Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2001 riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori INDICE >SPAZIO PER TABELLA>
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale1, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
La direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori3, la direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori4, la direttiva 82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori5, e la direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa6, sono state modificate a più riprese ed in maniera sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza occorre procedere alla codificazione delle suddette direttive raggruppandole in un testo unico.
Il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse valori situate od operanti negli Stati membri è tale da rendere equivalente la tutela degli investitori sul piano comunitario, data la maggiore uniformità delle garanzie che tale coordinamento offrirà loro nei vari Stati membri. Esso faciliterà in ciascuno di tali Stati l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari provenienti dagli altri Stati membri, nonché la quotazione di uno stesso titolo su più borse della Comunità e, di conseguenza, renderà possibile una maggiore interpenetrazione dei mercati nazionali dei valori mobiliari rimuovendo gli ostacoli che la prudenza consente di rimuovere e pertanto si inserisce nella prospettiva della creazione di un mercato europeo dei capitali.
Tale coordinamento deve applicarsi ai valori mobiliari indipendentemente dalla natura giuridica dei loro emittenti e deve pertanto applicarsi anche ai valori emessi dagli Stati terzi o dai rispettivi enti locali o dagli organismi internazionali a carattere pubblico. La presente direttiva si applica pertanto ad organismi non contemplati all'articolo 48, secondo comma del trattato.
Deve essere possibile un ricorso giurisdizionale contro le decisioni delle autorità nazionali competenti per l'applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale, senza che tale ricorso possa ostacolare il potere discrezionale di tali autorità.
In una prima tappa, è opportuno che il coordinamento delle condizioni per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale sia sufficientemente elastico per poter tener conto delle disparità attualmente esistenti tra le strutture dei mercati dei valori mobiliari degli Stati membri e per consentire agli Stati membri di tener conto delle situazioni particolari a cui eventualmente dovessero far fronte.
È pertanto opportuno limitare in un primo momento il coordinamento all'introduzione di condizioni minime per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse valori situate od operanti negli Stati membri, senza riconoscere tuttavia agli emittenti un diritto alla quotazione.
Tale coordinamento parziale delle condizioni per l'ammissione alla quotazione ufficiale costituisce un primo passo verso un successivo maggiore ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri in materia.
L'ampliamento, alle dimensioni della Comunità, dell'area economica nella quale le imprese devono svolgere la loro attività implica un corrispondente ampliamento delle loro necessità di finanziamento e dei mercati di capitali cui le imprese devono ricorrere per soddisfare tale fabbisogno. L'ammissione alla quotazione ufficiale delle borse degli Stati membri di valori mobiliari emessi dalle imprese costituisce un'importante via di accesso a detti mercati di capitali. Nel quadro della liberalizzazione dei movimenti di capitali, sono state inoltre eliminate le restrizioni di cambio all'acquisto di valori mobiliari negoziati in una borsa di un altro Stato membro.
Ai fini della tutela degli interessi degli investitori attuali e potenziali, nella maggior parte degli Stati membri si prescrivono alle imprese che ricorrono pubblicamente al risparmio garanzie da presentare talvolta già al momento dell'emissione di valori mobiliari e in ogni caso all'atto della loro ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa. Queste garanzie presuppongono informazioni adeguate e il più obiettive possibile riguardanti in particolare la situazione finanziaria dell'emittente e le caratteristiche dei valori di cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale. La forma nella quale tali informazioni sono richieste è solitamente quella della pubblicazione di un prospetto.
Tuttavia le garanzie richieste variano da uno Stato membro all'altro, per quanto riguarda sia il contenuto e la presentazione del prospetto che l'efficacia, le modalità ed il momento del controllo dell'informazione fornita. Tali disparità hanno l'effetto non solo di rendere più difficile alle imprese l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale in borse di vari Stati membri, ma anche di rendere difficoltoso agli investitori, residenti in un determinato Stato membro, l'acquisto di valori quotati in borse di altri Stati membri e pertanto di intralciare il finanziamento delle imprese e gli impieghi dei capitali da parte degli investitori in tutta la Comunità.
