DIRETTIVA 97/67/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
visto il parere del Comitato delle regioni3,
vista la risoluzione del Parlamento europeo del 22 gennaio 1993 concernente il Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali4,
vista la risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari5, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (6), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 7 novembre 1997,
considerando che dovrebbero essere adottate misure destinate all'instaurazione del mercato interno conformemente all'articolo 7 A del trattato; che tale mercato comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che l'instaurazione del mercato interno nel settore postale è di importanza incontestata per la coesione economica e sociale della Comunità, poiché i servizi postali rappresentano uno strumento essenziale di comunicazione e scambi;
considerando che la Commissione ha presentato l'11 giugno 1992 un Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali e il 2 giugno 1993 una comunicazione sulle linee direttrici per lo sviluppo dei servizi postali comunitari;
considerando che la Commissione ha proceduto ad un'ampia consultazione pubblica sugli aspetti dei servizi postali che presentano un interesse per la Comunità e che le parti interessate del settore postale hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione;
considerando che l'attuale dimensione del servizio postale universale e le condizioni che disciplinano la sua prestazione variano fortemente da uno Stato membro all'altro; che in particolare i risultati in termini di qualità del servizio nei vari Stati membri risultano molto diseguali;
considerando che i collegamenti postali transfrontalieri non sempre sono tali da soddisfare le attese degli utenti e dei cittadini europei; che i risultati dei servizi postali transfrontalieri comunitari in termini di qualità sono oggi insoddisfacenti;
considerando che le disparità constatate nel settore postale comportano importanti implicazioni per quei settori di attività che dipendono in modo specifico dai servizi postali e impediscono di fatto la coesione interna della Comunità, poiché le regioni che non possono usufruire di servizi postali di qualità soddisfacente si trovano svantaggiate tanto per quel che riguarda i loro invii di corrispondenza che per quanto riguarda la distribuzione di merci;
considerando che misure con le quali si cerca di assicurare una liberalizzazione progressiva e controllata del mercato ed un giusto equilibrio nella loro applicazione sono necessarie al fine di garantire in tutto il territorio comunitario, nel rispetto degli obblighi e dei diritti dei prestatori del servizio universale, la libera prestazione di servizi nel settore postale stesso;
considerando che è pertanto necessaria un'azione a livello comunitario tendente ad assicurare una maggiore armonizzazione delle condizioni che disciplinano il settore postale, e che di conseguenza è necessario attivarsi per fissare regole comuni;
considerando che, in base al principio di sussidiarietà, è necessario adottare a livello comunitario un quadro di principi generali, ma che la scelta delle procedure specifiche dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero essere liberi di scegliere il regime più adatto alla loro situazione particolare;
considerando che è essenziale garantire a livello comunitario un servizio postale universale che offra un insieme minimo di servizi di qualità specifica che devono essere forniti in ciascuno Stato membro ad un prezzo accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica nella Comunità;
considerando che l'obiettivo del servizio universale è quello di consentire a tutti gli utenti accesso agevole alla rete postale offrendo, in particolare, un numero sufficiente di punti di accesso e garantendo condizioni soddisfacenti per quanto riguarda la frequenza della raccolta e della distribuzione; che il servizio universale deve essere fornito nel rispetto dell'esigenza fondamentale di garantire un funzionamento continuo adattandosi contemporaneamente alle necessità degli utenti e garantendo loro un trattamento equo e non discriminatorio;
considerando che il servizio universale deve comprendere sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri;
considerando che gli utenti del servizio universale devono essere adeguatamente informati della gamma dei servizi proposti, delle condizioni che disciplinano fornitura e utilizzazione, della qualità del servizio offerto nonché delle tariffe relative;
considerando che le disposizioni della presente direttiva relative alla prestazione del servizio universale non pregiudicano il diritto degli operatori del servizio universale di negoziare individualmente contratti con i clienti;
considerando che il mantenimento di una serie di servizi che possono essere riservati nel rispetto delle norme del trattato e fatta salva l'applicazione delle norme di concorrenza, appare giustificato dalla necessità di consentire il funzionamento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario; che il processo di liberalizzazione non dovrebbe impedire di continuare a fornire certi servizi gratuiti introdotti dagli Stati membri a favore dei non vedenti e degli ipovedenti;
considerando che gli invii di corrispondenza di peso uguale o superiore a 350 grammi rappresentano per l'organismo postale pubblico meno del 2 % del volume e meno del 3 % delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corrispondenza; che il criterio del prezzo (5 volte la tariffa di base) consentirà di meglio separare il servizio riservato dal servizio di posta espressa, già liberalizzato;
