DIRETTIVA 94/63/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
considerando che vari programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale4 hanno sottolineato l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico;
considerando che, in mancanza di misure di controllo, le emissioni di composti organici volatili (COV) provenienti dalla benzina e dai solventi nella Comunità sarebbero dell'ordine di 10 milioni di tonnellate l'anno; che dette emissioni contribuiscono alla formazione di ossidanti fotochimici quali l'ozono che, in alte concentrazioni, possono recare danno alla salute umana, alla vegetazione e ai materiali; che alcune emissioni di COV provenienti dalla benzina sono classificate tossiche, cancerogene o teratogene;
considerando che il 2 aprile 1992 la Comunità ha firmato il protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili (COV) o i loro flussi transfrontalieri, che prevede una sensibile riduzione di tali emissioni;
considerando che un passo significativo nella strategia per la riduzione globale delle emissioni di COV nella Comunità è stato compiuto con la direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore5, volta a ridurre dell'80-90 % in 10-15 anni le emissioni di COV dai gas di scarico e le emissioni per evaporazione dai veicoli a motore, che rappresentano circa il 40 % delle attuali emissioni di COV artificiali nell'atmosfera; che all'adozione di detta direttiva era stato chiesto alla Commissione di presentare una proposta di direttiva sui provvedimenti atti a ridurre le perdite per evaporazione in tutte le fasi del processo di deposito e di distribuzione dei carburanti;
considerando che le emissioni di COV dai sistemi di deposito e di distribuzione della benzina raggiungono circa 500 000 tonnellate annue, pari al 5 % circa delle emissioni totali di COV artificiali nella Comunità; che queste emissioni concorrono notevolmente all'inquinamento atmosferico, soprattutto nelle aree urbane;
considerando che le tecnologie disponibili consentono una sensibile riduzione delle perdite per evaporazione nei sistemi di distribuzione della benzina, non ultimo attraverso il recupero dei vapori spostati;
considerando che, per motivi di normalizzazione internazionale e di sicurezza durante il caricamento delle navi, occorre che vengano elaborate delle norme a livello dell'organizzazione marittima internazionale per i sistemi di controllo delle emissioni e recupero dei vapori, da applicare tanto agli impianti di caricamento quanto alle navi; che la Comunità deve dunque impegnarsi per garantire che le necessarie disposizioni vengano introdotte nella Convenzione MARPOL nel corso della corrente revisione di MARPOL, da completarsi entro il 1996; che, qualora la Convenzione MARPOL non fosse riveduta in questo senso, la Comunità dovrebbe, previa discussione con i suoi maggiori partner commerciali, proporre adeguate misure comunitarie da applicare alle navi ed alle installazioni portuali che servono le navi;
considerando che saranno necessarie ulteriori azioni per ridurre le emissioni di vapori durante le operazioni di rifornimento alle stazioni di servizio, attualmente pari a circa 200 000 tonnellate annue, ottenendo così il controllo su tutte le emissioni di vapori che si verificano nella distribuzione della benzina;
considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza e garantire il funzionamento del mercato interno, occorre armonizzare talune misure relative alla distribuzione della benzina, basandosi su un livello elevato di protezione dell'ambiente;
considerando che occorre tuttavia tener presenti i vantaggi e gli oneri che possono derivare dall'azione o dalla mancanza di azione; che è pertanto opportuno prevedere in taluni casi delle possibilità di deroga e talvolta di esclusione; che occorre inoltre concedere a taluni Stati membri periodi di adeguamento più lunghi in considerazione delle eventuali misure ambientali rilevanti di vario tipo da essi adottate nel settore o dell'onere particolare loro imposto dalle misure della presente direttiva a causa della struttura delle loro reti;
considerando che l'azione della Comunità deve tener conto delle condizioni ambientali nelle varie regioni della Comunità; che al riguardo gli Stati membri devono poter mantenere o imporre misure più rigorose sulle perdite per evaporazione dagli impianti fissi in tutto il loro territorio o in aree geografiche ove, in considerazione di condizioni particolari, sia stato stabilito che esse sono necessarie per tutelare la salute umana o l'ambiente;
considerando che l'applicazione del paragrafo 1 degli articoli 3, 4 e 6 della presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche1;
considerando che è necessario introdurre specifiche armonizzate per le attrezzature di caricamento dal fondo delle autocisterne, al fine di assicurare la possibilità di libero scambio della benzina e delle attrezzature all'interno della Comunità, nonché un alto livello di sicurezza; che occorre prevedere la normalizzazione di tali specifiche e il loro adeguamento al progresso tecnico;
considerando che occorre costituire un comitato che assista la Commissione nell'adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Campo d'applicazione
La presente direttiva si applica ai procedimenti, agli impianti, ai veicoli e alle navi adibiti al deposito, al carico e al trasporto della benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad una stazione di servizio.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «benzina», ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, che ha una pressione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, destinato all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);
b) «vapori», composti gassosi che evaporano dalla benzina;
c) «impianto di deposito», ogni cisterna fissa presso un terminale adibita al deposito di benzina;
d) «terminale», ogni struttura adibita al deposito e al caricamento di benzina in autocisterne, in vagoni cisterna o su navi, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della struttura;
e) «cisterna mobile», ogni cisterna, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile, adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad una stazione di servizio;
f) «stazione di servizio», ogni impianto in cui la benzina è erogata nei serbatoi di carburante dei veicoli a motore da una cisterna di deposito fissa;
g) «preesistente» — riferito agli impianti di deposito della benzina, agli impianti di caricamento, alle stazioni di servizio ed alle cisterne mobili —, ogni impianto, stazione di servizio e cisterna mobile funzionanti prima della data indicata nell'articolo 10 o per i quali è stata concessa, prima di detta data, un'autorizzazione specifica di costruzione o di esercizio eventualmente prescritta dalla legislazione nazionale;
h) «nuovo» — riferito agli impianti di deposito della benzina, agli impianti di caricamento, alle stazioni di servizio ed alle cisterne mobili —, ogni impianto, stazione di servizio e cisterna mobile che non rientrano nella lettera g);
i) «volume», la quantità totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili da un impianto di deposito di un terminale o da una stazione di servizio nei tre anni precedenti;
j) «dispositivo di recupero dei vapori», l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori, compresi gli eventuali sistemi di cisterne «tampone» di un terminale;
k) «nave», una nave della navigazione interna quale definita nel capitolo 1 della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna7;
l) «valore bersaglio di riferimento», il valore orientativo fornito per la valutazione generale della congruità delle misure tecniche che figurano negli allegati; non è un valore limite rispetto al quale misurare le prestazioni dei singoli impianti, terminali e stazioni di servizio;
m) «deposito temporaneo di vapori», il deposito temporaneo di vapori in una cisterna a tetto fisso presso un terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso terminale non è considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della presente direttiva;
n) «impianto di caricamento», ogni impianto di un terminale ove la benzina può essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di caricamento per le autocisterne comprendono una o più «torri di caricamento»;
o) «torre di caricamento», ogni struttura di un terminale mediante la quale la benzina può essere, in un dato momento, caricata in una singola autocisterna.
Art. 3 Impianti di deposito presso i terminali
1.
Gli impianti di deposito devono essere conformi, per progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato I.
Dette disposizioni intendono ridurre a un livello inferiore al valore bersaglio di riferimento dello 0,01 massa/massa % (m/m %) del volume la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dal deposito in ogni impianto adibito a tale scopo nei terminali.
Gli Stati membri possono mantenere o prescrivere misure più rigorose in tutto il loro territorio o in aree geografiche ove, in considerazione di condizioni particolari, sia stato stabilito che esse sono necessarie per tutelare la salute umana o l'ambiente.
Gli Stati membri possono adottare, per ridurre le perdite di benzina, misure tecniche diverse da quelle dell'allegato I, purché sia dimostrato che tali misure alternative hanno efficacia almeno eguale.
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione sulle misure in vigore o sulle misure speciali di cui al presente paragrafo che essi intendono adottare, precisandone i motivi.
2. Il paragrafo 1 si applica:
a) a decorrere dalla data indicata nell'articolo 10, per i nuovi impianti;
b) trascorsi tre anni dalla data indicata nell'articolo 10, per gli impianti preesistenti, se il volume caricato presso un terminale è superiore a 50000 tonnellate/anno;
c) trascorsi sei anni dalla data indicata nell'articolo 10, per gli impianti preesistenti, se il volume caricato presso un terminale è superiore a 25000 tonnellate/anno;
d) trascorsi nove anni dalla data indicata nell'articolo 10, per tutti gli altri impianti preesistenti di deposito presso i terminali.
Art. 4 Caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali
1.