Occorre eliminare queste disparità, coordinando le regolamentazioni, senza peraltro doverle uniformare completamente, allo scopo di rendere sufficientemente equivalenti le garanzie richieste in ciascuno Stato membro per un'informazione adeguata e il più obiettiva possibile dei portatori attuali e potenziali di valori mobiliari.
Questo coordinamento deve applicarsi ai valori mobiliari indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa emittente. La presente direttiva si applica pertanto ad organismi non contemplati all'articolo 48, secondo comma, del trattato.
Il reciproco riconoscimento del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale rappresenta un notevole progresso verso la realizzazione del mercato interno della Comunità.
Occorre individuare, a tale proposito, le autorità competenti per controllare e approvare il prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale in caso di domande simultanee di ammissione alla quotazione ufficiale in più Stati membri.
L'articolo 21 della direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari7, prevede che, qualora le offerte pubbliche siano presentate simultaneamente o a date ravvicinate in due o più Stati membri, il prospetto di offerta pubblica redatto ed approvato in conformità degli articoli 7, 8 o 12 di detta direttiva debba essere riconosciuto quale prospetto di offerta pubblica negli altri Stati membri interessati, in base al principio del reciproco riconoscimento.
È altresì auspicabile prevedere il riconoscimento di un prospetto di offerta pubblica quale prospetto per l'ammissione alla quotazione ufficiale, quando è presentata richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori poco tempo dopo la presentazione dell'offerta pubblica.
Il reciproco riconoscimento del prospetto per l'offerta pubblica e per l'ammissione alla quotazione ufficiale non comporta di per sé il diritto all'ammissione.
È opportuno prevedere, mediante accordi che la Comunità dovrà concludere con paesi terzi, l'estensione del riconoscimento su base di reciprocità dei prospetti per l'ammissione alla quotazione ufficiale provenienti da detti paesi.
Sembra opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale possa garantire in determinati casi una dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto per l'ammissione alla quotazione ufficiale agli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alla quotazione ufficiale di borsa di un altro Stato membro.
Le società quotate da tempo nelle borse valori comunitarie, di comprovata solidità e di prestigio internazionale, sono le candidate più probabili all'ammissione alla quotazione transfrontaliera. Dette società sono generalmente ben note nella maggior parte degli Stati membri e sul loro conto sono disponibili e ampiamente diffuse informazioni.
La presente direttiva mira a garantire che siano fornite agli investitori informazioni sufficienti. Pertanto, quando una di queste società chiede che i suoi titoli vengano ammessi alla quotazione in uno Stato membro ospitante, gli investitori che operano sul mercato di tale paese possono ritenersi sufficientemente tutelati qualora ricevano soltanto informazioni semplificate anziché il prospetto integrale.
Gli Stati membri possono ritenere utile stabilire criteri quantitativi minimi non discriminatori, come la capitalizzazione di borsa corrente, che gli emittenti devono rispettare per poter fruire delle opportunità di dispensa previste dalla presente direttiva. Data la sempre maggiore integrazione dei mercati mobiliari, è opportuno dare alle autorità competenti la facoltà di riservare un trattamento analogo anche a società di minori dimensioni.
Inoltre, in numerose borse valori esiste un secondo mercato nel quale vengono negoziate le azioni delle società che non sono ammesse alla quotazione ufficiale. In alcuni casi, i secondi mercati sono regolamentati e soggetti a vigilanza da parte di autorità riconosciute dai poteri pubblici che impongono alle società obblighi di pubblicità equivalenti, nella sostanza, a quelli imposti alle società i cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale. Pertanto, il principio cui si ispira l'articolo 23 della presente direttiva potrebbe altresì applicarsi quando queste società richiedano l'ammissione dei loro titoli alla quotazione ufficiale.
Al fine di tutelare gli investitori, i documenti da mettere a disposizione del pubblico devono essere preventivamente trasmessi alle autorità competenti dello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale. Spetta a tale Stato membro decidere se le sue autorità competenti debbano effettuare un controllo di tali documenti nonché stabilire, all'occorrenza, la natura e le modalità di esecuzione di tale controllo.
