DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 C del trattato(3),
considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 sulla politica dei rifiuti4 accoglie favorevolmente e appoggia il documento di strategia comunitaria ed invita la Commissione a proporre criteri e norme per lo smaltimento dei rifiuti mediante interramento;
considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 dicembre 1996 sulla politica dei rifiuti prevede che in futuro nella Comunità debbano essere effettuate solo le attività di discarica sicure e controllate;
considerando che è opportuno incoraggiare la prevenzione, il riciclaggio e la valorizzazione dei rifiuti nonché l'impiego dei materiali e dell'energia recuperati al fine di risparmiare le risorse naturali e di economizzare l'utilizzazione del terreno;
considerando che è opportuno attribuire maggiore rilevanza alla questione dell'incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti non pericolosi, del compostaggio, della produzione di biogas e del trattamento dei fanghi di dragaggio;
considerando che, in base al principio "chi inquina paga", occorre, tra l'altro, tener conto degli eventuali danni all'ambiente causati dalle discariche;
considerando che l'interramento, analogamente a qualsiasi altro trattamento di rifiuti, andrebbe controllato e gestito in modo adeguato per prevenire o ridurre i potenziali effetti negativi sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana;
considerando che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili;
considerando che sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica dovrebbero all'occorrenza essere ridotte; che occorrerebbe facilitarne il trasporto e favorirne il recupero; che a tal fine i processi di trattamento dovrebbero essere incoraggiati per garantire un interramento compatibile con gli obiettivi della presente direttiva; che la cernita rientra nella definizione di trattamento;
considerando che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di attuare i principi di prossimità e di autosufficienza per l'eliminazione dei loro rifiuti a livello comunitario e nazionale, ai sensi della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1995, relativa ai rifiuti5; che è necessario continuare e precisare gli obiettivi di tale direttiva stabilendo una rete integrata e appropriata di impianti di eliminazione sulla base di un alto livello di protezione dell'ambiente;
considerando che le disparità tra le norme tecniche di eliminazione dei rifiuti mediante interramento e i conseguenti costi inferiori possono portare ad un'eliminazione di rifiuti maggiore negli impianti in cui il livello di protezione dell'ambiente è scarso, creando in tal modo una grave minaccia potenziale per l'ambiente, data l'inutile lunghezza del trasporto dei rifiuti nonché una pratica nefasta per quanto riguarda l'interramento;
considerando che è pertanto necessario prescrivere a livello comunitario norme tecniche per l'interramento dei rifiuti al fine di proteggere, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente nella Comunità;
considerando che è necessario indicare chiaramente i requisiti a cui le discariche devono conformarsi per quanto riguarda l'ubicazione, lo sviluppo, la gestione, il controllo, la messa fuori esercizio e le misure di prevenzione e di protezione da adottare contro qualsiasi danno all'ambiente in una prospettiva sia a breve che a lungo termine e, in particolare, contro l'inquinamento delle falde freatiche dovuto all'infiltrazione del colaticcio nel terreno;
considerando che, in virtù di quanto precede, è necessario definire chiaramente le categorie di discariche da prendere in considerazione e i tipi di rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche;
considerando che le aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti dovranno essere conformi ai requisiti di cui alla direttiva 75/442/CEE;
considerando che, ai sensi della direttiva 75/442/CEE, il recupero di rifiuti inerti o non pericolosi idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione non può costituire un'attività riguardante le discariche;
considerando che si dovrebbero adottare misure per ridurre la quantità di gas metano prodotto dalle discariche, anche al fine di ridurre il riscaldamento globale attraverso una riduzione del collocamento a discarica di rifiuti biodegradabili e l'obbligo di introdurre un controllo dei gas prodotti nelle discariche;
considerando che le misure adottate per ridurre il collocamento a discarica di rifiuti biodegradabili mirerebbero anche a incoraggiare la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili, la cernita in genere, il recupero e il riciclaggio;
considerando che, a causa delle particolari caratteristiche del metodo di eliminazione tramite interramento, è necessario istituire una procedura di autorizzazione specifica per tutte le categorie di rifiuti, conformemente ai requisiti generali relativi alle licenze già stabiliti nella direttiva 75/442/CEE e ai requisiti generali della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento6; che la conformità della discarica all'autorizzazione deve essere verificata nell'ambito di un'ispezione da parte dell'autorità competente prima dell'inizio delle operazioni di eliminazione;