considerando che, poiché la differenza fondamentale tra servizio di posta espressa e servizio postale universale risiede nel valore aggiunto (in qualsiasi forma) che il servizio di posta espressa rappresenta ed è percepito dal cliente, il metodo più efficace per determinare il valore supplementare percepito consiste nel tenere conto del supplemento di prezzo che il cliente è disposto a pagare, senza tuttavia incidere sui limiti di prezzo del settore riservato;
considerando che è ragionevole permettere, su base temporanea, alla pubblicità diretta per corrispondenza e alla posta transfrontaliera di continuare a poter riservare tali servizi nell'ambito dei limiti di prezzo e di peso previsti; che, quale ulteriore passo verso il completamento del mercato interno dei servizi postali una decisione sull'ulteriore liberalizzazione progressiva e controllata del mercato in questo settore, in particolare nell'intento di liberalizzare la pubblicità diretta per corrispondenza e la posta transfrontaliera, nonché su una ulteriore revisione dei limiti di prezzo e di peso, dovrebbe essere presa dal Parlamento europeo e dal Consiglio al più tardi entro il 1° gennaio 2000, su proposta della Commissione conseguente ad un riesame del settore;
considerando che, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interesse legittimo ad affidare ad uno o più organismi da loro designati la collocazione delle cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica; che per le stesse ragioni essi hanno il diritto di scegliere l'organismo, o gli organismi responsabili per l'emissione di francobolli che rechino l'indicazione del paese d'origine nonché gli organismi responsabili per il servizio di corrispondenza registrata cui si ricorre nell'ambito di procedure giudiziarie o amministrative conformemente alla legislazione nazionale; che essi possono altresì indicare che il paese è membro dell'Unione europea integrando il simbolo a dodici stelle;
considerando che i nuovi servizi (distinti dai servizi tradizionali) e lo scambio di documenti non fanno parte del servizio universale e che non vi è quindi ragione per riservarli ai prestatori del servizio universale; che quanto detto vale anche per l'autoprestazione (cioè la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza, oppure l'assunzione del compito di effettuare la raccolta e l'inoltro di tali oggetti da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome di questa persona), che non rientra nella categoria dei servizi;
considerando che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di regolamentare sul rispettivo territorio, mediante appropriate procedure di autorizzazione, la fornitura dei servizi postali non riservati ai prestatori del servizio universale; che queste procedure debbono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e basate su criteri oggettivi;
considerando che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di subordinare la concessione delle licenze a obblighi di servizio universale o a contributi finanziari a un fondo di compensazione destinato a compensare il prestatore del servizio universale per la prestazione di servizi che rappresentano un onere finanziario eccessivo; che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere nelle autorizzazioni l'obbligo che le attività autorizzate non contravvengano ai diritti esclusivi o speciali concessi ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati; che può essere introdotto un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza per ragioni di controllo dove questa sia stata liberalizzata;
considerando che dovranno essere adottate misure necessarie per armonizzare le procedure di autorizzazione stabilite dagli Stati membri per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali non riservati;
considerando che, qualora ciò dovesse rendersi necessario, si adotteranno le misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete postale pubblica degli Stati membri;
considerando che per garantire una corretta gestione del servizio universale ed evitare distorsioni della concorrenza, le tariffe applicate per il servizio universale dovrebbero essere obiettive, trasparenti, non discriminatorie, e correlate ai costi;
considerando che la remunerazione per la fornitura del servizio postale transfrontaliero intracomunitario, a prescindere dall'insieme minimo di obblighi derivanti dagli atti dell'Unione postale universale, dovrebbe essere tale da coprire i costi di consegna sostenuti dai fornitori del servizio universale nel paese di destinazione; che tale remunerazione dovrebbe inoltre costituire un incentivo al miglioramento o mantenimento della qualità del servizio transfrontaliero mediante il ricorso a obiettivi in termini di qualità del servizio; che ciò giustificherebbe opportuni sistemi atti a garantire un'appropriata copertura dei costi e siano collegati specificamente alla qualità del servizio fornito;
considerando che, per introdurre criteri di trasparenza nei costi dei differenti servizi e per impedire che sovvenzioni incrociate dal settore riservato al settore non riservato possano alterare le condizioni di concorrenza in questo ultimo settore, è necessaria una separazione contabile tra servizi riservati e servizi non riservati;
considerando che per assicurare l'applicazione dei principi stabiliti nei tre precedenti considerando i prestatori del servizio universale dovrebbero adottare entro un periodo di tempo ragionevole sistemi di calcolo dei costi, che possano essere verificati in modo indipendente e tali da consentire la più accurata possibile ripartizione dei costi tra i vari servizi sulla base di procedure trasparenti; che tali requisiti possono essere soddisfatti ad esempio adottando il principio della ripartizione integrale dei costi; che tali sistemi di calcolo dei costi possono non essere necessari laddove non vi siano servizi riservati ed esistano condizioni reali per una concorrenza aperta;
