DIRETTIVA 97/70/CE DEL CONSIGLIO del'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II Adeguamento delle disposizioni dei capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato al protocollo di Torremolinos a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultimo da applicare alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri
CAPITOLO IV: INSTALLAZIONI ELETTRICHE E MACCHINE, LOCALI MACCHINE SENZA GUARDIA CONTINUA
Regola 1: Applicazione
Il testo è modificato come segue: «Salvo disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.»
Regola 7: Comunicazioni tra la timoneria ed il locale macchine
Al testo originario è aggiunta la seguente modifica: «Le navi devono essere dotate di due mezzi di comunicazione separati … Uno di questi mezzi deve essere un telegrafo di macchina; tuttavia l'amministrazione può autorizzare, per le navi di lunghezza inferiore a 45 metri, i cui apparati motore sono comandati direttamente dalla timoniera, l'installazione di mezzi di comunicazione diversi dal telegrafo di macchina.»
Regola 8: Comando dell'apparato motore dalla timoneria
Al paragrafo 1, lettera d), è aggiunto il seguente testo: «… sala di comando delle macchine. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, l'amministrazione può consentire che la stazione di comando del locale macchine sia costituita da una stazione di emergenza, purché i dispositivi di controllo e di comando nella timoneria siano soddisfacenti.»
Regola 16: Sorgente principale di energia elettrica
Al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il seguente testo: «… arresto di uno qualunque dei gruppi. Tuttavia, sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, in caso di arresto di uno qualunque dei gruppi elettrogeni, è sufficiente che siano assicurati i servizi indispensabili per la propulsione e la sicurezza della nave.»
Regola 17: Sorgente di emergenza di energia elettrica
Al paragrafo 6 è aggiunto il seguente testo: «Le batterie di accumulatori installate in base alla presente regola, eccettuate quelle installate per il funzionamento del trasmettitore e ricevitore radio a bordo delle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, devono essere installate …»
Regola 22: Impianto di allarme
Al paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il seguente testo: «Detto impianto …. segnale di allarme. Tuttavia, nelle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, l'amministrazione può consentire che l'impianto sia in grado di indicare, con segnali sonori e luminosi, il funzionamento di ciascun segnale di allarme soltanto in timoneria.»Al paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il seguente testo: «Sulle navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, l'impianto di allarme deve essere collegato …»Al paragrafo 2, lettera c) è aggiunto il seguente testo: «Sulle navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, un dispositivo di segnalazione per i meccanici …»
CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO E LOTTA CONTRO L'INCENDIO
Regola 2: Definizioni
Il paragrafo 14, lettera b) è modificato come segue: «… di almeno 375 kilowatt …»
PARTE C
Il titolo viene sostituito dal seguente testo: «PARTE C — MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO APPLICABILI ALLE NAVI DI LUNGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 24 METRI MA INFERIORE A 60 METRI»
Regola 35: Pompe da incendio
Inserire il seguente paragrafo: «In deroga alla regola V/35, paragrafo 1, devono essere sempre installate almeno due pompe da incendio.»Aggiungere al paragrafo 8: «o a 25 m3/h, se maggiore.»
Regola 40: Impianti di estinzione incendi nei locali macchine
Il paragrafo 1, lettera a) è modificato come segue: «… non minore di 375 kilowatt…»
CAPITOLO VII: MEZZI DI SALVATAGGIO
Regola 1: Applicazione
Il paragrafo 1 è modificato come segue: «Salvo disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.»
Regola 5: Numero e tipo dei mezzi di salvataggio collettivo e dei battelli di emergenza
1) L'inzio del paragrafo 3 è modificato come segue: «Le navi di lunghezza inferiore a 75 metri, ma uguale o superiore a 45 metri, devono avere:»
2) È aggiunto un nuovo paragrafo 3 bis: «3 bis. Le navi di lunghezza inferiore a 45 metri devono avere: a) imbarcazioni e/o zattere di capacità totale sufficiente ad accogliere almeno il 200 % del numero totale delle persone a bordo. Di tali imbarcazioni e/o zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave; b) un battello di emergenza, a meno che l'amministrazione lo ritenga non indispensabile avuto riguardo alle dimensioni ed alla manovrabilità della nave, alla vicinanza dei mezzi di ricerca e di salvataggio e dei sistemi di avviso meteorologici, nonché al fatto che la nave è impiegata in zone non colpite da cattivo tempo o in attività stagionali.»
3) Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente testo: «Invece di soddisfare i requisiti dei paragrafi 2, lettera a), 3, lettera a) e 3 bis, lettera a) le navi possono avere …»
Regola 10: Salvagenti anulari
1) Il paragrafo 1, lettera b) è modificato come segue: «sei salvagenti anulari sulle navi di lunghezza inferiore a 75 metri, ma uguale o superiore a 45 metri;»
2) È inserito un nuovo paragrafo 1, lettera c): «c) quattro salvagenti anulari sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri.»
Regola 13: Apparecchi radio per mezzi di salvataggio
È inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Tuttavia, per le navi di lunghezza inferiore a 45 metri, il numero di tali apparecchi può essere ridotto a due, se l'amministrazione ritiene superfluo trasportarne tre, tenuto conto della zona in cui opera la nave e del numero di persone a bordo;».
Regola 14: Radar transponder
Alla fine è aggiunto il seguente testo: «… in ogni imbarcazione di salvataggio. Tutte le navi di lunghezza inferiore a 45 metri devono essere dotate di almeno un radar transponder.»
CAPITOLO IX: RADIOCOMUNICAZIONI
Regola 1: Applicazione
Il paragrafo 1, prima frase è modificato come segue: «Salvo espresse disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri e a quelle esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri.»
Regola 7: Apparecchiature radio — zona marittima A1
È inserito il nuovo paragrafo 4: «Fatto salvo il disposto della regola 4, lettera a), l'amministrazione può esentare le navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ma inferiore a 45 metri che operano esclusivamente nella zona marittima A1, dalle prescrizioni di cui alla regola 6, paragrafo 1, lettera f), e alla regola 7, paragrafo 3, a condizione che siano provviste di un impianto radio VHF, come prescritto alla regola 6, paragrafo 1, lettera a), nonché di un impianto radio VHF che utilizza il sistema di chiamata selettiva numerica (DSC) per la trasmissione di richieste di soccorso da nave a terra, come disposto dalla regola 7, paragrafo 1, lettera a).».