DIRETTIVA 98/41/CE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),
considerando che nell'ambito della politica comune dei trasporti occorre prendere ulteriori misure per migliorare la sicurezza dei trasporti marittimi;
considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per gli incidenti subiti dalle navi da passeggeri e per la grave perdita di vite umane, specialmente in occasione degli incidenti dell'«Herald of Free Enterprise» e dell'«Estonia»; che le persone che usano le navi e le unità veloci da passeggeri in tutta la Comunità hanno il diritto di contare su un livello adeguato di sicurezza e su un adeguato sistema di informazione che faciliti le operazioni di ricerca e salvataggio e l'efficiente trattamento delle conseguenze di un eventuale incidente;
considerando che è necessario garantire che il numero di persone a bordo delle navi da passeggeri non superi il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare o per cui sono omologati i suoi dispositivi di sicurezza; che le società di navigazione dovrebbero essere in grado di comunicare ai servizi di ricerca e salvataggio il numero delle persone implicate in un incidente;
considerando che è necessario raccogliere informazioni sui passeggeri e sui membri dell'equipaggio per facilitare la ricerca, il salvataggio e l'efficiente trattamento delle conseguenze di un incidente, vale a dire l'identificazione delle persone implicate, una maggiore chiarezza sulle relative questioni giuridiche e un contributo al miglioramento delle cure mediche delle persone tratte in salvo; che tali informazioni eviterebbero le inutili ansie dei parenti e di terzi interessati alle persone a bordo delle navi da passeggeri sinistrate nelle acque territoriali di cui sono responsabili gli Stati membri ai sensi della convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio in mare (SAR);
considerando che i passeggeri dovrebbero pertanto essere contati e registrati prima della partenza della nave;
considerando che il capitolo III della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare Convenzione (SOLAS) prevede il conteggio e la registrazione di tutte le persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, rispettivamente dal 1° luglio 1997 e dal 1° gennaio 1999, permettendo alle amministrazioni di esentare le navi che viaggiano in acque riparate da detti requisiti e dal requisito di registrazione se i viaggi di linea di tali navi non permettono loro di preparare le registrazioni in questione; che tale capitolo della normativa SOLAS non si applica ai viaggi nazionali e lascia l'interpretazione di punti importanti alla discrezionalità dei singoli Stati membri;
considerando che la presente direttiva è conforme al diritto degli Stati membri di imporre alle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i loro porti determinati requisiti più cogenti di quelli previsti nella convenzione SOLAS;
considerando che, vista soprattutto la dimensione assunta dai trasporti marittimi di passeggeri nel quadro del mercato interno, un'azione comunitaria costituisce il mezzo più efficace per stabilire un livello minimo di sicurezza comune per le navi in tutta la Comunità;
considerando che per il principio di proporzionalità una direttiva del Consiglio costituisce lo strumento giuridico più appropriato perché offre un quadro per l'applicazione uniforme e obbligatoria delle norme di sicurezza da parte degli Stati membri, lasciando a ogni Stato membro il diritto di decidere gli strumenti di attuazione che meglio si adattano al proprio sistema interno;
considerando che spetta agli Stati membri garantire l'osservanza delle norme di sicurezza applicabili da parte delle navi da passeggeri battenti la loro bandiera o da parte delle società responsabili del loro esercizio; che tali norme non dovrebbero essere imposte alle navi che effettuano viaggi tra porti di paesi terzi; che le disposizioni della convenzione SOLAS si applicano a detti viaggi;
considerando che l'unico mezzo di cui dispongano gli Stati membri per garantire la sicurezza e l'efficace trattamento delle conseguenze di incidenti per tutte le navi da passeggeri, senza distinzione di bandiera, che operano o desiderano operare dai loro porti, consiste nell'imporre l'effettiva osservanza delle pertinenti disposizioni quale condizione di esercizio; che non è possibile lasciare al solo Stato di bandiera la concessione di esenzioni da tali norme, in quanto soltanto lo Stato di approdo è in grado di stabilire i requisiti per poter condurre nel miglior modo possibile le operazioni di ricerca e salvataggio per le navi da passeggeri in entrata e in uscita;
considerando che per armonizzare la protezione di sicurezza ed evitare distorsioni di concorrenza gli Stati membri non dovrebbero per alcun motivo, a parte quelli citati nella presente direttiva, concedere esenzioni o deroghe alle disposizioni SOLAS relative alle «informazioni sui passeggeri», per viaggi da o verso i porti della Comunità;
considerando che, per motivi di praticità e per evitare distorsioni di concorrenza, occorre definire un approccio uniforme riguardo alla determinazione dei viaggi per i quali la registrazione di tutte le persone a bordo dovrebbe essere obbligatoria; che il limite delle venti miglia è stato stabilito in funzione di principi generali e in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri;
considerando che, per motivi funzionali specifici, il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri che attraversano lo Stretto di Messina potrebbe essere effettuato, per un periodo di tempo limitato, mediante un sistema più semplice del conteggio individuale; che gli Stati membri dovrebbero poter applicare con una certa elasticità l'obbligo di comunicare a terra il numero di persone nel caso di navi da passeggeri che effettuano servizi regolari di breve durata esclusivamente in acque riparate, come definito nella presente direttiva; che le navi da passeggeri che operano esclusivamente in acque riparate corrono rischi più limitati e pertanto dovrebbero avere la possibilità di beneficiare di un'esenzione; che, in talune circostanze specifiche, può essere estremamente difficile per le società di navigazione registrare le persone a bordo e che pertanto una deroga all'obbligo di registrazione potrebbe essere accordata in circostanze specifiche e a condizioni ben definite;
considerando che la raccolta e il trattamento dei dati personali vanno effettuati applicando i principi della protezione dei dati stabiliti dalla direttiva 95/46/CE4; che, in particolare, le persone coinvolte debbono essere informate, al momento della raccolta dei dati, delle ragioni di tale operazione; che i dati personali vanno conservati solo per un brevissimo periodo, che in ogni caso non dovrebbe protrarsi oltre quanto ritenuto necessario ai fini della presente direttiva;
considerando che è necessario che un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri assista la Commissione nella corretta applicazione della presente direttiva; che il comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE5 può svolgere tale funzione;
considerando che alcune disposizioni della presente direttiva potrebbero essere adattate da detto comitato ai futuri emendamenti della convenzione SOLAS entrati in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Scopo della presente direttiva è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti degli Stati membri della Comunità e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti.
Art. 2
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
«persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione d'età;
«nave da passeggeri»: qualsiasi nave o unità veloce che trasporti più di dodici passeggeri;
«unità veloce»: l'unità veloce definita alla Regola 1 del capitolo X della convenzione SOLAS del 1974, di volta in volta in vigore;
«società»: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave;
«Codice ISM»: il Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi (International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993;
«addetto alla registrazione dei passeggeri»: il responsabile incaricato da una società di gestione di adempiere gli obblighi imposti dal codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una società di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua gestione;
«autorità designata»: l'autorità competente dello Stato membro responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio o che si occupa delle conseguenze di un incidente, avente accesso alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva;
«miglio»: la lunghezza equivalente a 1852 m;
«servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi che effettuano un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, oppure:
a) secondo un orario pubblicato, oppure
b) con collegamenti così regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
«paese terzo»: ogni paese che non sia uno Stato membro;
«area portuale»: un'area ai sensi dell'articolo 2, lettera r), della direttiva 2009/45/CE;
«unità da diporto o unità da diporto veloce»: un'imbarcazione che non è impegnata in attività commerciali, indipendentemente dal suo mezzo di propulsione.
Art. 3
1. La presente direttiva si applica alle navi da passeggeri, ad eccezione di:
navi da guerra e da trasporto truppe,
unità da diporto e unità da diporto veloci,
unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.
2.
Gli Stati membri privi di porti marittimi e che non hanno navi da passeggeri battenti la loro bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono derogare alle disposizioni della stessa, fatta eccezione per l'obbligo di cui al secondo comma.
Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale deroga comunicano alla Commissione, entro il 21 dicembre 2019, se le condizioni sono soddisfatte e, successivamente, informano la Commissione con cadenza annuale di ogni eventuale ulteriore modifica. Tali Stati membri non possono autorizzare navi da passeggeri che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva a battere la loro bandiera fino a quando non abbiano recepito e attuato la presente direttiva.
Art. 4
1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in uscita dai porti degli Stati membri è effettuato prima della partenza.
2.
Prima della partenza della nave da passeggeri, il numero delle persone a bordo è comunicato al comandante della nave e dichiarato con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 o, se lo Stato membro decide in tal senso, è comunicato all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica.
Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, gli Stati membri possono continuare a consentire che tale informazione sia comunicata all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società di gestione o al sistema a terra della società di gestione avente la stessa funzione, anziché richiedere che sia dichiarata nell'interfaccia unica o all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica.
Art. 5
1. Allorché una nave da passeggeri parte da un porto situato in uno Stato membro per effettuare un viaggio la cui distanza dal punto di partenza al porto di scalo successivo superi venti miglia, sono registrate le seguenti informazioni:
cognome, nome, genere, nazionalità e data di nascita delle persone a bordo;
cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero;
se lo Stato membro decide in tal senso, un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero.
2. Le informazioni elencate nel paragrafo 1 sono raccolte prima della partenza della nave da passeggeri e dichiarate nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE alla partenza della nave, ma in ogni caso non oltre 15 minuti dopo la sua partenza.
3. Per un periodo transitorio di sei anni dal 20 dicembre 2017, gli Stati membri possono continuare a consentire che tali informazioni siano comunicate all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società di gestione o al sistema a terra della società di gestione avente la stessa funzione, anziché richiedere che siano dichiarate nell'interfaccia unica.
4. Fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti ai fini della presente direttiva non sono trattati e usati per altri scopi. Tali dati personali sono sempre trattati conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e della vita privata e sono cancellati automaticamente e senza ritardi indebiti una volta che non sono più necessari.
Art. 6
1. Per le navi da passeggeri battenti la propria bandiera, che provengono da un porto situato a di fuori della Comunità e che sono dirette verso un porto della Comunità, gli Stati membri richiedono alla società che le gestisce di provvedere affinché siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1 come specificato all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2.
2. Per le navi da passeggeri battenti la bandiera di un paese terzo che provengono da un porto situato al di fuori dell'Unione e che sono dirette verso un porto di uno Stato membro, tale Stato membro richiede alla società che le gestisce di provvedere affinché siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri che, ai sensi delle pertinenti regole SOLAS, intendano concedere esenzioni o deroghe alle navi battenti la loro bandiera che effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti comunitari, per quanto riguarda l'obbligo di osservare determinati requisiti in materia di informazioni sui passeggeri, devono tassativamente attenersi alle condizioni in materia di esenzioni e deroghe stabilite dalla presente direttiva.
Art. 7
Prima della partenza il comandante si accerta che il numero delle persone a bordo della nave da passeggeri in uscita da un porto comunitario non superi il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare.
Art. 8
1. Ogni società di gestione che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio di una nave da passeggeri designa, se richiesto ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente direttiva, un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile di dichiarare le informazioni previste da tali disposizioni nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE o all'autorità designata mediante il sistema di identificazione automatica.
2. I dati personali raccolti conformemente all'articolo 5 della presente direttiva sono conservati dalla società di gestione solo per il tempo necessario ai fini della presente direttiva, e in ogni caso solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE. Fatti salvi altri obblighi giuridici specifici previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, anche a scopi statistici, le informazioni che non sono più necessarie a tale fine sono cancellate automaticamente e senza ritardi indebiti.
3. Ogni società di gestione provvede affinché le informazioni relative ai passeggeri che hanno dichiarato la necessità di cure o di assistenza speciali in caso di emergenza siano debitamente registrate e trasmesse al comandante prima della partenza della nave da passeggeri.
Art. 9
1.
Lo Stato membro in cui è situato il porto di uscita di una data nave da passeggeri ha facoltà di ridurre il limite di venti miglia di cui all'articolo 5.
Le decisioni di abbassare tale soglia per i viaggi tra due porti di Stati membri diversi debbono essere prese di comune accordo dai due Stati membri interessati.
2.
Uno Stato membro può esentare una nave da passeggeri, che non sia un'unità veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE se tale nave, partendo da un porto di tale Stato membro, effettua un servizio di linea di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare D definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE e in tale tratto di mare sia assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio.
Uno Stato membro può esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 della presente direttiva le navi da passeggeri che, effettuando viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, navigano esclusivamente nel tratto di mare D quale definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE e in cui è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, e fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri indicati di seguito hanno il diritto di applicare le seguenti esenzioni:
i) la Germania può prorogare il termine per la raccolta e la dichiarazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di un'ora a decorrere dalla partenza nel caso di navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso l'isola di Helgoland, e
ii) la Danimarca e la Svezia possono prorogare il termine per la raccolta e la dichiarazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di un'ora a decorrere dalla partenza nel caso di navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso l'isola di Bornholm.
a)
b)
c)
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2, si applica la seguente procedura:
a) lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione la sua decisione di concedere esenzioni dagli obblighi di cui all'articolo 5, fornendo le sue valide motivazioni. Tale comunicazione è effettuata mediante una banca dati creata e gestita dalla Commissione a tale scopo, a cui la Commissione e gli Stati membri hanno accesso. La Commissione rende disponibili le misure adottate su un sito Internet accessibile al pubblico;
b) se, entro sei mesi dalla comunicazione, la Commissione ritiene che l'esenzione sia ingiustificata o possa falsare la concorrenza, la Commissione può adottare atti di esecuzione, richiedendo che lo Stato membro modifichi o revochi la sua decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
4.
Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 % e
nella misura in cui il viaggio non superi circa 30 miglia dal punto di partenza, o
se il servizio è inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a comunità isolate per rispondere a loro esigenze abituali,
lo Stato membro dal cui porto partono le navi da passeggeri per un viaggio interno o due Stati membri dai cui porti partono le navi da passeggeri, possono chiedere alla Commissione, se ritengono inattuabile che le società registrino le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di derogare in tutto o in parte al presente requisito.
A tal fine deve essere fornita la prova dell'inattuabilità. Inoltre si deve dimostrare che nei tratti di mare dove operano tali navi esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio adeguate e in numero sufficiente. Le deroghe concesse ai sensi del presente paragrafo non debbono falsare la concorrenza.
La richiesta è presentata alla Commissione mediante la banca dati di cui al paragrafo 3. Se, entro sei mesi da tale richiesta, la Commissione ritiene che la deroga sia ingiustificata o possa falsare la concorrenza, la Commissione può adottare atti di esecuzione, richiedendo che lo Stato membro modifichi la sua decisione o non adotti la decisione proposta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
5. Ai sensi della presente direttiva, lo Stato membro non concede l'esenzione né accorda deroghe alle navi da passeggeri che operano a partire dai propri porti e che battono la bandiera di un paese terzo che sia parte contraente della convenzione SOLAS se, ai sensi delle pertinenti disposizioni della convenzione SOLAS, esse non soddisfano le condizioni di applicazione dell'esenzione.
Art. 10
1. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione dispongano di una procedura di registrazione dei dati che garantisca la dichiarazione precisa e tempestiva delle informazioni richieste dalla presente direttiva.
2. Ciascuno Stato membro designa l'autorità che avrà accesso alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che, in caso di emergenza o in seguito a un incidente, tale autorità designata abbia accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva.
3. I dati personali raccolti conformemente all'articolo 5 sono conservati dagli Stati membri solo per il tempo necessario ai fini della presente direttiva, e in ogni caso:
a) fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre 60 giorni dalla partenza della nave; oppure
b) in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario.
4. Fatti salvi altri obblighi giuridici specifici previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, inclusi obblighi a scopi statistici, le informazioni che non sono più necessarie ai fini della presente direttiva sono cancellate automaticamente e senza ritardi indebiti.
Art. 11
1. Ai fini della presente direttiva i dati richiesti sono raccolti e registrati in modo da non ritardare indebitamente l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
2. Va evitata la presenza di più raccolte di dati sulla stessa rotta o su rotte analoghe.