considerando che si deve prendere in considerazione l'interesse degli utenti che hanno diritto a servizi di buona qualità; che sono quindi necessari interventi tesi a ravvicinare e migliorare la qualità dei servizi forniti a livello comunitario; che per questo miglioramento della qualità è necessario che gli Stati membri fissino adeguate norme per i servizi che compongono il servizio universale, norme che i prestatori del servizio universale devono soddisfare o anche superare;
considerando che la qualità dei servizi attesa dagli utenti rappresenta un aspetto essenziale del servizio fornito; che le norme di valutazione di tale qualità di servizio e i livelli di qualità oggettivamente raggiunti debbono essere resi pubblici nell'interesse degli utenti stessi; che è necessario disporre di norme armonizzate della qualità del servizio e di metodi di misura comuni in modo da poter valutare la convergenza della qualità del servizio su scala comunitaria;
considerando che le norme di qualità nazionali devono essere definite dagli Stati membri in armonia con le norme di qualità comunitarie; che in caso di servizi transfrontalieri intracomunitari che implicano l'attività combinata di almeno due prestatori del servizio universale di due diversi Stati membri le norme di qualità devono essere definite a livello comunitario;
considerando che il rispetto di queste norme deve essere verificato regolarmente, in modo indipendente e su una base armonizzata; che gli utenti devono avere il diritto di essere informati dei risultati di tali controlli e che gli Stati membri dovrebbero garantire che vengano intraprese misure correttive allorché tali risultati dimostrino che le norme in questione non siano state rispettate;
considerando che agli esercenti postali si applica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori7;
considerando che il bisogno di migliorare la qualità dei servizi presuppone che le eventuali controversie siano risolte in modo rapido ed efficiente; che, oltre ai mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e comunitario, è opportuno prevedere una procedura per i reclami; che tale procedura deve essere trasparente, semplice, poco onerosa e consentire la partecipazione di tutte le parti interessate;
considerando che i progressi nell'interconnessione delle reti postali e l'interesse degli utilizzatori richiedono l'incentivazione della normalizzazione tecnica; che la normalizzazione tecnica è indispensabile per promuovere l'interfunzionalità fra le reti nazionali e, di conseguenza, un servizio universale comunitario efficiente ed efficace;
considerando che le linee direttrici in materia di armonizzazione europea consentono di affidare tali attività specializzate di normalizzazione tecnica al Comitato europeo di normalizzazione;
considerando che occorre istituire un comitato che assista la Commissione, in particolare per quanto riguarda le future attività di elaborazione delle misure relative alla qualità del servizio transfrontaliero comunitario e la normalizzazione tecnica;
considerando che, per il buon funzionamento del servizio universale e per non distorcere la concorrenza nel settore non riservato, è necessario separare le funzioni di regolamentazione da quelle di gestione; che nessun esercente postale deve essere al tempo stesso giudice e parte in causa; che rientra tra le competenze dello Stato membro definire lo statuto di una o più autorità nazionali di regolamentazione, le quali possono essere organismi pubblici o organismi indipendenti appositamente designati;
considerando che si dovranno valutare gli effetti che tale armonizzazione delle condizioni esercita sul funzionamento del mercato unico dei servizi postali; che pertanto la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva contenente un'adeguata informazione sugli sviluppi nel settore, con particolare riguardo agli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, nonché sulla qualità del servizio tre anni dopo la sua entrata in vigore, e comunque al più tardi entro il 31 dicembre 2000;
considerando che la presente direttiva non incide sull'applicazione delle norme del trattato, ed in particolare delle norme in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi;
considerando che nulla osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o adottino misure per il settore postale più liberali di quelle previste dalla presente direttiva e che, qualora la presente direttiva decada, nulla osta a che gli Stati membri mantengano in vigore le misure adottate per l'attuazione della medesima, purché in ogni caso le misure siano compatibili con il trattato;
considerando che è opportuno che la direttiva resti in vigore fino al 31 dicembre 2004, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio decidano diversamente in base a una proposta della Commissione;
considerando che la presente direttiva non si applica alle attività che non sono contemplate dalla normativa comunitaria, quali le attività previste ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e, in ogni caso, alle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compresa la prosperità economica dello Stato qualora le attività riguardino questioni connesse con la sicurezza dello Stato) nonché le attività dello Stato in materia di diritto penale;
considerando che la presente direttiva, nel caso di imprese che non sono stabilite nella Comunità, non osta all'adozione di misure conformi sia al diritto comunitario che a preesistenti obblighi internazionali volti a garantire ai cittadini degli Stati membri un trattamento equivalente nei paesi terzi; che le imprese comunitarie devono godere, nei paesi terzi, di un trattamento e di un accesso al mercato effettivo, comparabile al trattamento e all'accesso al mercato che il quadro comunitario riserva ai cittadini dei paesi di cui trattasi,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1. Obiettivo e campo di applicazione
Art. 1
La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti:
le condizioni relative alla fornitura dei servizi postali,
la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità,
il finanziamento dei servizi universali a condizioni che garantiscano la fornitura permanente di tali servizi,
i principi tariffari e la trasparenza contabile per la fornitura del servizio universale,
la fissazione di norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di queste norme,
l’armonizzazione delle norme tecniche,
la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.
Art. 2
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
1) servizi postali: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;
1 bis) fornitore di un servizio postale: l’impresa che fornisce uno o più servizi postali;
2) rete postale: l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore o dai fornitori del servizio universale che consentono in particolare:
la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale;
l'instradamento e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione;
la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
3) punti di accesso: ubicazioni fisiche, comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore o dei fornitori di servizi postali, dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;
4) raccolta: l’operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;
5) distribuzione: il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;
6) invio postale: l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
7) invio di corrispondenza: la comunicazione in forma scritta, su supporto materiale di qualunque natura che sarà trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro; libri, cataloghi, quotidiani e periodici non sono considerati invii di corrispondenza;
9) invio raccomandato: servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente, se del caso a sua richiesta, una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e/o della sua consegna al destinatario;
10) invio assicurato: servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;
11) posta transfrontaliera: posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo;
13) fornitore del servizio universale: il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione a norma dell’articolo 4;
14) autorizzazioni: ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e/o sfruttare le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di «autorizzazione generale» oppure di «licenza individuale» definite come segue:
per «autorizzazione generale» si intende ogni autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolata da una «licenza per categoria» o da norme di legge generali, e che preveda o meno procedure di registrazione o di dichiarazione, non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione,
per «licenza individuale» si intende ogni autorizzazione concessa da un’autorità nazionale di regolamentazione, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrino, se del caso, l’autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione;
15) spese terminali: la remunerazione dei fornitori del servizio universale incaricati della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo;
16) mittente: la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii postali;
17) utente: qualunque persona fisica o giuridica beneficiaria di una prestazione del servizio postale in qualità di mittente o di destinatario;
18) autorità nazionale di regolamentazione: in ciascuno Stato membro, l'organo o gli organi ai quali lo Stato membro delega, tra l'altro, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva;
19) esigenze essenziali: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e l’assetto territoriale. La protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;
20) servizi forniti a tariffa unitaria: servizi postali per cui la tariffa è fissata nei termini e nelle condizioni generali dei fornitori del servizio universale per invii postali singoli.
Capo 2. Servizio universale
Art. 3
1. Gli Stati membri garantiscono che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
2. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché la densità dei punti di contatto e di accesso tenga conto delle esigenze degli utenti.
3.
Gli Stati membri si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito come minimo cinque giorni lavorativi a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, e che includa almeno:
una raccolta,
una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga, alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di regolamentazione, in installazioni appropriate.
Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa da un'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi del presente paragrafo dev'essere comunicata alla Commissione e a tutte le autorità nazionali di regolamentazione.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:
la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg;
i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.
5.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono innalzare il limite di peso di copertura del servizio universale per i pacchi postali ad una soglia non superiore ai 20 kg e stabilire regimi speciali per la distribuzione a domicilio dei pacchi postali.
