DIRETTIVA 1999/18/CE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
vista la direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori3, modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10,
considerando che la direttiva 76/762/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 76/762/CEE;
considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/762/CEE deve essere conformemente modificata;
considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/762/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento (ECE/ONU) n. 19 mediante rinvio recettizio;
considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio4, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione5, nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio6, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/17/CE della Commissione(7);
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 76/762/CEE è così modificata:
1.
Il titolo è sostituito dal seguente:
"per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore".
2.
All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di proiettori fendinebbia anteriori conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati."
3.
All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"Per tutti i tipi di proiettori fendinebbia anteriori omologati in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3."
4.
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva."
5.
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
Ai fini della presente direttiva si intende per'veicolo'ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili."
6. Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
A decorrere dal 1o ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:
— rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di proiettore fendinebbia anteriore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
— rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato di proiettori fendinebbia anteriori,
per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/762/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.
2.
A decorrere dal 1o aprile 2000, gli Stati membri:
— non possono più rilasciare l'omologazione CE,
— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,
di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori, e di qualsiasi tipo di proiettore fendinebbia anteriore, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/762/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
3. A decorrere dal 1o aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 76/762/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai proiettori fendinebbia anteriori in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di proiettori fendinebbia anteriori conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 76/762/CEE, purché tali proiettori:
— siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione,
— siano conformi alle prescrizioni di detta direttiva, vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.
Art. 3
I punti e gli allegati del regolamento (ECE/ONU) n. 19 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di cui al punto 1 dell'allegato II, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 1o aprile 1999.
Art. 4
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1999. Tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Art. 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (7) Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.