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DIRETTIVA 96/40/CE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1996 che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)1, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che la direttiva 95/21/CE prevede l'istituzione di un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo;

considerando che è necessario che tale documento di identità contenga almeno le informazioni seguenti: nome dell'autorità emittente, nome completo del titolare del documento di identità, una fotografia del titolare del documento di identità, la firma del titolare del documento d'identità e una dichiarazione che il titolare è autorizzato ad effettuare ispezioni conformemente alla legislazione nazionale adottata ai sensi della direttiva;

considerando che, affinché il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio possano identificare l'ispettore, è necessario che il documento di identità contenga una traduzione in inglese se questa non è lingua principale utilizzata;

considerando che la decisione sul formato preciso del documento di identità deve essere rimessa alla discrezionalità degli Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° febbraio 1997 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1996. Per la Commissione Neil KINNOCK Membro della Commissione