DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1995 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Austria) (95/212/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione2,
visto il parere del Parlamento europeo3,
considerando che una parte considerevole del territorio dei nuovi Stati membri presenta svantaggi naturali permanenti e che la dichiarazione n. 37 dell'atto di adesione del 1994 riconosce che è opportuno delimitare quanto prima le zone di montagna e le altre zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE;
considerando che gli svantaggi naturali permanenti che esistono in queste zone comportano costi di produzione più elevati e impediscono agli agricoltori di tali zone di ottenere dalla loro produzione redditi sufficienti e di livello analogo a quelli di cui dispongono gli imprenditori agricoli di categoria comparabile in altre regioni;
considerando che il governo austriaco ha comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE, l'elenco dei comuni (Gemeinden) che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone;
considerando che gli indici utilizzati sono l'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino della direttiva 75/268/CEE, e un'altitudine minima di 700 metri (punto centrale della località o altitudine media del comune) e, in via eccezionale, di 600 metri nelle Prealpi di Salisburgo e della zona limitrofa al fiume Mur (Murtal) nell'alta Stiria;
considerando che i forti pendii di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva 75/268/CEE, sono definiti come superiori al 20 %;
considerando che, quando sussistono contemporaneamente i due fattori summenzionati, sono state prese in considerazione un'altitudine minima di 500 metri e una pendenza media almeno del 15 %;
considerando che un numero limitato dei comuni proposti non soddisfa interamente le condizioni richieste, ma soddisfa tuttavia quelle dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE; che, essendo la loro economia strettamente legata a quella dei comuni limitrofi classificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, ed essendo il loro territorio racchiuso in questi comuni nettamente più ridotto del territorio di questi ultimi, è tuttavia possibile classificare detti comuni tra le zone di montagna;
considerando che, per quanto concerne la presenza di terre poco produttive e i risultati economici delle aziende agricole notevolmente inferiori alla media, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b) della direttiva 75/268/CEE, le zone sono state definite mediante un indice complesso, denominato «indice di comparabilità agricola» (Betriebszahl, abbreviato in BZ);
considerando che il valore massimo del summenzionato indice medio di ogni zona è stato fissato a 30 per le zone agricole svantaggiate, il che corrisponde al 70 % dell'indice medio nazionale (42); che in alcuni casi specifici tale indice medio è stato fissato a 35 per le zone agricole svantaggiate in cui la percentuale dei prati e dei pascoli permanenti supera l'80 % della superficie agricola utile;
considerando che, per quanto concerne la scarsa densità della popolazione o la sua regressione, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 75/268/CEE, sono stati presi in considerazione gli indici seguenti: densità non superiore a 55 abitanti per km² (la media nazionale è di 93) o tasso annuo di regressione superiore a 0,5 %, nonché popolazione agricola attiva parte significativa della popolazione attiva totale del comune;
considerando che nelle zone in cui l'indice medio è inferiore a 30 alcuni comuni possono raggiungere una densità di 70 abitanti per km²;
considerando che, per definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici che possono essere equiparate alle zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, sono state prese in considerazione l'esistenza di condizioni naturali sfavorevoli, che si traducono in un valore dell'indice fissato (BZ) inferiore a 30, e nell'esistenza di svantaggi specifici permanenti caratteristici di una:
- zona collinare dal rilievo accidentato,
- zona umida e acquitrinosa,
- zona periodicamente inondata,
- zona frontaliera della Comunità;
considerando che la superficie complessiva delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE non supera il 4 % della superficie totale dello Stato membro;
considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati, fissati dal governo austriaco per definire i tipi di zone comunicati alla Commissione, corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone di montagna, delle zone svantaggiate e delle zone in cui ricorrono svantaggi specifici di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Le zone situate nel territorio della Repubblica austriaca figuranti negli allegati I, II e III fanno parte dell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.
Art. 2
La Repubblica d'Austria è destinataria della presente direttiva.
ANEXO I
BILAG I
ANHANG I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ANNEX I
ANNEXE I
Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995. Per il Consiglio Il Presidente Ph. VASSEUR ANEXO I Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG I Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG I Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 3 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX I Less-favoured areas within the meaning of Article 33 of Directive 75/268/EEC ANNEXE I Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO I Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE I Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO I Zonas desfavorecidas na acepção do no. 3 do artigo 3o. da Directiva 75/268/CEE LIITE I Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA I Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 75/268/EEG >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> > SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG II Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 4, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG II Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 4 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX II Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (4) of Directive 75/268/EEC ANNEXE II Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO II Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE II Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 4, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO II Zonas desfavorecidas na acepção do no. 4 do artigo 3o. da Directiva 75/268/CEE LIITE II Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA II Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 75/268/EEG >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO III Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 5 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG III Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 5, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG III Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 5 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 5 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX III Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (5) of Directive 75/268/EEC ANNEXE III Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO III Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE III Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO III Zonas desfavorecidas na acepção do no. 5 do artigo 3o. da Directiva 75/268/CEE LIITE III Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA III Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 75/268/EEG >SPAZIO PER TABELLA> > SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>