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DIRETTIVA 1999/105/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione4, e la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità5, sono state più volte modificate in modo sostanziale; poiché ulteriori sostanziali modifiche debbono essere apportate, i testi delle direttive andrebbero combinati e riformulati per motivi di chiarezza;

le foreste ricoprono una vasta superficie del territorio comunitario e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale; data la grande varietà di condizioni naturali, sociali, economiche e culturali delle foreste comunitarie, occorre prevedere approcci e azioni specifici per i diversi tipi di foreste; sia la rigenerazione di dette foreste che la costituzione di nuovi boschi richiedono una gestione forestale sostenibile in relazione alla strategia forestale per l'Unione europea stabilita nella risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 19986;

materiali di moltiplicazione di specie arboree e ibridi artificiali importanti a fini forestali dovrebbero essere geneticamente adatti alle varie condizioni locali ed essere di alta qualità; la conservazione e la promozione della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresenta un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile;

nella misura in cui riguardano la salute delle piante, le condizioni armonizzate devono essere coerenti con la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e la loro diffusione nella Comunità7;

le ricerche condotte in materia forestale dimostrano che, per accrescere il valore delle foreste, compresi gli aspetti di stabilità, adattamento, resistenza, produttività e diversità, è necessario utilizzare materiali di moltiplicazione di elevata qualità e adeguati, sotto il profilo fenotipico e genetico, al luogo; le sementi forestali dovrebbero rispondere, ove appropriato, a determinate norme di qualità esteriore;

nel contesto del consolidamento del mercato interno è necessario eliminare ostacoli reali o potenziali agli scambi che possano pregiudicare la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione all'interno della Comunità; nell'interesse di tutti gli Stati membri occorre istituire una disciplina comunitaria che imponga dei livelli di qualità il più elevati possibile;

la normativa comunitaria dovrebbe riferirsi ai caratteri fenotipici e genetici delle sementi e delle piante, come pure alle qualità esteriori dei materiali di moltiplicazione;

tali norme dovrebbero essere applicabili alla commercializzazione sia tra gli Stati membri che sui mercati nazionali;

una regolamentazione in tal senso dovrebbe tener conto delle necessità pratiche e limitare il suo oggetto alle specie e agli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali nell'insieme della Comunità o in una parte di essa;

in alcuni Stati membri l'uso di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "identificati alla fonte", la cui commercializzazione è stata ammessa dalla direttiva 66/404/CEE, è tradizionale, compatibile con il clima e indispensabile a fini forestali e risulta pertanto opportuno ammettere la commercializzazione di tali materiali negli Stati membri che lo desiderano; è tuttavia inappropriato imporre la commercializzazione all'utente finale di detti materiali in tutti gli Stati membri;

alcune regioni della Comunità, come le regioni alpine, mediterranee o nordiche, presentano condizioni climatiche specifiche o condizioni locali vulnerabili che giustificano esigenze particolari per la qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione di alcune specie;

ai sensi della dichiarazione generale della terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa svoltasi a Lisbona, per quanto riguarda l'imboschimento e il rimboschimento si dovrebbero preferire specie indigene e provenienze locali, che sono maggiormente adatte alle condizioni del luogo;

i materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione o alla riesportazione nei paesi terzi non dovrebbero essere soggetti alle misure previste dalla presente direttiva;

per i materiali di moltiplicazione della Comunità l'ammissione dei materiali di base e, quindi, le delimitazioni delle regioni di provenienza costituiscono il fondamento della selezione; gli Stati membri dovrebbero applicare norme identiche che comportino esigenze quanto mai elevate per l'ammissione dei materiali di base; soltanto i materiali di moltiplicazione da essi derivati dovrebbero essere commercializzati;

i materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati dovrebbero essere commercializzati solo a condizione che non comportino rischi per la salute umana e per l'ambiente;

sui materiali forestali di moltiplicazione costituiti da organismi geneticamente modificati dovrebbe essere effettuata una valutazione del rischio ambientale; la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta di regolamento che garantisca che le procedure relative a tale valutazione ed altri elementi pertinenti, inclusa la procedura di autorizzazione, siano equivalenti a quelli definiti nella direttiva 90/220/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati8; in attesa dell'entrata in vigore di tale regolamento, dovrebbe essere applicata la direttiva 90/220/CEE;

i materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere soggetti unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle disposizioni della direttiva stessa;

dovrebbe essere tuttavia consentito agli Stati membri di limitare sul loro territorio la commercializzazione delle parti di piante e del postime ai materiali che rispondono alle norme stabilite;

gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione dei materiali di base prodotti nel proprio territorio;

gli Stati membri dovrebbero stabilire un elenco delle regioni di provenienza che precisi l'origine dei materiali di base, ove questa sia nota; i confini di dette regioni dovrebbero essere indicati dagli Stati membri con l'aiuto di apposite mappe;

