimento di un periodo minimo di residenza nella parte dello Stato membro cui appartiene l'ente locale di base.
Art. 5
1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione penale, è stato privato del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.
2. La candidatura di qualsiasi cittadino dell'Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza può essere dichiarata irricevibile qualora l'interessato non possa rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) o non presenti l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).
3.
Gli Stati membri possono disporre che l'eleggibilità alle funzioni di capo dell'organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.
Gli Stati membri possono parimenti disporre che sia riservato ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.
Gli Stati membri potranno, nel rispetto del trattato e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.
4. Gli Stati membri possono parimenti disporre che i cittadini dell'Unione che sono eletti membri di un organo rappresentativo non possano partecipare alla designazione degli elettori di un'assemblea parlamentare né all'elezione dei membri di tale assemblea.
Art. 6
1. Le persone di cui all'articolo 3 sono soggette alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.
2. Gli Stati membri possono disporre che la qualità di membro del consiglio comunale nello Stato membro di residenza sia incompatibile anche con l'esercizio, in altri Stati membri, di funzioni equivalenti a quelle che, nello Stato membro di residenza, determinano una incompatibilità.
Capo II. Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
Art. 7
1. L'elettore di cui all'articolo 3 esercita il suo diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.
2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica anche agli elettori di cui all'articolo 3 che si sono iscritti nelle liste elettorali.
3. Gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio possono prevedere l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori di cui all'articolo 3.
Art. 8
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire all'elettore di cui all'articolo 3 di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.
2.
Per essere iscritto nelle liste elettorali, l'elettore di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale.
Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che l'elettore di cui all'articolo 3 presenti un documento d'identità valido e una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.
3.
L'elettore di cui all'articolo 3, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto.
Gli elettori iscritti su propria richiesta nelle liste elettorali possono anche essere cancellati da tali liste se lo richiedono.
L'elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro è iscritto nelle liste elettorali di questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione.
Art. 9
1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, la persona di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che presenti una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.
2.
Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che la persona di cui all'articolo 3:
a) indichi, all'atto del deposito della propria candidatura, nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine,
b) in caso di dubbio sul contenuto della dichiarazione di cui alla lettera a) o quando la legislazione di uno Stato membro lo esiga, presenti, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato, ovvero che ad esse non consta tale decadenza,
c) presenti un documento d'identità in corso di validità,
d) indichi nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 di non esercitare alcuna delle funzioni incompatibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
e) indichi, ove possibile, il suo ultimo indirizzo nello Stato membro di origine.
Art. 10
1. Lo Stato membro di residenza informa in tempo utile l'interessato dell'esito della sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa alla ricevibilità della sua candidatura.
2. Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o di rigetto della sua candidatura, l'interessato può presentare gli stessi ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, in casi analoghi, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.
Art. 11
Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e nelle forme appropriate, gli elettori e gli eleggibili di cui all'articolo 3 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità vigenti in tale Stato.