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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1995 relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate a norma della direttiva 75/268/CEE (Svezia) (95/498/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che una parte considerevole del territorio della Svezia presenta svantaggi naturali permanenti e che la dichiarazione n. 37 dell'atto di adesione del 1994 riconosce che è opportuno delimitare quanto prima le zone di montagna e le altre zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che gli svantaggi naturali permanenti che ricorrono in queste zone comportano costi di produzione più elevati e impediscono agli agricoltori di tali zone di ottenere dalla loro produzione redditi sufficienti e di livello analogo a quelli di cui dispongono i conduttori agricoli di categoria comparabile in altre regioni;

considerando che il governo svedese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE, l'elenco dei comuni (le kommuner) e, laddove è risultato necessario, delle frazioni (foersamlingar) che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone;

considerando che dai dati disponibili risulta che tutte le zone situate a nord del 62° parallelo sono soggetti a condizioni climatiche molto difficili che comportano un periodo vegetativo sensibilmente ridotto e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la citata dichiarazione n. 37 permette, per la Svezia, di prendere in considerazione, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, quattro delle cinque «zone di sostegno agricolo» esistenti nella Svezia settentrionale al momento dell'adesione di tale Stato all'Unione europea;

considerando che taluni comuni limitrofi possono essere classificati tra le zone svantaggiate ai sensi del summenzionato articolo 3, paragrafo 3, in quanto soggetti a condizioni climatiche molto difficili che comportano un periodo vegetativo sensibilmente ridotto, della durata di 170 giorni al massimo e con la temperatura media superiore o pari a 5 °C;

considerando che i forti pendii di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva 75/268/CEE sono definiti come superiori al 20 %;

considerando che, quando sussistono contemporaneamente i due fattori dell'altitudine e della pendenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino della direttiva 75/268/CEE, le caratteristiche prese in considerazione sono, rispettivamente, un'altitudine minima di 500 metri e una pendenza media almeno del 15 %;

considerando che, per quanto concerne la presenza di terre poco produttive e i risultati economici delle aziende notevolmente inferiori alla media, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b) della direttiva 75/268/CEE, le zone sono state definite mediante l'indice standard delle rese delle principali colture annuali e il valore aggiunto lordo delle aziende per unità di lavoro agricolo annuo (VAL/ULA);

considerando che il valore massimo dei due indici medi di ogni zona summenzionati è stato fissato all'80 % dell'indice medio nazionale: che in alcuni casi specifici l'indice medio delle rese standard non è stato considerato per le zone agricole svantaggiate in cui la percentuale delle superfici foraggere ai sensi dell'articolo 4g, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1) come modificato dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (2) supera il 70 % della superficie agricola utilizzata;

considerando che, per quanto concerne la scarsa densità della popolazione o la sua regressione, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 75/268/CEE, sono stati fissati gli indici seguenti: densità non superiore a 50 abitanti por km2, senza riferimento alla media nazionale che è appena di 21 abitanti per km2, o tasso annuo di regressione superiore a 0,5 %, nonché esistenza di una parte significativa della popolazione attiva agricola nella popolazione attiva totale del comune;

considerando che, per definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici che possono essere assimilate alle zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, sono state prese in considerazione l'esistenza di condizioni naturali o sfavorevoli, che si traducono in un valore dei due indici fissati inferiore alla media nazionale, e l'esistenza di svantaggi specifici permanenti caratteristici;

- di una zona collinare dal rilievo accidentato e con terreni agricoli frazionati,

- di una zona umida e acquitrinosa,

- di una zona periodicamente inondata o caratterizzata da una situazione idraulica inadeguata del suolo,

- di una zona insulare costiera o lacustre;

considerando che la superficie complessiva delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE non supera il 4 % della superficie dello Stato membro in questione;

considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati, fissati dal governo svedese per definire i tipi di zone comunicati alla Commissione, corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone di montagna, delle zone svantaggiate e delle zone in cui ricorrono svantaggi specifici di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la Svezia conta un numero rilevante di isole; che l'elenco delle isole minori, classificate ai sensi del suddetto articolo 3, paragrafo 5, sarà definito successivamente e potrà essere oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

L'elenco comunitario delle zone svantaggiate della Svezia che figura negli allegati I, II e III della presente direttiva è incluso nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.