DIRETTIVA 1999/66/CE DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1999 che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva 98/56/CE del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che sulle etichette o gli altri documenti devono figurare i dati necessari per il controllo ufficiale e per l'informazione del coltivatore;
considerando che, se i materiali di moltiplicazione sono scortati da un passaporto delle piante nel quadro del regime fitosanitario della Comunità, tale passaporto può costituire, a determinate condizioni, l'etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore;
considerando che le misure contemplate dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di cui all'articolo 8 della direttiva 98/56/CE.
Art. 2
1.
Le etichette o i documenti di cui all'articolo 1 devono essere di materiale adatto, non essere mai stati utilizzati in precedenza e stampati almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità. Le etichette o i documenti in parola debbono contenere le seguenti diciture:
i) indicazione "qualità CE";
ii) indicazione del codice dello Stato membro;
iii) indicazione dell'organismo ufficiale responsabile o del suo codice distintivo;
iv) numero di registrazione;
v) numero di serie, di settimana o di partita;
vi) denominazione botanica;
vii) denominazione varietale, se del caso;
ix) quantitativo;
x) nel caso di importazioni da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/56/CE, il nome del paese di produzione.
nel caso di portainnesti: denominazione varietale o sua designazione; viii) denominazione del gruppo di piante, se del caso;
2. Se il materiale di moltiplicazione è corredato da un passaporto delle piante, in conformità della direttiva 92/105/CEE della Commissione2, detto passaporto può fungere da etichetta o da documento del fornitore di cui al paragrafo 1. Vanno tuttavia fornite l'indicazione "qualità CE", l'indicazione relativa all'organismo ufficiale responsabile ai sensi della direttiva 98/56/CE, nonché, se del caso, il riferimento alla denominazione varietale, al portainnesto o al gruppo di piante. Nel caso di importazioni da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/56/CE va indicato anche il nome del paese di produzione. Tale informazione può figurare sullo stesso documento che contiene il passaporto delle piante ma deve essere chiaramente distinta.
Art. 3
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo d'applicazione della presente direttiva.
Art. 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione