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DIRETTIVA 1999/37/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato(3),

considerando che la Comunità ha adottato alcune misure destinate all'instaurazione di un mercato interno comportante uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali conformemente alle disposizioni del trattato;

considerando che tutti gli Stati membri impongono, ai fini dell'ammissione di un veicolo alla circolazione stradale sul loro territorio, che il conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro sia titolare della carta di circolazione corrispondente a tale veicolo;

considerando che l'armonizzazione della presentazione e del contenuto della carta di circolazione ne agevola la comprensione favorendo inoltre, per i veicoli immatricolati in uno Stato membro, la libera circolazione stradale sul territorio degli altri Stati membri;

considerando che il contenuto della carta di circolazione deve permettere di controllare che il titolare di una patente di guida, rilasciata in applicazione della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida4, guidi esclusivamente le categorie di veicoli per i quali è stato abilitato; che tale controllo contribuisce a migliorare la sicurezza stradale;

considerando che tutti gli Stati membri impongono segnatamente, come condizione necessaria per immatricolare un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, un documento attestante l'immatricolazione e le caratteristiche tecniche del veicolo;

considerando che l'armonizzazione della carta di circolazione agevola la nuova immissione in circolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro e contribuisce al buon funzionamento del mercato interno;

considerando che gli Stati membri utilizzano una carta di circolazione che si compone o di un'unica parte, o di due parti distinte e che attualmente è opportuno che entrambi i sistemi continuino a coesistere;

considerando che sussistono delle differenze tra gli Stati membri quanto all'interpretazione dei dati nominativi figuranti nella carta di circolazione; che è pertanto opportuno, ai fini del buon funzionamento del mercato interno, della libera circolazione e dei relativi controlli, precisare a che titolo le persone indicate sulla carta possono disporre del veicolo per il quale essa è stata rilasciata;

considerando che, al fine di agevolare i controlli destinati in particolare a lottare contro le frodi ed il traffico illecito di veicoli rubati, è opportuno istituire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, basata su un sistema efficace di scambio di informazioni;

considerando che è opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adeguamento degli aspetti tecnici relativi agli allegati I e II,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva si applica ai documenti di immatricolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri.

Essa non pregiudica il diritto degli Stati membri di utilizzare per l'immatricolazione temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti della presente direttiva.

Art. 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

  1. a) veicolo: i veicoli conformi alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi5 e all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote6;

  2. b) immatricolazione: l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante l'identificazione di quest'ultimo e il rilascio di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione;

  3. c) carta di circolazione: il documento attestante che il veicolo è immatricolato in uno Stato membro;

  4. d) intestatario della carta di circolazione: la persona al cui nome è immatricolato un veicolo;

  5. e) sospensione: un periodo di tempo limitato durante il quale un veicolo non è autorizzato da uno Stato membro a circolare nella rete stradale, trascorso il quale — sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione — il veicolo può essere nuovamente autorizzato a circolare, senza che ciò comporti una nuova procedura di immatricolazione;

  6. f) cancellazione di un’immatricolazion: la cancellazione dell’autorizzazione di uno Stato membro alla circolazione di un veicolo sulla rete stradale.

Art. 3

1.

Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all'allegato I o due parti conformemente agli allegati I e II.

Gli Stati membri possono autorizzare i servizi da essi abilitati a tale scopo, in particolare quelli dei costruttori, a compilare le parti tecniche della carta di circolazione.

2. Quando viene rilasciata una nuova carta di circolazione per un veicolo immatricolato prima della messa in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri utilizzano un modello di carta conforme alla presente direttiva e possono limitarsi ad iscrivere unicamente le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti.

3. I dati riportati sulla carta di circolazione, conformemente agli allegati I e II, sono rappresentati dai codici comunitari armonizzati che figurano negli allegati suddetti.

4.

