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Direttiva 2000/82/CE della Commissione del 20 dicembre 2000 recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli1, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/57/CE della Commissione2, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali3, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/81/CE della Commissione4, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale5, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/81/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli6, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/81/CE, in particolare l'articolo 7,

Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dovrebbero dipendere dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare per la protezione dell'ambiente e in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dovrebbero dipendere dal consumo, da parte degli animali, di cereali e di prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari.

Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente e possono essere modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui (QMR) dovrebbero essere fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

Sono state adottate decisioni della Commissione di non includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari7, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/80/CE della Commissione8, le seguenti sostanze attive: azinfos etile [decisione 95/276/CE della Commissione9], profam [decisione 96/586/CE della Commissione10], dinoterb [decisione 98/269/CE della Commissione11], DNOC [decisione 1999/164/CE della Commissione12], pirazofos [decisione 2000/233/CE della Commissione13], monolinuron [decisione 2000/234/CE della Commissione14], clozolinate [decisione 2000/624/CE della Commissione15] e tecnazene [decisione 2000/725/CE della Commissione16]. Queste decisioni stabiliscono che l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze non è più autorizzato nella Comunità. È pertanto necessario includere tutti i residui di antiparassitari derivanti dall'uso di questi prodotti negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché il loro uso possa essere adeguatamente sorvegliato e il consumatore sia tutelato. Per tener conto delle legittime aspettative riguardo allo smaltimento delle scorte esistenti di pesticidi, le decisioni di non inclusione adottate dalla Commissione prevedevano una fase transitoria ed è opportuno che le QMR basate sulla premessa che l'uso delle sostanze cornspondenti non è autorizzato nella Comunità non siano applicate prima del termine del periodo transitorio stabilito per ciascuna sostanza.

L'allegato II della direttiva 76/895/CEE, modificata dalla direttiva 82/528/CEE17 stabilisce le quantità massime di residui per alcuni prodotti alimentari relativamente all'azinfos etile, ma gli Stati membri sono autorizzati a fissare QMR superiori. Per stabilire quantità massime di residui armonizzate per l'azinfos etile sugli e negli ortofrutticoli a livello comunitario è necessario includere queste QMR nella direttiva 90/642/CEE. Inoltre, esse devono essere modificate in seguito al ritiro dell'autorizzazione a livello comunitario.

Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex non stabilisce le quantità massime di residui per l'azinfos etile, il dinoterb, il DNOC, il monolinuron, il profam e il clozolinate, ma stabilisce invece alcune quantità massime di residui per il pirazofos e il tecnazene, che sono state considerate nello stabilire le quantità massime di residui previste dalla presente direttiva. La Comunità ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio il progetto di direttiva della Commissione e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute al momento di finalizzare la direttiva. Sulla base della presentazione di dati accettabili e di valutazioni adeguate della quantità assunta con la dieta(18), la Comunità esaminerà la possibilità di stabilire quantità massime di residui di tolleranza all'importazione per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura.

La presente direttiva è conforme al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

Nella tabella di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, sono aggiunte le seguenti voci relative ai residui di antiparassitari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Art. 3

L'allegato II della direttiva 86/363/CEE è modificata come segue:

1.

Nella tabella di cui all'allegato II, parte A, sono aggiunte le seguenti voci relative ai residui di antiparassitari:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.

Nella tabella di cui all'allegato II, parte B, sono aggiunte le seguenti voci relative ai residui di antiparassitari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Art. 4

Nella tabella di cui all'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le voci relative ai residui di antiparassitari che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Art. 5

1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

3. Essi applicano dette disposizioni dal 1o luglio 2001 per l'azinfos etile, il profam e il dinoterb.

4. Essi applicano dette disposizioni dal 1o luglio 2002 per il DNOC, il pirazofos e il monolinuron.

5. Essi applicano dette disposizioni dal 1o gennaio 2003 per il clozolinate e il tecnazene.

6. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri adottano le modalità di tale riferimento.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (18) Linee guida sulle tolleranze all'importazione - Documento 7169/VI/99 rev. 1.