considerando che è opportuno controllare in ogni caso se i rifiuti possano essere interrati nella discarica alla quale sono destinati, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi;
considerando che, per prevenire i rischi per l'ambiente, è necessario istituire una procedura uniforme di accettazione dei rifiuti in base ad una procedura di classificazione dei rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche, che comporti in particolare valori limite normalizzati; che a tal fine dovrà essere stabilito entro un tempo sufficientemente breve un sistema coerente e normalizzato di caratterizzazione, di campionamento e di analisi per facilitare l'attuazione della presente direttiva; che i criteri di accettazione devono essere particolarmente precisi per quanto riguarda i rifiuti inerti;
considerando che, in attesa di fissare siffatti metodi di analisi o di valori limite necessari alla caratterizzazione, gli Stati membri potranno, in vista dell'applicazione della presente direttiva, mantenere o stabilire, a livello nazionale, elenchi dei rifiuti che possono essere ammessi o no nella discarica, o definire criteri con valori limite, analoghi a quelli enunciati nella presente direttiva per la procedura di accettazione uniforme;
considerando che, affinché taluni rifiuti pericolosi vengano ammessi nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i relativi criteri di ammissione andrebbero elaborati dal comitato tecnico;
considerando che è necessario stabilire procedure comuni di controllo durante la fase operativa e postoperativa di una discarica, in modo da individuare qualsiasi eventuale effetto negativo di quest'ultima sull'ambiente e adottare adeguate misure correttive;
considerando che è necessario definire quando e come una discarica debba essere chiusa e quali siano gli obblighi e la responsabilità del gestore del sito durante la fase postoperativa;
considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura;
considerando che è necessario regolamentare le condizioni di funzionamento delle discariche esistenti per adottare, entro un termine fissato, le misure necessarie per il loro adattamento alla presente direttiva in base ad un piano di adeguamento dell'area;
considerando che per i gestori delle discariche preesistenti i quali, ai sensi delle norme nazionali vincolanti equivalenti a quelle dell'articolo 14 della presente direttiva, hanno già presentato la documentazione di cui all'articolo 14, lettera a), della presente direttiva anteriormente alla sua entrata in vigore e i quali sono già stati autorizzati dall'autorità competente a continuare la loro attività, non è necessario presentare nuovamente tale documentazione e che non occorre che l'autorità competente rilasci una nuova autorizzazione;
considerando che è opportuno che il gestore adotti disposizioni appropriate in forma di garanzia finanziaria o qualsiasi altra equivalente per assicurare che tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione siano rispettati, compresi quelli relativi alla procedura di chiusura e alla successiva gestione dell'area;
considerando che si dovrebbero adottare misure volte a garantire che i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l'insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica, compresa, per quanto possibile, la garanzia finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare e i costi stimati di chiusura, compresa la necessaria manutenzione postoperativa;
considerando che, qualora un'autorità competente ritenga improbabile che una discarica costituisca un rischio per l'ambiente al di là di un certo periodo, i costi stimati da includere nel prezzo applicato dal gestore possono essere limitati a detto periodo;
considerando che è necessario provvedere alla corretta applicazione delle disposizioni di esecuzione della presente direttiva nell'insieme della Comunità e fare in modo che la formazione e le conoscenze dei gestori della discarica e del personale diano loro le competenze richieste;
considerando che la fissazione di una procedura uniforme di accettazione dei rifiuti, nonché l'istituzione di una classificazione uniforme dei rifiuti che vanno accettati nella discarica, dovrebbe essere assicurata dalla Commissione secondo la procedura di comitato prevista nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE;
considerando che l'adattamento degli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi dovranno essere realizzati utilizzando la medesima procedura di comitato;
considerando che gli Stati membri devono riferire alla Commissione, a scadenze regolari, in merito all'applicazione della presente direttiva, rivolgendo particolare attenzione alle strategie nazionali da elaborare a norma dell'articolo 5; che in base a tali relazioni la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Obiettivo generale
1. Per sostenere la transizione dell’Unione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare degli articoli 4 e 12, lo scopo della presente direttiva è di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarca dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.