gli Stati membri dovrebbero stabilire registri nazionali dei materiali di base ammessi nel proprio territorio; ciascuno Stato membro dovrebbe altresì redigere una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco nazionale;

sulla base di tali elenchi nazionali, la Commissione dovrebbe provvedere a pubblicare un elenco comunitario;

dopo la raccolta gli organismi ufficiali dovrebbero rilasciare un certificato principale per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi;

oltre al valore fenotipico o genetico, dovrebbe essere adeguatamente garantita, dalla raccolta alla consegna all'utente finale, l'identità dei materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione o commercializzati;

inoltre dovrebbero essere adottate distinte norme comunitarie per quanto riguarda la qualità delle talee e, ove opportuno, dei piantoni di pioppo;

le sementi dovrebbero essere commercializzate solo se conformi a determinate norme di qualità e contenute in imballaggi chiusi;

per garantire in fase di commercializzazione il rispetto delle esigenze relative al valore fenotipico o genetico delle disposizioni intese a garantire l'identità e delle norme di qualità esteriore gli Stati membri dovrebbero prevedere disposizioni di controllo adeguate;

i materiali di moltiplicazione rispondenti a tali esigenze debbono essere soggetti esclusivamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie; in determinate circostanze gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a vietare la commercializzazione all'utente finale di materiali forestali di moltiplicazione non suscettibili di essere utilizzati nel loro territorio;

per i periodi in cui l'approvvigionamento di materiali di moltiplicazione di talune specie che rispondano ai principi della presente direttiva incontra difficoltà temporanee, occorre ammettere temporaneamente, a determinate condizioni, materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti meno rigorosi;

i materiali forestali di moltiplicazione provenienti da paesi terzi dovrebbero essere commercializzati nella Comunità solo a condizione di offrire, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle misure adottate in fase di produzione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione comunitari; alla loro immissione sul mercato nella Comunità, i materiali importati dovrebbero essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e di documenti che contengono i dettagli di tutte le partite da esportare;

a determinate condizioni uno Stato membro dovrebbe essere parzialmente o totalmente esonerato dal rispetto delle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda alcune specie arboree;

è opportuno organizzare esperimenti temporanei al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente direttiva;

occorre introdurre misure di controllo comunitarie, al fine di garantire un'applicazione uniforme dei requisiti e delle condizioni della presente direttiva in tutti gli Stati membri;

gli adeguamenti di natura essenzialmente tecnica da introdurre negli allegati dovrebbero essere agevolati da una procedura rapida;

le misure per l'attuazione del presente atto sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione9;

il trattato di adesione del 1994 concede alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia un periodo di transizione fino al 31 dicembre 1999 per l'applicazione della direttiva 66/404/CEE e alla Repubblica di Finlandia anche per l'applicazione della direttiva 71/161/CEE; tale periodo transitorio dovrebbe essere prorogato per consentire ai suddetti paesi di mantenere i regimi nazionali fino alla data di applicazione della presente direttiva al più tardi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva si applica alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno della Comunità.

Art. 2

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni e classificazioni:

  1. a) Materiali forestali di moltiplicazione:

  2. b) Materiali di moltiplicazione:

  3. i) unità seminali:

  4. ii) parti di piante:

  5. iii) postime:

  6. c) Materiali di base:

i) fonti di semi:

ii) soprassuolo:

iii) arboreti da seme:

  1. iv) genitori:

  2. v) cloni:

  3. vi) miscugli di cloni:

  4. d) Autoctoni e indigeni:

i) soprassuolo o fonti di semi "autoctoni":

ii) soprassuolo o fonti di semi "indigeni":

  1. e) Origine:

  2. f) Provenienza:

  3. g) Regione di provenienza:

  4. h) Produzione:

i) Commercializzazione:

  1. j) Fornitore:

  2. k) Organismo ufficiale:

i) un'autorità, istituita o designata dallo Stato membro sotto il controllo del Governo nazionale, responsabile per questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e/o la qualità del materiale forestale di moltiplicazione;

ii) qualsiasi autorità statale istituita:

— a livello nazionale, o

— a livello regionale, sotto il controllo delle autorità nazionali, entro i limiti definiti dalla costituzione dello Stato membro interessato.