Fatto salvo il limite di peso della copertura del servizio universale per i pacchi postali deciso da un determinato Stato membro, gli Stati membri garantiscono la distribuzione all’interno del loro territorio dei pacchi postali provenienti da altri Stati membri con peso fino a 20 kg.
6. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall’Unione postale universale.
7. Il servizio universale definito nel presente articolo include sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri.
Art. 4
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia garantita la fornitura del servizio universale e notifica alla Commissione le misure adottate per adempiere a tale obbligo. Il comitato di cui all’articolo 21 è informato delle misure introdotte dagli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale.
2.
Gli Stati membri possono designare una o più imprese come fornitori del servizio universale,per coprire tutto il territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi e provvedono alla loro pubblicazione. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, garantendo in tal modo la continuità della fornitura del servizio universale e tenendo conto del ruolo importante che questo svolge nella coesione sociale e territoriale.
Gli Stati membri notificano alla Commissione l’identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi designati. La designazione dei fornitori del servizio universale è regolarmente riesaminata a fronte delle condizioni e dei principi di cui al presente articolo. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale designazione copra un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti.
Art. 5
1. Ciascuno Stato membro fa sì che la fornitura del servizio universale risponda alle seguenti esigenze:
offrire un servizio che garantisca il rispetto delle esigenze essenziali;
offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
fornire un servizio che non possa essere sospeso o interrotto, salvo casi di forza maggiore;
evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze degli utenti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicate le misure che gli Stati membri adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel trattato, segnatamente agli articoli 30 e 46, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l’ordine pubblico.
Art. 6
Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e i fornitori di servizi postali ricevano regolarmente dal fornitore o dai fornitori del servizio universale informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni sono pubblicate nel modo appropriato.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni da pubblicare ai sensi del primo comma.
Capo 3. Finanziamento dei servizi universali
Art. 7
1. Gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità ad uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità a qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato.
2. Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità alle norme e ai regolamenti applicabili in materia di appalti pubblici, inclusi, come previsto dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi1, il dialogo competitivo o le procedure negoziate con o senza la pubblicazione di un bando di gara.
3. Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva comportano un costo netto, calcolato tenendo conto dell’allegato I, e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il fornitore o i fornitori del servizio universale, può introdurre:
a) un meccanismo volto a compensare l’impresa interessata a partire da fondi pubblici;
b) un meccanismo volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.
4. Se il costo netto è ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, all’obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Gli obblighi del servizio universale a carico del fornitore o dei fornitori di servizi di cui all’articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.
5. Gli Stati membri garantiscono che, nell’istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari di cui ai paragrafi 3 e 4, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 3 e 4 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche.
Art. 8
Le disposizioni dell'articolo 7 lasciano impregiudicato il dirtto degli Stati membri di provvedere al collocamento di cassette postali sulla via pubblica, all'emissione di francobolli e al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrtive e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale.
Capo 4. Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale
Art. 9
1. Per i servizi che esulano dall’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali.
2.
Per i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per garantire la fornitura del servizio universale.
La concessione di autorizzazioni può:
essere subordinata agli obblighi del servizio universale,
se necessario e giustificato, prevedere l’imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione,
se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 7, qualora la fornitura del servizio universale comporti un costo netto e rappresenti un onere indebito per il fornitore o i fornitori del servizio universale designati conformemente all’articolo 4,
se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all’articolo 22,
se opportuno, essere subordinata ad un obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale.
Gli obblighi e i requisiti di cui al primo trattino e all’articolo 3 possono essere imposti unicamente ai fornitori del servizio universale designati.
Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale a norma dell’articolo 4, le autorizzazioni non possono:
essere limitate in numero,
per gli stessi elementi del servizio universale o parti del territorio nazionale, imporre obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, l’obbligo di contribuire finanziariamente ad un meccanismo di condivisione dei costi,
riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali,
imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.
3. Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri devono assicurare che i motivi del rifiuto o revoca totale o parziale di un’autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso.
Art. 10
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, adottano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui all’articolo 9 per l’offerta commerciale al pubblico dei servizi postali.
2. Le misure di armonizzazione di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i criteri che deve rispettare l'operatore postale, le procedure cui deve attenersi, le modalità di pubblicazione dei criteri e delle procedure, nonché le procedure di ricorso.
Art. 11
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione atte a garantire agli utenti e al fornitore o ai fornitori del servizio postale l’accesso alla rete postale in condizioni di trasparenza e di non discriminazione.