Gli Stati membri registrano elettronicamente i dati di tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio. Tali dati comprendono:

  1. a) tutti gli elementi obbligatori di cui al punto II.5 dell’allegato I e gli elementi di cui ai punti II.6 (J) e II.6 (V.7) e (V.9) di tale allegato, qualora i dati siano disponibili;

  2. b) altri dati non obbligatori elencati nell’allegato I o dati del certificato di conformità previsti nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7, ove possibile;

  3. c) i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in conformità della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8 e il periodo di validità del certificato di revisione.

Nel quadro della presente direttiva il trattamento dei dati personali è effettuato a norma delle direttive 95/46/CE9 e 2002/58/CE10 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. I dati tecnici dei veicoli sono messi a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo ai fini dei controlli tecnici periodici. Gli Stati membri possono limitare l’utilizzo e la diffusione di tali dati da parte dei centri di controllo al fine di evitarne usi impropri.

Art. 3 bis

1.

Qualora l’autorità competente di uno Stato membro riceva la notifica di un controllo tecnico periodico da cui risulta che l’autorizzazione a utilizzare un determinato veicolo in strada è stata sospesa ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2014/45/UE, tale sospensione è registrata elettronicamente e il veicolo in questione è sottoposto a un ulteriore controllo tecnico.

La sospensione è efficace fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, l’autorità competente autorizza nuovamente senza ritardi l’utilizzo del veicolo nella circolazione stradale. Non è necessaria una nuova procedura di immatricolazione.

Gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono adottare misure volte a facilitare un nuovo controllo tecnico di un veicolo la cui autorizzazione all’utilizzo sulla rete stradale pubblica sia stata sospesa. Tali misure possono comportare l’autorizzazione a circolare sulla rete stradale pubblica tra il luogo di riparazione e il centro di controllo al fine di un controllo tecnico.

2. Gli Stati membri possono autorizzare il titolare della carta di circolazione a presentare all’autorità competente una richiesta di trasferimento dell’immatricolazione al nuovo proprietario del veicolo.

3. Nel caso in cui l’autorità competente di uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11, l’immatricolazione di tale veicolo è cancellata in modo permanente e tale informazione è inserita nel registro elettronico.

Art. 4

Ai fini della presente direttiva, la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro.

Art. 5

1. Per poter identificare un veicolo nella circolazione stradale, gli Stati membri possono prescrivere che il conducente detenga la parte I della carta di circolazione.

2.

Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro le autorità competenti esigono in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II. Tali autorità ritirano la parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione e la (le) conservano per almeno sei mesi, e ne informano, entro due mesi, le autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata. Esse rispediscono la carta ritirata a dette autorità qualora queste ne facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro.

Allorché la carta di circolazione si compone delle parti I e II e la parte II non è disponibile, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata chiesta la nuova immatricolazione possono decidere, in casi eccezionali, di immatricolare nuovamente il veicolo, ma soltanto dopo aver ottenuto la conferma, per via scritta o elettronica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza, che il richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in un altro Stato membro.

3. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/45/UE gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, la validità del certificato di revisione in caso di cambio di proprietà del veicolo che abbia un valido attestato del controllo tecnico periodico.

Art. 6

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 al fine di modificare:

il punto II.4, secondo trattino, e il punto III.1.A.b dell’allegato I e dell’allegato II in caso di allargamento dell’Unione,

l’allegato I, punto II.6, per quanto riguarda gli elementi non obbligatori in caso di modifiche delle definizioni o del contenuto dei certificati di conformità nella pertinente normativa di omologazione dell’Unione.

Art. 7

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 8

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione comunica agli Stati membri tutti i modelli di carta di circolazione utilizzati dalle amministrazioni nazionali.

Art. 9

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l’attuazione della presente direttiva. Essi possono scambiarsi informazioni a livello bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell’immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, se del caso nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Tale verifica può comportare in particolare l’uso di strumenti elettronici interconnessi, comprendenti i dati provenienti da banche di dati elettroniche nazionali per agevolare lo scambio di informazioni.

Art. 10

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.