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DIRETTIVA 98/29/CE DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1998 relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'assicurazione del credito all'esportazione a medio e a lungo termine svolge una funzione essenziale negli scambi internazionali e costituisce un importante strumento di politica commerciale;

considerando che l'assicurazione del credito all'esportazione a medio e a lungo termine svolge una funzione importante nelle relazioni commerciali con i paesi in via di sviluppo e quindi favorisce il loro inserimento nell'economia mondiale, che costituisce uno degli obiettivi della politica comunitaria in materia di sviluppo;

considerando che le differenze relative agli elementi costitutivi della garanzia, ai premi e alle politiche di copertura esistenti tra i diversi sistemi pubblici di assicurazione del credito all'esportazione a medio e lungo termine attualmente operanti negli Stati membri possono provocare distorsioni della concorrenza tra le imprese della Comunità;

considerando che sembra opportuno che le misure di cui alla presente direttiva non vadano al di là di quanto è necessario all'obiettivo di armonizzazione che assicuri una politica d'esportazione basata su principi uniformi e eviti distorsioni della concorrenza tra le imprese della Comunità;

considerando che per attenuare le attuali distorsioni della concorrenza è auspicabile, come previsto dall'articolo 12 del trattato, un'armonizzazione dei diversi sistemi pubblici di assicurazione del credito all'esportazione che sia basata su principi uniformi e che sia parte integrante della politica commerciale comune;

considerando che l'istituzione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato) di programmi di assicurazione o garanzia del credito all'esportazione a tassi di premio insufficienti per coprire, nella lunga scadenza, i costi e le perdite operative dei programmi è classificata tra le sovvenzioni all'esportazione vietate dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative concluso nel quadro dell'Uruguay Round (1986-1994)1, in particolare a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e punto J dell'allegato I;

considerando che il premio applicato dagli assicuratori dovrebbe corrispondere al rischio assicurato;

considerando che l'armonizzazione favorirebbe la cooperazione tra i diversi assicuratori del credito che operano per conto oppure con il sostegno dello Stato e di conseguenza rafforzerebbe la cooperazione tra le imprese della Comunità, come previsto dall'articolo 130 del trattato;

considerando che l'armonizzazione e la cooperazione sono fattori importanti e decisivi della competitività delle esportazioni comunitarie nei mercati dei paesi terzi;

considerando che il Libro bianco della Commissione sulla realizzazione del mercato interno adottato dal Consiglio europeo nel giugno 1985 sottolinea la rivelanza di un ambiente favorevole alla cooperazione tra le imprese della Comunità;

considerando che, con una decisione2 in data 27 settembre 1960, il Consiglio ha istituito un gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazioni dei crediti, garanzie del credito e crediti finanziari;

considerando che il 15 maggio 1991 il suddetto gruppo di coordinamento ha designato esperti dei singoli Stati membri di allora i quali, come gruppo di esperti Mercato unico 1992, hanno presentato relazioni contenenti una serie di proposte il 27 marzo 1992, l'11 giugno 1993 e il 9 febbraio 1994;

considerando che, con la decisione 93/112/CEE3, il Consiglio ha inserito nella legislazione comunitaria l'accordo OCSE relativo a linee direttrici per gli stanziamenti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

considerando che la direttiva 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici4, e la direttiva 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati5, dovrebbero essere sostituite dalla presente direttiva;

considerando che la presente armonizzazione dell'assicurazione del credito all'esportazione rappresenta una prima tappa verso la convergenza dei vari sistemi degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Ambito d'applicazione

La presente direttiva si applica alla garanzia, concessa direttamente o indirettamente per conto o con il sostegno di uno o più Stati membri, per operazioni relative all'esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro che implichino un periodo di rischio totale di durata pari o superiore a due anni, vale a dire il periodo di rimborso compresa la durata di fabbricazione.

La presente direttiva non si applica alla garanzia per fideiussioni prestate a garanzia di offerte, a fronte di quote di pagamenti anticipati, a fini di buona esecuzione e in sostituzione di trattenute a garanzia. Essa non si applica inoltre alla copertura di rischi relativi ad attrezzature e materiali da costruzione utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale.

Art. 2

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti di assicurazione, garanzia o rifinanziamento del credito all'esportazione, che operano direttamente o indirettamente per conto oppure con il sostegno dello Stato membro, che rappresentano il governo stesso o sono controllati dal governo fornitore della garanzia e/o agiscono sotto la sua autorità, in prosieguo denominati «gli assicuratori», garantiscano le operazioni relative alle esportazioni di merci e/o servizi secondo quanto disposto nell'allegato, quando siano destinate a paesi fuori della Comunità e finanziate con crediti acquirente o con crediti fornitore oppure regolate in contanti.

Art. 3

Decisione di attuazione

Le decisioni di cui al punto 46 dell'allegato sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Art. 5

Relazione e revisione

La Commissione presenta al Consiglio entro il 31 dicembre 2001 una relazione sull'esperienza acquisita e sulla convergenza realizzata nell'applicazione della presente direttiva.

Art. 6

Rapporto con altre procedure

Le procedure di cui alla presente direttiva completano quelle previste dalla decisione 73/391/CEE6.

Art. 8

Trasposizione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1998. Per il Consiglio Il presidente M. BECKETT