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DIRETTIVA 97/70/CE DEL CONSIGLIO del'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

Testo vigente

Art. 1 Obiettivi

1.

La presente direttiva si prefigge l'obiettivo di stabilire norme di sicurezza per le navi da pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica l'allegato del protocollo di Torremolinos, e che:

battono la bandiera di uno Stato membro e sono registrate nella Comunità, oppure

operano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro, oppure sbarcano le catture nei porti di uno Stato membro.

Le imbarcazioni da diporto che praticano la pesca a fini non commerciali sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro6, delle relative direttive particolari ed in particolare della direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)7.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1)

    «nave da pesca» o «nave», qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

  2. 2)

    «nave da pesca nuova», una nave da pesca per la quale: a) a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, o b) il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1o gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data, o c) in mancanza di un contratto di costruzione, a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso: sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore;

  3. 3)

    «nave da pesca esistente», una nave da pesca che non sia una nave nuova;

  4. 4)

    «protocollo di Torremolinos», il protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca del 1977, con le relative modifiche;

  5. 5)

    «certificato», il certificato di conformità di cui all'articolo 6;

  6. 6)

    «lunghezza», salvo disposizioni contrarie, il 96 % della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85 % della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del diritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;

  7. 7)

    «che opera», che pesca o pesca e tratta il pesce o altre risorse marine viventi, fatto salvo il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale e la libertà di navigazione nella zona economica esclusiva entro le 200 miglia;

  8. 8)

    «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime8.

Art. 3 Requisiti generali

1.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui all'allegato del protocollo di Torremolinos si applichino alle navi da pesca interessate battenti la loro bandiera, a meno che l'allegato I della presente direttiva non disponga altrimenti.

Salvo disposizioni contrarie della presente direttiva, le navi da pesca esistenti soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato del protocollo di Torremolinos entro il 1o luglio 1999.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti di cui ai capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos che si applicano alle navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri siano applicati anche alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri battenti la loro bandiera, a meno che l'allegato II della presente direttiva non disponga altrimenti.

3. Gli Stati membri, tuttavia, provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che operano in aree particolari soddisfino le disposizioni applicabili alle aree in questione, secondo quanto stabilito nell'allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera soddisfino i requisiti di sicurezza specifici stabiliti nell'allegato IV.

5. Gli Stati membri impediscono alle navi da pesca battenti la bandiera di un paese terzo di operare nelle loro acque interne o nel loro mare territoriale o di sbarcare catture nei loro porti, a meno che le amministrazioni dei rispettivi Stati di bandiera non certifichino che esse soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 e all'articolo 5.

6. L'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo che sia conforme ai requisiti ivi contenuti, installato a bordo di una nave da pesca a norma della presente direttiva, è ritenuto automaticamente conforme alle disposizioni di quest'ultima, a prescindere dal fatto che queste prevedano che esso debba essere approvato o sottoposto a prove che soddisfino l'amministrazione dello Stato di bandiera.

Art. 4 Requisiti specifici, esenzioni ed equivalenze

1.

Qualora uno Stato membro o un gruppo di Stati membri ritenga che, date la situazione locale dovuta a particolari circostanze o le caratteristiche della nave, occorrano misure di sicurezza specifiche per le navi da pesca che operano in determinate aree, e qualora tale necessità sia dimostrata, possono, secondo la procedura di cui al paragrafo 4, adottare le suddette disposizioni di sicurezza specifiche per tenere conto di situazioni locali quali la natura e le condizioni climatiche delle acque in cui operano le navi in questione, la lunghezza dei viaggi o le caratteristiche delle stesse, quali i materiali di costruzione.

Le misure adottate sono aggiunte all'allegato III.

2. Per adottare misure contenenti esenzioni, gli Stati membri applicano le disposizioni della regola 3, paragrafo 3 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos, secondo la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

3. In base alla regola 4, paragrafo 1 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos e secondo la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono adottare misure che consentano l'impiego di impianti equivalenti.

4. Lo Stato membro che si avvalga delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 segue la seguente procedura:

  1. a) Lo Stato membro notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare, ivi comprese informazioni sufficientemente dettagliate atte a confermare che il livello di sicurezza è adeguatamente mantenuto.