  1. l) I materiali forestali di moltiplicazione sono classificati nelle categorie seguenti:

i) "identificati alla fonte"

ii) "selezionati":

iii) "qualificati":

iv) "controllati":

i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali nell'insieme della Comunità o in una parte di essa, in particolare quelli che figurano nell'allegato I. gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime; le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni e ogni parte di una pianta destinata alla produzione di postime; le piante derivate da unità seminali, da parti di piante, o dai selvaggioni. gli alberi di una determinata zona da cui si raccolgono i semi; una popolazione di alberi identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione; le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione, e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili; alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali); insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta o divisione; i miscugli di cloni identificati in proporzioni definite. una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite selvaggioni. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di moltiplicazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in prossimità; un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine è situata nella stessa regione di provenienza. Per un soprassuolo o una fonte di sementi autoctoni, l'origine è il luogo dove si trovano gli alberi. Per un soprassuolo o una fonte di semi non autoctoni, l'origine è il luogo da cui i semi o le piante sono stati originariamente introdotti. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta. Luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi. Per una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato. Include tutte le fasi della generazione dell'unità seminale, la conversione da unità seminale a semente e la coltivazione di postime da sementi e parti di piante. L'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita o la consegna a un terzo, inclusa la consegna sotto contratto. La persona fisica o giuridica che commercializza o importa per professione materiali forestali di moltiplicazione.

Gli organismi sopracitati possono, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, delegare l'espletamento delle funzioni previste dalla presente direttiva, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica, e i relativi membri, non abbia alcun interesse personale nei risultati delle misure che adotta.

Inoltre, ai sensi della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 possono essere approvate altre persone giuridiche istituite per conto dell'organismo di cui al punto i) che agiscono sotto l'autorità e il controllo di detto organismo, a condizione che tali persone giuridiche non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri. i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi o da un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II; i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello della popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III; i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV. In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli;

i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni. La superiorità di detti materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V.

Art. 3

1. L'elenco delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 3.

2. Nei casi in cui determinate specie e determinati ibridi artificiali non siano soggetti alle misure previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o meno rigorose.

3.

Le misure di cui alla presente direttiva non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime o parti di piante per i quali sia provato che non sono destinati a fini forestali.

In tali casi i materiali sono corredati di un'etichetta o di altro documento richiesto da altre disposizioni comunitarie o nazionali applicabili a detti materiali per le finalità previste. In mancanza di tali disposizioni, qualora un fornitore tratta tanto materiali a fini forestali quanto materiali che appaiono destinati a fini non forestali, questi ultimi sono corredati di un'etichetta o di altro documento recante la dicitura seguente: "Non per fini forestali".

4. Le misure di cui alla presente direttiva non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione o alla riesportazione verso i paesi terzi.

Art. 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.

2. I materiali di base possono essere ammessi unicamente:

  1. a) dagli organismi ufficiali, se soddisfano i requisiti di cui agli allegati II, III, IV o V, a seconda dei casi;

  2. b) con riferimento a un'unità definita "unità di ammissione". Ciascuna unità di ammissione è identificata da un unico riferimento di registro.

3. GIi Stati membri provvedono affinché:

  1. a) l'ammissione sia revocata ove non sussistano più i requisiti previsti dalla presente direttiva.

  2. b) successivamente all'ammissione, i materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione delle categorie "selezionati", "qualificati" e "controllati" vengano sottoposti a regolari ispezioni.

4. Nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche delle piante utilizzate nella silvicoltura, come precisato nei requisiti specifici che saranno definiti secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 per tener conto degli sviluppi in relazione alla conservazione in situ e all'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali tramite la coltivazione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione d'origine naturalmente adatti alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, gli Stati membri possono non applicare i requisiti previsti al paragrafo 2 e agli allegati II, III, IV e V purché siano fissate condizioni specifiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

5. Gli Stati membri possono ammettere in tutto il loro territorio o in una parte di esso e per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, qualora dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V si possa presumere che tali materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione ai sensi della presente direttiva.

Art. 5

1. Qualora i materiali di base di cui all'articolo 4, paragrafo l, consistano in organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 90/220/CEE, detti materiali possono essere ammessi solo a condizione che non comportino rischi per la salute umana e per l'ambiente.

2. Per i materiali di base geneticamente modificati di cui al paragrafo 1,

  1. a) deve essere effettuata una valutazione del rischio ambientale equivalente a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE;

  2. b) le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio ambientale ed altri elementi pertinenti siano equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite, su proposta della Commissione, con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Precedentemente all'entrata in vigore di tale regolamento, i materiali di base geneticamente modificati possono essere inclusi nel registro nazionale ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva solo dopo essere stati autorizzati a norma della direttiva 90/220/CEE;

  3. c) gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non si applicano più ai materiali di base geneticamente modificati autorizzati a norma del regolamento di cui alla lettera b);

  4. d) i dati tecnico-scientifici relativi alla valutazione del rischio ambientale sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

Art. 6

1. Gli Stati membri adottano disposizioni relative ai materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi in conformità a quanto previsto alle lettere da a) a d).

