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DIRETTIVA 98/15/CE DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1998 recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, così come sono formulati alla tabella 2 dell'allegato I della direttiva 91/271/CEE, hanno dato origine a problemi di interpretazione che occorre risolvere; che è opportuno pertanto modificare la suddetta tabella 2;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 91/271/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1998. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione