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DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (in prosieguo denominata «la convenzione»); che la Comunità ha approvato altresì la stessa convenzione con la decisione 78/923/CEE4 ed ha depositato il suo strumento di approvazione;

considerando che la Comunità, come parte contraente, ha l'obbligo di porre in atto i principi contenuti nella convenzione;

considerando che tali principi riguardano il ricovero, l'alimentazione e le cure adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;

considerando che occorre inoltre che la Comunità provveda all'applicazione uniforme della convenzione e delle raccomandazioni adottate a norma di quest'ultima e che emani norme specifiche relative all'applicazione della presente direttiva;

considerando che nella risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla politica in materia di benessere degli animali d'allevamento5 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre norme comunitarie riguardanti gli aspetti generali dell'allevamento di bestiame;

considerando che la dichiarazione n. 24 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea invita le istituzioni europee e gli Stati membri a tener pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria, in particolare nel settore della politica agricola comune, delle esigenze in materia di benessere degli animali;

considerando che le differenze che rischiano di alterare le condizioni di concorrenza hanno effetti negativi sul buon funzionamento dell'organizzazione del mercato degli animali;

considerando che è pertanto necessario stabilire norme minime comuni riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti, per garantire lo sviluppo razionale della produzione e facilitare l'organizzazione del mercato degli animali; che a tal fine occorre tener conto delle disposizioni in materia di benessere degli animali già enunciate nelle norme comunitarie;

considerando che occorre procedere ad un esame comparativo delle disposizioni in materia di benessere degli animali applicabili nella Comunità ed in alcuni paesi terzi, corredato di una valutazione intesa a determinare la natura di future iniziative della Comunità allo scopo di eliminare le distorsioni della concorrenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. La presente direttiva definisce norme minime riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti.

2. Essa non si applica:

  1. a) agli animali che vivono in ambiente selvatico,

  2. b) agli animali destinati a partecipare a gare, esposizioni o manifestazioni o ad attività culturali o sportive,

  3. c) agli animali da sperimentazione o da laboratorio,

  4. d) agli animali invertebrati.

3. Essa si applica fatte salve le norme comunitarie specifiche stabilite in altri strumenti e, in particolare, le direttive 88/166/CEE1, 91/629/CEE2 e 91/630/CEE3, che restano in vigore.

Art. 2

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

  1. 1) animale: qualsiasi animale (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

  2. 2) proprietario o custode: qualsiasi persona fisica o giuridica, responsabile o che si occupa permanentemente o temporaneamente degli animali;

  3. 3) «autorità competenti»: le autorità competenti come definite all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Art. 3

Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari o i custodi adottino le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

Art. 4

Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni che figurano in allegato.

Art. 5

1. La Commissione presenta al Consiglio le proposte necessarie ai fini di un'applicazione uniforme della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e, in base ad una valutazione scientifica, le raccomandazioni adottate ai sensi di detta convenzione e ogni altra norma specifica.

2. Inoltre, la Commissione, ogni cinque anni e, la prima volta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, in base all'esperienza acquisita nell'attuazione di quest'ultima, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 1, e in base alle evoluzioni tecniche e scientifiche, presenta al Consiglio una relazione corredata di eventuali proposte adeguate, che tengano conto delle conclusioni della stessa.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito a dette proposte.

Art. 6

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.

3. Anteriormente al 1o luglio 1999 e secondo la procedura di cui all'articolo 9, la Commissione sottopone proposte aventi lo scopo di armonizzare:

  1. b) il modello, il contenuto e la frequenza della presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 2.

Art. 8

1. Entro il 30 giugno 1999 la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente:

— il confronto tra le disposizioni in materia di benessere degli animali della Comunità e dei paesi terzi fornitori della Comunità,

— la possibilità di ottenere una più ampia accettazione internazionale dei principi in materia di benessere degli animali stabiliti dalla presente direttiva, e

— il rischio che gli obiettivi comunitari relativi al benessere degli animali possano essere vanificati dalla concorrenza di paesi terzi che non applicano norme equivalenti.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 è corredata delle proposte necessarie allo scopo di eliminare distorsioni della concorrenza.

Art. 9

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/200210.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE11.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 10

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999, salvo diversa decisione eventualmente adottata dal Consiglio alla luce della relazione di cui all'articolo 8. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, per quanto riguarda la protezione degli animali negli allevamenti, dopo il 31 dicembre 1999, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento adottato in tal senso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Art. 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.