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DIRETTIVA 98/23/CE DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1998 che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il Consiglio, deliberando secondo l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale accluso al trattato CE, in particolare il suo articolo 4, paragrafo 2, ha adottato la direttiva 97/81/CE3; che, di conseguenza, detta direttiva non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che il Consiglio europeo svoltosi ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 ha preso atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa sull'inserimento nel trattato CE dell'accordo sulla politica sociale; che esso ha notato che occorreva individuare uno strumento per attribuire effetti giuridici alla volontà del Regno Unito di accettare le direttive già adottate in base a tale accordo e che potranno essere adottate prima dell'entrata in vigore del nuovo trattato;

considerando che in sede di Consiglio del 24 luglio 1997 il Consiglio e la Commissione hanno concordato di applicare le conclusioni adottate nel Consiglio europeo di Amsterdam; che essi hanno deciso altresì di applicare la medesima procedura, mutatis mutandis, alle future direttive adottate in base all'accordo sulla politica sociale; che la presente direttiva persegue tale scopo estendendo la direttiva 97/81/CE al Regno Unito;

considerando che la non applicabilità della direttiva 97/81/CE al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord esercita dirette conseguenze sul funzionamento del mercato interno; che l'applicazione in tutti gli Stati membri dell'accordo quadro allegato a detta direttiva, in particolare del principio di non discriminazione fra i lavoratori a tempo parziale ed i lavoratori a tempo pieno, favorirà un miglior funzionamento del mercato interno;

considerando che l'adozione della presente direttiva renderà la direttiva 97/81/CE applicabile nel Regno Unito; che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l'espressione «Stati membri» di cui alla direttiva 97/81/CE va interpretata come comprendente il Regno Unito;

considerando che il Regno Unito deve godere del medesimo periodo di due anni già concesso agli altri Stati membri per attuare le disposizioni necessarie per ottemperare alla direttiva 97/81/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

Nell'articolo 2 della direttiva 97/81/CE è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la data del 20 gennaio 2000 di cui al paragrafo 1 è sostituita dalla data 7 aprile 2000.»

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998. Per il Consiglio Il presidente D. BLUNKETT (1) Parere espresso il 1° aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere espresso il 25 marzo 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).