Le attrezzature di caricamento e di scaricamento devono essere conformi, per progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato II.
Dette disposizioni intendono ridurre a un valore inferiore al valore bersaglio di riferimento dello 0,005 m/m % del volume la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dallo scaricamento di serbatoi mobili nei terminali.
Gli Stati membri possono mantenere o prescrivere misure più rigorose in tutto il loro territorio o in aree geografiche ove, in considerazione di condizioni particolari, sia stato stabilito che esse sono necessarie per tutelare la salute umana o l'ambiente.
Gli Stati membri possono adottare, per ridurre le perdite di benzina, misure tecniche diverse da quelle dell'allegato II, purché sia dimostrato che tali misure alternative hanno efficacia almeno eguale.
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione sulle misure in vigore o sulle misure speciali di cui al presente paragrafo che essi intendono adottare, precisandone i motivi. La Commissione verifica se tali misure sono compatibili con le disposizioni del trattato e con quelle del presente paragrafo.
Tutti i terminali con impianti di carico per autocisterne sono dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste dall’allegato IV. Dette specifiche sono riesaminate periodicamente dalla Commissione, cui è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis, con cui modifica l’allegato IV alla luce degli esiti di tale riesame.
2. Il paragrafo 1 si applica:
a) a decorrere dalla data indicata nell'articolo 10, per i nuovi terminali di caricamento delle autocisterne, dei vagoni cisterna e/o delle navi;
b) trascorsi tre anni dalla data indicata nell'articolo 10, per i terminali preesistenti per il caricamento delle autocisterne, dei vagoni cisterna e/o delle navi, se il volume è superiore a 150000 tonnellate/anno;
c) trascorsi sei anni dalla data indicata nell'articolo 10, per i terminali preesistenti per il caricamento delle autocisterne o dei vagoni cisterna, se il volume è superiore a 25000 tonnellate/anno;
d) trascorsi nove anni dalla data indicata nell'articolo 10, per tutti gli altri impianti preesistenti presso i terminali per il caricamento di autocisterne e vagoni cisterna.
3. Trascorsi nove anni dalla data indicata nell'articolo 10, le prescrizioni relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste nell'allegato IV si applicano a tutte le torri di caricamento di autocisterne i tutti i terminali, salvo deroghe ai sensi del paragrafo 4.
4.
In via derogatoria, i paragrafi 1 e 3 non si applicano:
a) ai terminali preesistenti con un volume inferiore a 10000 tonnellate/anno;
b) ai nuovi terminali con un volume inferiore a 5000 tonnellate/anno situati in isole remote di piccole dimensioni.
Gli Stati membri informano la Commissione dei terminali interessati da detta deroga.
5. Il Regno di Spagna può concedere una deroga di un anno al termine previsto al paragrafo 2, lettera b).
Art. 5 Cisterne mobili
1. Le cisterne mobili soddisfano, per progettazione e funzionamento, le seguenti prescrizioni:
a) le cisterne mobili sono progettate e utilizzate in modo che i vapori residui siano trattenuti nella cisterna dopo lo scarico della benzina;
b) le cisterne mobili che forniscono la benzina alle stazioni di servizio e ai terminali sono progettate e utilizzate in modo da accogliere e trattenere i vapori di ritorno provenienti dagli impianti di deposito delle stazioni di servizio o dei terminali. Per i vagoni cisterna questa prescrizione è d'applicazione solo se essi forniscono la benzina a stazioni di servizio o terminali in cui è utilizzato il deposito intermedio dei vapori;
c) salva l'emissione attraverso le valvole limitatrici di pressione, i vapori menzionati alle lettere a) e b) sono trattenuti nella cisterna mobile sino alla successiva operazione di caricamento presso il terminale. Se, dopo lo scarico della benzina, la cisterna mobile è utilizzata per prodotti diversi dalla benzina e qualora il recupero o il deposito temporaneo dei vapori sia impossibile, può esserne ammesso lo spurgo in un'area geografica nella quale è improbabile che le emissioni incidano in modo significativo sui problemi ambientali o sanitari;
d) le autorità competenti degli Stati membri devono assicurare che le autocisterne siano sottoposte a verifiche periodiche della tenuta della pressione dei vapori e che il corretto funzionamento delle valvole della pressione sia controllato periodicamente in tutte le cisterne mobili.
2. Il paragrafo 1 si applica:
a) a decorrere dalla data indicata nell'articolo 10, per le nuove autocisterne, i nuovi vagoni cisterna e le nuove navi;
b) trascorsi tre anni dalla data indicata nell'articolo 10, per i vagoni cisterna e le navi preesistenti, se caricati in terminali cui si applica la prescrizione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1;
c) alle autocisterne preesistenti, se modificate per il caricamento dal fondo in conformità delle specifiche dell'allegato IV.
3. In via derogatoria, il paragrafo 1, lettere a), b) e c) non si applica alle perdite di vapori derivanti dalle misurazioni effettuate mediante aste di livello per quanto attiene:
a) alle cisterne mobili preesistenti;
b) alle nuove cisterne mobili messe in esercizio nei quattro anni successivi alla data di cui all'articolo 10.
Art. 6 Caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio
1.
Le attrezzature per il caricamento e il deposito sono conformi, per progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato III.
Dette disposizioni intendono ridurre ad un valore inferiore al valore bersaglio di riferimento dello 0,01 m/m % del volume la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento negli impianti di deposito delle stazioni di servizio.
Gli Stati membri possono mantenere o prescrivere misure più rigorose in tutto il loro territorio o in aree geografiche ove, in considerazione di condizioni particolari, sia stato stabilito che esse sono necessarie per tutelare la salute umana o l'ambiente.
Gli Stati membri possono adottare, per ridurre le perdite di benzina, misure tecniche diverse da quelle dell'allegato III, purché sia dimostrato che tali misure alternative hanno efficacia almeno eguale.
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione sulle misure in vigore o sulle misure speciali previste nel presente paragrafo che essi intendono adottare, precisandone i motivi.
2. Il paragrafo 1 si applica:
a) a decorrere dalla data indicata nell'articolo 10, per le stazioni di servizio nuove;
b) trascorsi tre anni dalla data indicata nell'articolo 10:
per le stazioni di servizio preesistenti con un volume superiore a 1000 m3/anno;
per le stazioni di servizio preesistenti — indipendentemente dal loro volume — situate in aree abitative o lavorative permanenti;
c) trascorsi sei anni dalla data indicata nell'articolo 10, per le stazioni di servizio preesistenti con un volume superiore a 500 m3/anno;
d) trascorsi nove anni dalla data indicata nell'articolo 10, per le altre stazioni di servizio preesistenti.
3. In via derogatoria, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle stazioni di servizio con un volume inferiore a 100 m3/anno.
4.
Gli Stati membri possono concedere una deroga alle prescrizioni del paragrafo 1 per le stazioni di servizio con un volume inferiore a 500 m3/anno situate in un'area geografica o in un luogo nel quale è improbabile che le emissioni di vapori incidano in modo significativo sui problemi ambientali o sanitari.
Gli Stati membri informano la Commissione dei particolari relativi alle aree in cui intendono concedere detta deroga e successivamente di tutte le modifiche che intervengono nelle aree in questione.
5. Il Regno dei Paesi Bassi può concedere una deroga al calendario previsto nel paragrafo 2, alle seguenti condizioni:
e misure prescritte dal presente articolo siano attuate nell'ambito di un programma nazionale preesistente di più ampia portata relativo alle stazioni di servizio, che affronti contemporaneamente vari problemi ambientali, quale l'inquinamento idrico, atmosferico, terrestre e provocato dai rifiuti, la cui applicazione sia rigorosamente programmata;
il calendario può essere modificato solo per un massimo di due anni e il programma deve essere ultimato, in tutte le sue fasi, entro il termine di cui al paragrafo 2, lettera d);
alla Commissione sia notificata la decisione di discostarsi dal calendario previsto dal paragrafo 2, corredata di informazioni esaurienti sul campo d'applicazione e la scadenza della deroga.
6. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono concedere una deroga di un anno al termine previsto nel paragrafo 2, lettera b).
Art. 7 Adeguamento al progresso tecnico
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso tecnico, salvi i valori limite di cui all’allegato II, punto 2.
Art. 7 bis Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20162.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 8 Comitato
Art. 9 Controllo e relazioni
La Commissione è invitata a corredare le sue relazioni, se del caso, di proposte di emendamento della presente direttiva, comprendenti in particolare l’estensione del suo ambito di applicazione per includere i sistemi di controllo e di recupero dei vapori di caricamento e navi.
Art. 10 Recepimento nelle legislazioni nazionali
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.