2.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «rifiuto non pericoloso», «rifiuti urbani», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;
b)
c)
d)
e) «rifiuti inerti»: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;
f) «deposito sotterraneo»: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, quale una miniera di potassio o di sale;
g) «discarica»: un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa
la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e
un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti,
ma esclusi
gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e
i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o
i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
h) «trattamento»: i processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero;
i) «colaticcio»: qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;
j) «gas di discarica»: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
k) «eluito»: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;
l) «gestore»: la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura;
m) «rifiuti biodegradabili»: qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone;
n)
o) «richiedente»: la persona che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica a norma della presente direttiva;
p) «autorità competente»: l'autorità designata dagli Stati membri come responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva;
q) «rifiuti liquidi»: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue ed esclusi i fanghi;
r) «insediamento isolato»:
un insediamento di non più di 500 abitanti per comune o insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato,
un insediamento distante almeno 50 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, o di difficile accesso stradale dai più vicini centri urbani per le avverse condizioni meteorologiche durante una rilevante parte dell'anno.
Nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato, gli Stati membri possono decidere di applicare la definizione seguente:
«insediamento isolato»:
un insediamento di non più di 2000 abitanti per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato, o con un numero di abitanti compreso tra 2000 e 5000 per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato e la cui produzione di rifiuti non superi le 3000 tonnellate all’anno; e
un insediamento distante almeno 100 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, e privo di accesso stradale.
Art. 3 Ambito di applicazione
1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva a tutte le discariche definite nell'articolo 2, lettera g).
2. Fatta salva la legislazione comunitaria vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
lo spandimento di fanghi, compresi i fanghi di fogna e i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e materie analoghe sul suolo a fini di fertilizzazione o ammendamento;
l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
3. La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave è esclusa dall’ambito di applicazione della presente direttiva laddove rientri nell’ambito di applicazione di altri atti legislativi dell’Unione.
4.
Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta gli articoli 6, lettera d), 7, punto i), 8, lettera a), punto iv); 10; 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c); 12, lettere a) e c); l'allegato II (ad eccezione del punto 3, livello 3, e del punto 4); l'allegato III, punti 3, 4 e 5, della presente direttiva in parte o in tutto non applicabili:
a) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti dotate di una capacità complessiva non superiore a 15000 tonnellate o con un flusso annuo non superiore a 1000 tonnellate ubicate su isole, nel caso esse rappresentino l'unica discarica presente sul territorio e siano destinate unicamente allo smaltimento di rifiuti prodotti nella stessa isola. Una volta esaurita la capacità complessiva della discarica, qualsiasi nuova discarica impiantata sull'isola dovrà conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva;
b) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti ubicate presso insediamenti isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione.
Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati esonerati. La Commissione pubblica l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati.
5. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che ai depositi sotterranei quali definiti nell'articolo 2, lettera f), della presente direttiva possono non applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13, lettera d), all'allegato I, punti 2, eccetto il primo trattino, 3, 4 e 5 e all'allegato III, punti 2, 3 e 5 della presente direttiva.
Art. 4 Categorie di discariche
Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
discarica per rifiuti pericolosi;
discarica per rifiuti non pericolosi;
discarica per rifiuti inerti.
Art. 5 Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica
1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.
2.
In base a tale strategia:
a) non oltre cinque anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;
b) non oltre otto anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;
c) non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati.
Gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più dell'80 % dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere a), b) o c) per un periodo non superiore a quattro anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo la Commissione della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione.
L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera c) ad una data di quattro anni successiva alla data di cui alla lettera c).
3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano ammessi in una discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti liquidi;
b) rifiuti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE;
c) rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora siano infettivi ai sensi della direttiva 91/689/CEE (caratteristiche di cui al punto H9 dell'allegato III), e rifiuti che rientrano nella categoria 14 (allegato I, parte A) della suddetta direttiva;
d) gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria e la gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400 mm);
e) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'allegato II.
f) rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e dell’articolo 22 di tale direttiva, a eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4 di detta direttiva.
3 bis.
Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.
Gli Stati membri includono informazioni sulle misure adottate a norma del presente paragrafo nei loro piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro interessato.
4. È vietato diluire o mescolare rifiuti unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).
6. Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 5 fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:
a) abbia collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani generati nel 2013, come comunicato nell’ambito del questionario comune dell’OCSE e di Eurostat; e
b) almeno 24 mesi prima del termine fissato nel paragrafo 5 del presente articolo, comunichi alla Commissione l’intenzione di rinviare il termine e presenti un piano di attuazione in conformità con l’allegato IV della presente direttiva. Tale piano può essere combinato con un piano di attuazione presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.
7. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 6, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.
8. Se il termine è rinviato conformemente al paragrafo 6, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 25 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani generati (per peso).
9. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione riesamina l’obiettivo di cui al paragrafo 5 al fine di mantenerlo o, qualora opportuno, ridurlo, di prendere in considerazione obiettivi quantitativi pro capite in materia di collocamento in discarica e di introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Art. 5 bis Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi
1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, siano stati conseguiti:
a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;
b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o del recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;
d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.
2. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte. A tal fine possono utilizzare il sistema istituito conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE.
3. Qualora, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3, i rifiuti urbani siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell’Unione ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti collocati in discarica, a norma del paragrafo 1, dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.
4. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, la Commissione adotta, entro il 31 marzo 2019, atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Art. 5 ter Segnalazione preventiva
1. La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige una relazione sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, al più tardi tre anni prima della scadenza di ciascun termine ivi specificato.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:
a) una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;
b) un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire tali obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni per ciascuno Stato membro interessato;
c) esempi di migliori prassi applicate in tutta l’Unione, che potrebbero fornire linee guida per progredire verso il conseguimento degli obiettivi.
Art. 5 quater Scambio di informazioni e migliori prassi
La Commissione organizza regolarmente uno scambio di informazioni e delle migliori prassi tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali, sull’attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva.
Art. 6 Rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione non si applica ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente. Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l’aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all’articolo 11 di tale direttiva;
b) solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati a norma dell'allegato II siano destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi;
c) le discariche per i rifiuti non pericolosi possano essere utilizzate:
i) per i rifiuti urbani;
ii) per i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine conformi ai criteri di ammissione dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi fissati a norma dell'allegato II;
iii) per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (p.e. solidificati, vetrificati), con un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi di cui al punto iii), conformi ai pertinenti criteri di ammissione dei rifiuti fissati a norma dell'allegato II. Tali rifiuti pericolosi non possono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
d) le discariche per rifiuti inerti siano utilizzate esclusivamente per rifiuti inerti.
Art. 7 Domanda di autorizzazione
Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno i seguenti dati:
a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare;
c) la capacità prevista del luogo di smaltimento;
d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche e geologiche;
e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
f) il piano previsto per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo;
g) il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;
h) ove occorra una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati8, le informazioni fornite dal committente a norma dell'articolo 5 di detta direttiva;
i) la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi altra garanzia equivalente ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iv), della presente direttiva.
Qualora una domanda di autorizzazione sia stata accolta, tali informazioni, se richieste a fini statistici, sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario.
Art. 8 Condizioni per la concessione dell'autorizzazione
Gli Stati membri adottano misure affinché:
a) l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica solo qualora:
i) fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;
ii) la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica dei gestori e del personale addetto alla discarica;
iii) per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
iv) prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell'articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;
b) il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;
c) prima che inizino le operazioni di smaltimento, l'autorità competente effettui un'ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità alle condizioni pertinenti all'autorizzazione. Ciò non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.