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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 settembre 1995 relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate a norma della direttiva 75/268/CEE (Finlandia) (95/412/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che una parte considerevole del territorio degli Stati aderenti presenta svantaggi naturali permanenti e che la dichiarazione n. 37 dell'atto di adesione del 1994 riconosce che è opportuno delimitare quanto prima le zone di montagna e le altre zone agricole svantaggiate a norma dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che gli svantaggi naturali permanenti che ricorrono in queste zone comportano costi di produzione più elevati e impediscono agli agricoltori di tali zone di ottenere dalla loro produzione redditi sufficienti e di livello analogo a quelli di cui dispongono i conduttori agricoli di categoria comparabile in altre regioni;

considerando che il governo finlandese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, l'elenco dei comuni (Kunta-Kommun) che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone; considernado che le zone situate a nord del 62° parallelo ed alcune zone adiacenti sono equiparate alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino della direttiva 75/268/CEE qualora siano soggette a condizioni climatiche molto difficili che comportano un periodo vegetativo sensibilmente ridotto;

considerando che le condizioni climatiche difficili sono valutate in base alla «somma delle temperature medie effettive» e che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE sono soddisfatte qualora si abbia un valore pari o inferiore all'89 % del valore registrato a Helsinki;

considerando che dai dati disponibili risulta che tutte le zone situate a nord del 62° parallelo sono soggette a situazioni climatiche difficili e soddisfano le condizioni predette;

considerando che, per quanto concerne la presenza di terre poco produttive e i risultati economici delle aziende notevolmente inferiori alla media, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b) della direttiva 75/268/CEE, le zone sono state definite mediante un indice di comparabilità agricola denominato «indice di NIKULA» e in particolare mediante l'indice di «resa naturale potenziale»; che questo indice si fonda sulla produttività naturale (qualità del suolo e condizioni climatiche), il cui valore viene adeguato per mezzo di fattori quali l'eterogeneità dei terreni, le condizioni naturali di smaltimento delle acque, ecc., comprese le condizioni di produzione non naturali;

considerando che, tenuto conto della dichiarazione n. 37 suddetta e del valore massimo dell'indice in Finlandia (460), il valore massimo dell'indice considerato per le zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 è stato fissato a 440; che in alcuni casi specifici tale indice non è stato considerato per le zone agricole svantaggiate in cui la percentuale dei prati e dei pascoli permanenti supera il 70 % della superficie agricola utilizzata;

considerando che, per quanto concerne la scarsa densità della popolazione o la sua regressione, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 75/268/CEE, sono stati fissati gli indici seguenti: densità non superiore a 50 abitanti per km2 (di terraferma), senza riferimento alla densità media nazionale che è appena di 17 abitanti per km2, o tasso annuo di regressione superiore a 0,5 %, nonché parte significativa della popolazione attiva agricola nella popolazione attiva totale del comune;

considerando che, per definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici che possono essere assimilate alle zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, sono state prese in considerazione l'esistenza di condizioni naturali sfavorevoli, che si traducono in un valore dell'indice fissato inferiore a 450, e l'esistenza di svantaggi specifici permanenti caratteristici di una - zona umida e acquitrinosa,

- zona caratterizzata da una situazione idraulica inadeguata del suolo,

- zona fredda a causa della situazione geografica relativamente settentrionale,

- zona urbanizzata con densità superiore a 50 abitanti per km2;

considerando che, a causa della situazione geografica particolare che influisce sfavorevolmente sull'economia delle rispettive aziende agricole, l'insieme delle isole costiere della Finlandia, dell'arcipelago AAland e del Laeaeni di Kymi può essere assimilato a zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la superficie complessiva delle zone contemplate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE raggiunge ma non supera il 4 % della superficie totale dello Stato membro;

considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati, fissati dal governo finlandese per definire i tipi di zone comunicati alla Commissione, corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone di montagna, delle zone svantaggiate e delle zone in cui ricorrono svantaggi specifici di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che un numero limitato di comuni proposti non soddisfa interamente le condizioni richieste, ma soddisfa tuttavia quelle dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE; che, essendo la loro economia strettamente legata a quella dei comuni limitrofi classificati ai sensi dell'articolo 3 ed essendo il loro territorio circondato da questi ultimi comuni e nettamente più ridotto del territorio di questi ultimi, è tuttavia possibile classificare detti comuni tra le zone svantaggiate, sempreché siano rispettati il valore del 4 % sopra citato per le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE e il valore dell'85 % di cui alla dichiarazione n. 37 summenzionata;

considerando che la ripartizione a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE dell'elenco dei comuni ammissibili che figura nell'allegato della presente direttiva potrà essere successivamente modificata a richiesta della Finlandia e sarà oggetto, previo esame, di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Le zone che si trovano sul territorio della Repubblica di Finlandia e che figurano negli allegati I, II e III fanno parte dell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate a norma dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.

Art. 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA ANEXO I Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG I Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG I Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 3 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX I Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (3) of Directive 75/268/EEC ANNEXE I Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO I Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE I Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO I Zonas desfavorecidas na acepção do nº 3 do artigo 3º da Directiva 75/268/CEE LIITE I Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA I Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 75/268/EEG SUOMI HAEMEEN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> KESKI-SUOMEN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> KUOPION LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> POHJOIS-KARJALAN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> TURUN JA PORIN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> LAPIN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> MIKKELIN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> VAASAN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> OULUN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG II Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 4, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG II Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 4 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX II Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (4) of Directive 75/268/EEC ANNEXE II Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO II Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE II Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 4, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO II Zonas desfavorecidas na acepção do nº 4 do artigo 3º da Directiva 75/268/CEE LIITE II Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA II Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 75/268/EEG UUDENMAAN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> TURUN JA PORIN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> HAEMEEN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> KESKI-SUOMEN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> KYMEN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> MIKKELIN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO III Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 5 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG III Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 5, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG III Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 5 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 5 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX III Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (5) of Directive 75/268/EEC ANNEXE III Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO III Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE III Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO III Zonas desfavorecidas na acepção do nº 5 do artigo 3º da Directiva 75/268/CEE LIITE III Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA III Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 75/268/EEG AHVENANMAAN LAEAENI > SPAZIO PER TABELLA> HAEMEEN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> KYMEN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> TURUN JA PORIN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> UUDENMAAN LAEAENI >SPAZIO PER TABELLA> MUUT RANNIKKOSAARET >SPAZIO PER TABELLA> Joidenkin kuntien osalta rannikkosaaret sisaeltyvaet Turun ja Porin laeaenin luetteloon. >SPAZIO PER TABELLA>