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DIRETTIVA 1999/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1999 relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando che l'articolo 174 del trattato prescrive un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'utilizzazione razionale dell'energia si iscrive tra i principali mezzi per conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento ambientale;

considerando che l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico;

considerando che, ai sensi del protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici concordato nella conferenza di Kyoto del dicembre 1997, la Comunità ha accettato l'obiettivo di ridurre le emissioni di una serie di gas ad effetto serra dell'8 % rispetto ai livelli del 1990 durante il periodo 2008-2012;

considerando che la Commissione, riconoscendo l'importanza delle autovetture quale fonte di emissioni di CO2, ha proposto una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare il risparmio di carburante delle autovetture; che nelle conclusioni del 25 giugno 1996 il Consiglio ha accolto l'impostazione sostenuta dalla Commissione;

considerando che l'informazione svolge un ruolo fondamentale nel gioco delle forze di mercato; che, fornendo informazioni precise, puntuali ed omogenee sul consumo specifico di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture, si può influire sulla scelta dei consumatori indirizzandoli verso l'acquisto di autovetture che consumano meno carburante e, di conseguenza, emettono meno CO2, incoraggiando quindi i costruttori a cercare di ridurre i consumi delle autovetture prodotte;

considerando che la presenza di etichette su veicoli d'occasione nei punti vendita potrebbe orientare gli acquirenti di autovetture nuove verso veicoli a basso consumo, dato che questa caratteristica sarà presa in considerazione al momento della rivendita del veicolo; che è pertanto opportuno, nell'ambito del primo riesame della presente direttiva, prevedere l'estensione del campo di applicazione ai veicoli usati contemplati dalla direttiva 93/116/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore4;

considerando che è pertanto necessario sviluppare un'etichetta relativa al risparmio di carburante destinata a tutte le autovetture nuove esposte presso i punti vendita;

considerando che tale etichetta dovrebbe fornire informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2, determinati in base alle norme arnonizzate e ai metodi di cui alla direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore5;

considerando che è necessario rendere disponibili ulteriori informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 di tutte le versioni di autovetture nuove, sotto forma di dati presentati in modo appropriato sia presso i punti vendita sia presso enti designati da ciascuno Stato membro; che potranno avvalersi di tali informazioni sia i consumatori che decidono l'acquisto ancor prima di recarsi in una sala d'esposizione sia coloro che per acquistare un'autovettura non si servono dei servizi di una concessionaria né visitano le sale d'esposizione;

considerando che è importante che in ogni punto vendita i potenziali clienti siano messi al corrente di quali siano i modelli di autovetture più efficienti sotto il profilo del consumo di carburante disponibili presso il punto vendita stesso;

considerando che tutti i testi promozionali e, se del caso, tutto il restante materiale promozionale utilizzato nella commercializzazione delle autovetture nuove dovrebbe contenere i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei modelli di autovetture cui si riferisce,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità, affinché i consumatori possano effettuare una scelta consapevole.

Art. 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) «autovettura», un veicolo a motore della categoria M1, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE6, che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 80/1268/CEE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/61/CEE7 ed i veicoli speciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino della direttiva 70/156/CEE;

  2. 2) «autovettura nuova», un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;

  3. 3) «certificato di conformità» il certificato di cui all'articolo 6 della direttiva 70/156/CEE;

  4. 4) «punto vendita», una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali. Le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico rientrano nella presente definizione;

  5. 5) «consumo ufficiale di carburante», il consumo di carburante omologato dalle autorità di omologazione ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, di cui all'allegato VIII, della direttiva 70/156/CEE, apposto sul certificato di omologazione CE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e/o versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e/o versione che presenta il più elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo;

  6. 6) «emissioni specifiche ufficiali di CO2» per una data autovettura, le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, di cui all'allegato VIII della direttiva 70/156/CEE e apposte sul certificato di omologazione CE del veicolo o figuranti nel certificato di conformità. Se più varianti e/o versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di CO2 di tale modello si basano sulla variante e/o versione che presenta le più elevate emissioni ufficiali di CO2 nell'ambito del gruppo;

  7. 7) «etichetta relativa al risparmio di carburante», un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, figurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 della vettura su cui è apposta l'etichetta;

  8. 8) «guida al risparmio di carburante», una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;

  9. 9) «materiale promozionale», tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;

  10. 10) «marca», la denominazione commerciale del costruttore, indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;

  11. 11) «modello», la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura;

  12. 12) «tipo», «variante» e «versione», i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dall'allegato II.B della direttiva 70/156/CEE, e identificati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.

Art. 3

Gli Stati membri provvedono affinché un'etichetta relativa al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 conforme ai requisiti di cui all'allegato I sia apposta in modo visibile su ciascun modello di autovettura nuova presso i punti vendita ovvero affissa nelle vicinanze delle stesse.

Art. 4

Fatta salva l'elaborazione, da parte della Commissione, di una guida su Internet a livello comunitario, gli Stati membri provvedono affinché sia redatta, in consultazione con i costruttori almeno una volta all'anno, una guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 conforme ai requisiti di cui all'allegato II. La guida deve essere portatile, compatta e disponibile gratuitamente al pubblico su richiesta, sia presso i punti vendita, sia presso enti appositamente designati in ciascuno Stato membro.

L'autorità o le autorità di cui all'articolo 8 possono cooperare nell'elaborazione della guida.

Art. 5

Gli Stati membri provvedono affinché per ciascuna marca di autovettura sia esposto un poster (o in alternativa uno schermo di visualizzazione) con l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III.

Art. 6

Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 dei modelli di autovetture cui si riferisce e sia conforme ai requisiti di cui all'allegato IV.

Gli Stati membri provvedono in modo opportuno affinché nel materiale promozionale diverso da quello sopracitato siano riportati i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli cui si riferisce.

Art. 7

Gli Stati membri vietano che su etichette, guide, poster o materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 siano apposti altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 non conformi al disposto della presente direttiva, che possano essere fonte di confusione per i potenziali consumatori di autovetture nuove.

Art. 8

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'autorità o le autorità competenti responsabili dell'attuazione e dell'applicazione del programma di informazione dei consumatori di cui alla presente direttiva.

Art. 9

1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva e intese a modificare elementi non essenziali della stessa sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate. A supporto di tale processo, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull’efficacia delle disposizioni della presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, entro il 18 gennaio 2001.

2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure atte a:

  1. a) precisare ulteriormente il formato dell’etichetta di cui all’articolo 3 adeguando l’allegato I;

  2. b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla guida di cui all’articolo 4, al fine di classificare i modelli delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante in categorie determinate, compresa una categoria in cui rientrino i modelli di autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di carburante;

  3. c) formulare raccomandazioni per consentire l’applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale di cui all’articolo 6, primo comma.

Le misure di cui al primo comma, lettera a), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3. Le misure di cui primo comma, lettere b) e c), sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Art. 10

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE8, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Art. 11

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.