DIRETTIVA 1999/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato l'8 dicembre 1998 dal comitato di conciliazione,
considerando che occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti contemplati da queste direttive devono conformarsi affinché possano circolare liberamente nel mercato interno, in base alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confermate da quelle del Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993;
considerando che la direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè o di cicoria4, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di indurre in errore il consumatore e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune;
considerando che detta direttiva aveva pertanto l'obiettivo di definire gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria, di determinare le sostanze che possono essere aggiunte in fase di fabbricazione e di stabilire norme comuni per il loro condizionamento e la loro etichettatura, nonché di precisare le condizioni alle quali possono essere utilizzate denominazioni particolari per taluni di questi prodotti, al fine di garantire la libera circolazione all'interno della Comunità;
considerando che la direttiva 77/436/CEE deve essere adeguata alla normativa comunitaria generale applicabile ai prodotti alimentari, in particolare a quella sull'etichettatura ed i metodi di analisi;
considerando che la Commissione prevede di proporre quanto prima e, in ogni caso, entro il 1° luglio 2000, l'inserimento nella direttiva 80/232/CEE5 di una gamma di pesi nominali dei prodotti definiti dalla presente direttiva;
considerando che, a determinate condizioni, devono applicarsi le norme generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, stabilite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità6;
considerando che, in applicazione del principio di proporzionalità, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento delle sue finalità, a norma dell'articolo 3 B, terzo comma del trattato;
considerando che in occasione di futuri adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni generali in materia di prodotti alimentari, la Commissione sarà assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con la decisione 69/414/CEE7;
considerando che, per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, occorre che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva si applica agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria definiti nell'allegato.
La presente direttiva non si applica al «café torrefacto soluble».
Art. 2
La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato, alle seguenti condizioni:
a) Le denominazioni previste nell'allegato sono riservate ai prodotti in esso indicati e devono essere utilizzate nel commercio per designarli. Se del caso, le denominazioni di vendita sono completate dai termini:
«in pasta» o «in forma pastosa» o
«liquido» o «in forma liquida».
Tuttavia le denominazioni di vendita possono essere completate dal termine «concentrato»:
nel caso del prodotto definito al punto 1, lettera c) dell'allegato, a condizione che il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè sia superiore al 25 % in peso;
nel caso del prodotto definito al punto 2, lettera c) dell'allegato, a condizione che il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria sia superiore al 45 % in peso.
b) L'etichettatura reca la dicitura «decaffeinato» per i prodotti definiti al punto 1 dell'allegato il cui tenore di caffeina anidra non sia superiore, in peso, allo 0,3 % della sostanza secca ottenuta dal caffè. Tale dicitura deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
c) Per i prodotti definiti al punto 1, lettera c) e al punto 2, lettera c) dell'allegato, l'etichettatura reca la dicitura «con …» o «conservato con …» o «con aggiunta di …» o «torrefatto con …» seguita dal tipo/dai dipi di zucchero utilizzato. Tali diciture devono figurare nello stesso campo visivo della denominazine di vendita.
d) Per i prodotti definiti al punto 1, lettere b) e c) dell'allegato, l'etichettatura indica il tenore minimo di sostanza secca ottenuta dal caffè oppure, per i prodotti definiti al punto 2, lettere b) e c) dell'allegato, essa indica il tenore minimo di sostanza secca ottenuta dalla cicoria. Tali tenori sono espressi in percentuale del peso del prodotto finito.
Art. 3
Per i prodotti definiti nell'allegato, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.
Art. 4
Art. 5
Art. 6
La direttiva 77/436/CEE è abrogata a decorrere dal 13 settembre 2000.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Art. 7
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 13 settembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Dette disposizioni sono applicate in modo da:
autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato se conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 13 settembre 2000;
vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 13 settembre 2001. Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 13 settembre 2001 a norma della direttiva 77/436/CEE, è autorizzata fino all'esaurimento delle scorte.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 8
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1999. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente K.-H. FUNKE (3) Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 1997 (GU C 339 del 10. 11. 1997, pag. 129), posizione comune del Consiglio del 30 aprile 1998 (GU C 204 del 30. 6. 1998, pag. 25) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1998 (GU C 313 del 12. 10. 1998, pag. 90). Decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999. Decisione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1999.