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DIRETTIVA 98/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), tenuto conto del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 29 luglio 1998,

considerando che tra gli obiettivi della Comunità, sanciti dal trattato, rientrano il porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, il favorire più strette relazioni fra gli Stati membri e l'assicurare, mediante un'azione comune, il progresso economico e sociale dei paesi della Comunità, eliminando le barriere che dividono l'Europa; che a tale scopo il trattato prevede la creazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; che un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli favorirebbe il conseguimento di questi obiettivi;

considerando che le difformità nella protezione giuridica dei disegni e dei modelli riscontrate nella normativa degli Stati membri incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni ed i modelli sono incorporati; che tali difformità possono falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno;

considerando che è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di protezione dei disegni e dei modelli;

considerando che, nel far ciò, è importante prendere in considerazione le soluzioni ed i vantaggi che il sistema comunitario di disegni e modelli offrirà alle imprese che desiderano acquistare diritti su disegni o modelli;

considerando che non è necessario provvedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in materia di disegni e modelli e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni legislative nazionali che influiscono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che le disposizioni su sanzioni, rimedi e esecuzione dovrebbero essere lasciate alle normative nazionali; che gli obiettivi di questo ravvicinamento limitato non possono essere raggiunti appieno mediante iniziative isolate degli Stati membri;

considerando che gli Stati membri dovrebbero pertanto rimanere liberi di stabilire le norme procedurali relative alla registrazione, al rinnovo e alla nullità dei diritti su disegni e modelli e le norme concernenti gli effetti di tale nullità;

considerando che la presente direttiva non esclude l'applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile;

considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore;

considerando che il conseguimento degli obiettivi del mercato interno richiede che le condizioni per ottenere un diritto su un disegno o modello registrato siano identiche in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre dare una definizione unitaria della nozione di disegno o modello e dei requisiti di novità ed individualità che devono possedere i disegni e i modelli registrati;

considerando che è essenziale, per agevolare la libera circolazione delle merci, far sì che in linea di massima i diritti sui disegni ed i modelli registrati attribuiscano ai loro titolari una protezione equivalente in tutti gli Stati membri;

considerando che la protezione è attribuita al titolare, mediante la registrazione, per quelle caratteristiche del disegno o modello di un prodotto intero o di una parte di esso che sono visibilmente illustrate in una domanda di registrazione e divulgate mediante pubblicazione della domanda o consultazione del relativo fascicolo;

considerando che la protezione non dovrebbe essere estesa alle parti componenti che non sono visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto o alle caratteristiche di una parte che risultano invisibili quando la parte stessa è montata ovvero che non presenterebbero, di per sé, i requisiti della novità e dell'individualità; che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche dello stesso modello o disegno ricorrano i requisiti di protezione;

considerando che l'accertamento del carattere individuale di un disegno o modello dovrebbe essere fondato su una chiara differenza tra l'impressione generale suscitata in un utilizzatore informato che osservi il disegno o il modello e quella suscitata in tale utilizzatore dal patrimonio esistente di disegni e modelli, avuto riguardo alla natura del prodotto cui esso è applicato o in cui è incorporato e, in particolare, al settore industriale cui appartiene e al margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello;

considerando che l'innovazione tecnologica non dovrebbe essere ostacolata dalla concessione della protezione di un disegno o modello in relazione a caratteristiche determinate unicamente da una funzione tecnica; che ciò non implica, tuttavia, che un disegno o modello debba necessariamente avere un valore estetico; che, analogamente, l'interfunzionalità di prodotti di differenti fabbricazioni non dovrebbe essere ostacolata estendendo la protezione al disegno o modello delle connessioni meccaniche; che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche del disegno o modello ricorrano i requisiti di protezione;

considerando che, tuttavia, le connessioni meccaniche dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo commerciale e che dovrebbero pertanto essere ammesse alla protezione;

considerando che i diritti non sussistono per disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume; che la presente direttiva non costituisce un'armonizzazione delle nozioni nazionali di ordine pubblico o di buon costume;

considerando che, per il buon funzionamento del mercato interno, è d'importanza fondamentale unificare la durata della protezione attribuita dalla registrazione di disegni e modelli;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione della disciplina della concorrenza ai sensi degli articoli 85 ed 86 del trattato;

considerando che la rapida adozione della presente direttiva è diventata per alcuni settori industriali una questione urgente; che attualmente non è possibile procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto; che la mancanza di un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso non dovrebbe ostare all'armonizzazione delle altre disposizioni nazionali in materia di disegni o modelli che incidono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che, pertanto, gli Stati membri dovrebbero, nel frattempo, mantenere in vigore qualsiasi disposizione conforme al Trattato riguardante l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto iniziale ovvero, qualora introducano nuove disposizioni riguardanti tale uso, queste ultime dovrebbero avere esclusivamente l'obiettivo di liberalizzare il mercato di detti componenti; che gli Stati membri i quali, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non prevedono la protezione dei disegni e dei modelli dei componenti non sono tenuti ad introdurre la registrazione dei disegni e dei modelli per detti componenti; che tre anni dopo la data di attuazione la Commissione dovrebbe presentare un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno; che, per quanto concerne i componenti di prodotti complessi, l'analisi dovrebbe, in particolare, esaminare la possibilità di un'armonizzazione sulla base delle opzioni possibili, compreso un sistema di retribuzione e un periodo limitato di esclusività; che, al più tardi un anno dopo la presentazione della sua analisi, la Commissione dovrebbe, previa consultazione delle parti maggiormente interessate, proporre al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche della presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti dei prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria;

considerando che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 14 concernenti il disegno o modello di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario non sono in ogni caso previste per ostacolare la libera circolazione di un prodotto che costituisca un siffatto componente;

considerando che devono essere enumerati esaustivamente tanto i motivi sostanziali di rifiuto di registrazione negli Stati membri in cui sia previsto un esame di merito delle domande prima della registrazione, quanto le cause sostanziali di nullità, in tutti gli Stati membri, dei diritti su disegni e modelli registrati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Definizioni Ai fini della presente direttiva s'intende per:

  1. a) «disegno o modello»: l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

  2. b) «prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore;

  3. c) «prodotto complesso»: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Art. 2

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica:

  1. a) ai disegni o modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri,

  2. b) ai disegni o modelli registrati presso l'ufficio dei disegni e modelli del Benelux,

  3. c) ai disegni o modelli registrati a norma di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro,

  4. d) alle domande di registrazione di disegni e modelli di cui alle lettere a), b) e c).

2. Ai fini della presente direttiva, la registrazione comprende altresì la pubblicazione conseguente alla presentazione di un disegno o modello presso l'Ufficio della proprietà industriale di uno Stato membro in cui tale pubblicazione ha l'effetto di far sorgere un diritto su tale disegno o modello.

Art. 3

Requisiti per la protezione

1. Gli Stati membri proteggono i disegni e modelli con la registrazione e conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi secondo le disposizioni della presente direttiva.

2. I disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

3. Il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto:

  1. a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e

  2. b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

4. Per «utilizzazione normale» ai sensi del paragrafo 3, lettera a) s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

Art. 4

Novità

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Art. 5

Carattere individuale

1. Un disegno o modello ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello.

Art. 6

Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

2. Non costituisce divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro sia stato divulgato:

  1. a) dal suo creatore o avente diritto oppure da terzi in virtù di informazioni o atti del suo creatore o avente diritto, e

  2. b) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato a causa di un abuso commesso nei confronti del suo creatore o avente diritto.

Art. 7

Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di interconnessione

1. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

2. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3. In deroga al paragrafo 2, il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Art. 8

Disegni e modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume

Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 9

Estensione della protezione

1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore nella realizzazione del disegno o modello.

Art. 10

Durata della protezione

In seguito alla registrazione, il disegno o modello per il quale ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è protetto per uno o più periodi di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione.

Art. 11

Nullità o rifiuto della registrazione

1. Al disegno o modello è negata la registrazione ovvero, se è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo:

  1. a) se non è un disegno o un modello ai sensi dell'articolo 1, lettera a), ovvero

  2. b) se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8, ovvero

  3. c) se colui che richiede la registrazione ovvero il titolare del disegno o modello non è legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato, ovvero

  4. d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato divulgato dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, e che sia protetto a decorrere da una data precedente mediante disegno o modello comunitario registrato o relativa domanda o mediante disegno o modello registrato dello Stato membro interessato o relativa domanda.

2. Gli Stati membri possono disporre che sia negata la registrazione del disegno o modello o che, se esso è stato registrato, il relativo diritto sia dichiarato nullo:

  1. a) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto comunitario o la legge dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso, ovvero

  2. b) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore dello Stato membro interessato, ovvero

  3. c) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato membro interessato.

3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere dedotti esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato.

4. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere dedotti esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto in conflitto.

5. I motivi di cui al paragrafo 2, lettera c), possono essere dedotti esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato all'utilizzazione.

6. I paragrafi 4 e 5 lasciano impregiudicata la libertà degli Stati membri di disporre che i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettera c) possano inoltre essere invocati dall'autorità competente dello Stato membro interessato di propria iniziativa.

7. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità del diritto su un disegno o modello a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è mantenuta l'identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli di una decisione giurisdizionale che dichiari la parziale nullità del diritto su un disegno o modello.

8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, ogni Stato membro può disporre che i motivi di rifiuto della registrazione o le cause di nullità vigenti nel suo ordinamento prima della data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino alle domande di registrazione di disegni o modelli presentate anteriormente a tale data, nonché alle registrazioni che ne risultano.

9. Si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.