Direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
La direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi4, è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi5. Di conseguenza, le disposizioni e le definizioni previste dalla direttiva 70/156/CEE relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 70/221/CEE. È necessario adeguare l'articolo 1 della direttiva 70/221/CEE alle definizioni della direttiva 70/156/CEE.
Per tener conto del progresso tecnico, è opportuno adeguare le disposizioni della direttiva 70/221/CEE alle prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel regolamento n. 34 relativo all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione antincendio, in particolare alle disposizioni relative ai serbatoi di carburante in materie plastiche.
Lo spargimento accidentale di carburante (in particolare gasolio) sul manto stradale costituisce un grave pericolo per motociclisti e ciclisti.
L'interesse per l'impiego dei carburanti gassosi nella propulsione dei veicoli a motore è in costante aumento, soprattutto per motivi ecologici. Pertanto in futuro, la direttiva 70/221/CEE dovrebbe contenere anche disposizioni relative ai serbatoi di carburanti diversi da quelli liquidi. Tal fine, il titolo e l'ambito di applicazione della direttiva 70/221/CEE dovrebbero essere modificati in conseguenza. Si procederà ulteriormente a modificare la suddetta direttiva per quanto riguarda le specifiche tecniche relative ai serbatoi di carburanti gassosi.
D'altra parte, è sempre più corrente sostituire i serbatoi d'origine con serbatoi di capacità maggiore o di installare serbatoi supplementari non omologati. Pertanto, è opportuno prevedere quanto prima l'omologazione comunitaria dei serbatoi a carburante, liquido e gassoso, quali unità tecniche distinte, al fine di mantenere un alto livello di sicurezza nella circolazione dei veicoli.
Le modifiche delle disposizioni relative ai serbatoi di carburante devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. È opportuno che in futuro le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti tecnici della direttiva 70/221/CEE relativa ai serbatoi di carburante siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Le modifiche apportate dalla presente direttiva riguardano unicamente i serbatoi in materie plastiche. Non è pertanto necessario revocare le omologazioni esistenti rilasciate a norma della direttiva 74/60/CEE6 e rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi muniti di serbatoi in metallo per carburanti liquidi oggetto di tali omologazioni.
Data la portata e l'impatto dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, o perfino indispensabili, per raggiungere l'obiettivo perseguito, vale a dire l'omologazione CE dei veicoli a motore. Questo obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 70/221/CEE è modificata come segue:
1.
Il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
2.
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Ai sensi della presente direttiva, per'veicolo's'intende ogni veicolo a motore e i loro rimorchi definiti all'allegato II, parte A, delle direttiva 70/156/CEE."
3.
All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un veicolo se il veicolo è conforme ai requisiti di cui alla presente direttiva per quanto riguarda i serbatoi di carburante."
4.
All'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo se il veicolo è conforme ai requisiti di cui alla presente direttiva per quanto riguarda i serbatoi di carburante."
5.
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti di cui agli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE."
6. L'elenco degli allegati e l'allegato I della direttiva 70/221/CEE sono modificati ai sensi dell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1. A decorrere dal 3 maggio 2001, gli Stati membri accettano la conformità ai requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva, agli efetti dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.
2.
A decorrere dal 3 maggio 2002, gli Stati membri:
— non possono più concedere l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, e
— possono rifiutare l'omologazione nazionale,
di nuovi tipi di veicoli per motivi riguardanti i serbatoi di carburante, se essi non sono conformi alle disposizioni della direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva.
3.
A decorrere dal 3 maggio 2003, gli Stati membri:
— non considerano più validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi previsti dalla direttiva 70/156/CEE, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva,
— possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità valido ai sensi della direttiva 70/156/CEE, tranne quando si applichino le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva,
per motivi riguardanti i serbatoi di carburante, se essi non sono conformi ai requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva.
4. La presente direttiva non rende invalide le omologazioni rilasciate anteriormente ai veicoli muniti di serbatoi in metallo per carburanti liquidi, né impedisce l'estensione delle medesime omologazioni ai sensi della direttiva in base alla quale sono state originariamente rilasciate.
Art. 3
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 3 maggio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente J. Gama (3) Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 168), posizione comune del Consiglio del 12 luglio 1999 (GU C 249 dell'1.9.1999, pag. 25) e decisione del Parlamento europeo del 27 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).