  1. a) I materiali delle specie di cui all'allegato I, possono essere commercializzati solo a condizione che si tratti di materiali "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" o "controllati" e che soddisfino i requisiti di cui agli allegati II, III, IV e V, rispettivamente.

  2. b) I materiali degli ibridi artificiali di cui all'allegato I possono essere commercializzati solo a condizione che si tratti di materiali "selezionati", "qualificati" o "controllati" e che soddisfino i requisiti di cui agli allegati III, IV e V, rispettivamente.

  3. c) I materiali delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I riprodotti per via vegetativa, possono essere commercializzati solo a condizione che si tratti di materiali "selezionati", "qualificati" o "controllati" e che soddisfino i requisiti di cui agli allegati III, IV e V, rispettivamente. I materiali di moltiplicazione "selezionati" possono essere commercializzati solo se ottenuti tramite propagazione di massa a partire da sementi.

  4. d) I materiali delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, che consistono interamente o parzialmente di organismi geneticamente modificati, possono essere commercializzati solo se appartenenti alla categoria dei materiali "controllati" e se soddisfano i requisiti di cui all'allegato V.

2. Le categorie nell'ambito delle quali possono essere commercializzati i materiali di moltiplicazione provenienti dai diversi tipi di materiali di base sono stabilite nella tabella di cui all'allegato VI.

3.

È vietata la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I non conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VII.

Le parti di piante e il postime possono essere commercializzati a condizione che siano conformi ai requisiti normalmente previsti dalle norme internazionali vigenti, dopo l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di materiali forestali di moltiplicazione siano inseriti in un registro ufficiale. L'organismo ufficiale responsabile può ritenere che i fornitori, già registrati ai sensi della direttiva 77/93/CEE, siano registrati ai fini della presente direttiva. Tali fornitori devono tuttavia conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

5. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i fornitori operanti nel proprio territorio ad immettere sul mercato quantitativi appropriati di

  1. a) materiali forestali di moltiplicazione per esperimenti, scopi scientifici, lavori di selezione o conservazione genetica e

  2. b) unità seminali per le quali sia chiaramente provato che non sono destinate a fini forestali.

6. Le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 5 possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

7. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base che non soddisfano tutti i requisiti della pertinente categoria di cui al paragrafo 1, secondo condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

8. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 possono essere fissate disposizioni specifiche che tengano conto degli sviluppi in base ai quali possono essere commercializzati materiali forestali di moltiplicazione adatti alla produzione organica.

Art. 7

In relazione alle condizioni di cui agli allegati II, III, IV, V e VII, gli Stati membri possono imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione dei materiali di base e la produzione di materiali di moltiplicazione nel proprio territorio.

Art. 8

Gli Stati membri possono limitare, nel proprio territorio l'ammissione di materiali di base destinati alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alla categoria "identificati alla fonte".

Art. 9

1. Nel caso di materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione "identificati alla fonte" e "selezionati", gli Stati membri possono, per le specie interessate, demarcare le regioni di provenienza.

2. La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli Stati membri tramite la redazione e pubblicazione di apposite mappe. Tali mappe vengono inviate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Art. 10

1. Ogni Stato membro stabilisce un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel proprio territorio. Nel registro nazionale vengono inseriti i dati specifici relativi a ciascuna unità di ammissione unitamente al riferimento unico di registro.

2. Ciascuno Stato membro redige una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco nazionale e lo rende disponibile, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri. L'elenco nazionale deve essere redatto in un formato standard per ciascuna unità di ammissione. Per i materiali "identificati alla fonte" e "selezionati" è consentita una sintesi dei materiali di base in funzione delle regioni di provenienza recante le informazioni seguenti:

  1. a) nome botanico;

  2. b) categoria;

  3. c) destinazione;

  4. d) tipo di materiale di base;

  5. e) riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

  6. f) ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché uno dei seguenti insiemi di dati:

  7. i) per la categoria "identificati alla fonte", regione di provenienza ed estensione latitudinale e longitudinale,

  8. ii) per la categoria "selezionati", regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine e longitudine o estensione latitudinale e longitudinale,

  9. iii) per la categoria "qualificati", la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base,

  10. iv) per la categoria "controllati", la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;

  11. g) altitudine o estensione altimetrica;

  12. h) superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuoli o uno o più arboreo da seme;

i) origine: Occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata;

  1. j) nel caso di materiali "controllati", occorre indicare se sono geneticamente modificati.

3. Il formato in cui redigere gli elenchi nazionali può essere determinato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Art. 11

1. Sulla base dell'elenco nazionale fornito da ciascuno Stato membro, la Commissione può pubblicare un elenco denominato "Elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione".

2. L'elenco comunitario rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 2 ed indica la superficie di utilizzazione e le eventuali autorizzazioni o restrizioni ai sensi degli articoli 8, 17 o 20.