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DIRETTIVA 97/63/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1997 che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini «Comunità economica europea» con i termini «Comunità europea»; che occorre pertanto sostituire la sigla «CEE» con la sigla «CE»;

considerando che le diciture «concime CEE» e «concimi CEE» appaiono in talune disposizioni della direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi4, della direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto5, della direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi6, e della direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi7; che occorre, di conseguenza, sostituire in tali disposizioni le diciture «concime CEE» e «concimi CEE» con le diciture «concime CE» e «concimi CE»;

considerando tuttavia che di norma i produttori immagazzinano considerevoli quantità di imballaggi, etichette e documenti di accompagnamento e che un simile cambiamento di dicitura potrebbe, se applicato con effetto immediato, provocare un aumento dei costi per tali operatori; che occorre pertanto fissare un periodo nel quale gli imballaggi, le etichette e i documenti di accompagnamento recanti le diciture «concime CEE» e «concimi CEE» possono essere ancora impiegati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. La direttiva 76/116/CEE è modificata come segue:

  1. a) all'articolo 1, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

  2. b) all'articolo 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

  3. c) all'articolo 7, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

  4. d) all'articolo 8, paragrafo 1, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

  5. e) all'allegato II, punto 1, lettera a), la dicitura «CONCIME CEE» è sostituita dalla dicitura «CONCIME CE».

2. La direttiva 80/876/CEE è modificata come segue:

  1. a) all'articolo 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

  2. b) all'articolo 4, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

  3. c) all'articolo 6, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

  4. d) all'articolo 7, paragrafo 1, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

  5. e) all'articolo 7, paragrafo 3, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE».

3. La direttiva 89/284/CEE è modificata come segue:

  1. a) all'articolo 1, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

  2. b) all'articolo 2, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

  3. c) all'articolo 4, la dicitura «CONCIME CEE» è sostituita dalla dicitura «CONCIME CE»;

  4. d) all'articolo 6, lettera a), la dicitura «CONCIME CEE» è sostituita dalla dicitura «CONCIME CE»;

  5. e) all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE».

4. La direttiva 89/530/CEE è modificata come segue:

  1. a) all'articolo 1, paragrafo 1, la dicitura «CONCIME CEE» è sostituita dalla dicitura «CONCIME CE»;

  2. b) all'articolo 1, paragrafo 2, la dicitura «CONCIME CEE» è sostituita dalla dicitura «CONCIME CE»;

  3. c) all'articolo 2, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

  4. d) all'articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

  5. e) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

  6. f) all'articolo 4, lettera a), la dicitura «CONCIME CEE» è sostituita dalla dicitura «CONCIME CE»;

  7. g) all'articolo 6, primo comma, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

  8. h) all'allegato, ai capitoli C e D, le diciture «CONCIME CEE» e «CONCIMI CEE» sono sostituite dalle diciture «concime CE» e «concimi CE».

Art. 2

Gli imballaggi, le etichette e i documenti di accompagnamento recanti le diciture «concime CEE», e «concimi CEE» possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 1998.

Art. 3

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Art. 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1997. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente J. POOS (3) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1997 (GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 24), posizione comune del Consiglio del 17 giugno 1997 (GU C 237 del 4. 8. 1997, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 79). Decisione del Consiglio del 27 ottobre 1997.