  2. b) Se entro un periodo di sei mesi dalla notifica si stabilisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che le misure proposte non sono giustificate, allo Stato membro in questione può essere richiesto di modificare o di non adottare tali misure.

  3. c) Le misure adottate devono essere recepite nella rispettiva legislazione nazionale e comunicate alla Commissione, che informa nei dettagli gli altri Stati membri.

  4. d) Ciascuna delle suddette misure è applicabile a tutte le navi da pesca che operano nelle medesime condizioni specifiche, senza discriminazioni dovute alla loro bandiera o alla nazionalità dell'operatore.

  5. e) Le misure di cui al paragrafo 2 sono applicabili solo finché le navi da pesca operano nelle suddette condizioni specifiche.

Art. 5 Norme di progettazione, costruzione e manutenzione

Le norme di progettazione, costruzione e manutenzione dello scafo, delle macchine principali e ausiliarie e degli impianti elettrici e automatici di una nave da pesca sono le norme in vigore alla data della sua costruzione, specificate ai fini della classificazione da un organismo riconosciuto o utilizzate da un'amministrazione.

Per le navi nuove tali norme sono conformi alla procedura e soggette alle condizioni stabilite all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 94/57/CE.

Art. 6 Ispezioni e certificati

1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di conformità alla presente direttiva integrato da un elenco delle dotazioni ed eventualmente certificati di esenzione alle navi da pesca battenti la loro bandiera e conformi agli articoli 3 e 5. Il certificato di conformità, l'elenco delle dotazioni e il certificato di esenzione sono predisposti secondo il modello di cui all'allegato V. I certificati in questione sono rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto che opera a norma di quest'ultima, previa visita iniziale svolta unicamente dagli ispettori della stessa amministrazione dello Stato di bandiera o di un organismo riconosciuto o di uno Stato membro autorizzato dallo Stato di bandiera ad effettuare le visite, in base alla regola 6, paragrafo 1, lettera a) del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos.

2. I periodi di validità dei certificati di cui al paragrafo 1 non superano quelli fissati nella regola 11 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos. I certificati di conformità sono rinnovati dopo visite periodiche svolte in base alla regola 6 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos.

Art. 7 Disposizioni in materia di controlli

1. Le navi da pesca che operano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro o che sbarcano le loro catture nei suoi porti e che non battono la bandiera di quello Stato membro sono soggette al controllo dello Stato membro, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Torremolinos e senza discriminazioni in base alla bandiera o alla nazionalità dell'operatore, per verificare che soddisfino la presente direttiva.

2. Le navi da pesca che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro né sbarcano le loro catture nei porti di uno Stato membro e che battono la bandiera di un altro Stato membro sono soggette al controllo dello Stato membro, quando si trovano nei suoi porti, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Torremolinos e senza discriminazioni in base alla bandiera o alla nazionalità dell'operatore, per verificare che soddisfino la presente direttiva.

3. Le navi da pesca battenti la bandiera di un paese terzo, che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro né sbarcano le loro catture nei porti di uno Stato membro sono soggette al controllo dello Stato membro quando si trovano nei suoi porti, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Torremolinos, per verificare che soddisfino quest'ultimo una volta entrato in vigore.

Art. 8 Adattamenti

Le seguenti modifiche, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3:

  1. a) possono essere adottate e inserite disposizioni atte a garantire:

    un'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l'applicazione uniforme nella Comunità,

    l'attuazione della presente direttiva, purché non ne amplino il campo di applicazione;

  2. b) gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente direttiva possono essere adeguati e gli allegati modificati per consentire l'applicazione, ai fini della direttiva, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos entrate in vigore dopo l'adozione della presente direttiva.

Le modifiche dello strumento internazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)9.

Art. 9 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione11, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Art. 10 Notificazione all'IMO

La presidenza del Consiglio e la Commissione informano l'IMO dell'adozione della presente direttiva, facendo riferimento all'articolo 3, paragrafo 5 del protocollo di Torremolinos.

Art. 11 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni in caso di violazione delle norme nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.