Per i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori la protezione degli investitori richiede, altresì, che sia loro fornita periodicamente un'informazione adeguata per tutto il tempo in cui i valori mobiliari di cui trattasi restano in quotazione. Il coordinamento delle regolamentazioni su tale informazione periodica mira a realizzare obiettivi simili a quelli perseguiti con il prospetto, e cioè migliorare la protezione e renderla più equivalente, facilitare la quotazione di tali valori in varie borse della Comunità e contribuire così alla creazione di un vero mercato comunitario dei capitali, permettendo una maggiore interpenetrazione dei mercati di valori mobiliari.
A norma della presente direttiva le società quotate devono, quanto prima, mettere a disposizione degli investitori i propri conti annuali e la relazione sulla gestione, contenenti informazioni sulla società per l'insieme dell'esercizio. La direttiva 78/660/CEE del Consiglio8 ha coordinato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i conti annuali di alcuni tipi di società.
È opportuno che le società mettano anche a disposizione degli investitori almeno una volta nel corso dell'esercizio, una relazione sulle loro attività. La presente direttiva può, pertanto, limitarsi a coordinare il contenuto e la diffusione di una sola relazione relativa al primo semestre dell'esercizio.
Tuttavia, per le obbligazioni ordinarie, dati i diritti che esse conferiscono al loro portatore, non è necessario provvedere alla protezione degli investitori mediante la pubblicazione di una relazione semestrale. A norma della presente direttiva, le obbligazioni convertibili, le obbligazioni permutabili e le obbligazioni con warrant possono essere ammesse alla quotazione ufficiale soltanto se le azioni alle quali si riferiscono sono state ammesse precedentemente a tale quotazione o a un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto e aperto, o vi sono ammesse in pari tempo. Gli Stati membri possono derogare a tale principio soltanto se le proprie autorità competenti hanno la certezza che i portatori di obbligazioni dispongono di tutte le informazioni necessarie per acquisire un giudizio sul valore delle azioni cui dette obbligazioni si riferiscono. Di conseguenza, un coordinamento dell'informazione periodica è necessario unicamente per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori.
La relazione semestrale deve consentire agli investitori di farsi un quadro circostanziato dell'evoluzione generale dell'attività della società nel corso del periodo cui la relazione si riferisce. Tale relazione deve comunque contenere soltanto le informazioni essenziali in merito alla situazione finanziaria e all'andamento generale degli affari della società.
Onde assicurare una protezione efficace degli investitori e il buon funzionamento delle borse, le regole relative all'informazione periodica, che dev'essere pubblicata dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori della Comunità, devono applicarsi non solo alle società degli Stati membri ma anche alle società di paesi terzi.
Un'adeguata politica di informazione degli investitori nel settore dei valori mobiliari migliorerebbe la loro tutela e rinforzerebbe la loro fiducia nei mercati di tali valori, contribuendo così al buon funzionamento di questi ultimi.
Un coordinamento di tale politica a livello comunitario, col rendere tale tutela più equivalente, può favorire l'interpenetrazione dei mercati dei valori mobiliari degli Stati membri e contribuire in tal modo alla creazione di un vero e proprio mercato europeo dei capitali.
In questa prospettiva, occorre informare gli investitori delle partecipazioni importanti e delle modifiche di queste partecipazioni nelle società comunitarie le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata o operante nella Comunità.
Occorre precisare in modo coordinato il contenuto e le modalità di applicazione di tale obbligo.
Le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa di valori della Comunità sono in grado di informare il pubblico delle modifiche avvenute nelle partecipazioni importanti unicamente se sono state informate di tali modifiche da parte dei detentori di queste partecipazioni.
La maggior parte degli Stati membri non impone un tale obbligo a detti detentori e che, quando l'obbligo esiste, vi sono sensibili differenze nelle modalità di applicazione. Occorre allora adottare una regolamentazione coordinata a livello comunitario in questo settore.
La presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Titolo I. Definizioni e campo d'applicazione
Capo I. Definizioni
Art. 1
Ai sensi della presente direttiva, si intendono per:
a) «emittenti», le società e le altre persone giuridiche e qualsiasi impresa i cui valori mobiliari formano oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori;
b) «organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso», i fondi comuni di investimento e le società di investimento:
i) aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico ed il cui funzionamento sia soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e
ii) le cui quote siano, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi. È assimilato a tale riscatto o rimborso ogni intervento da parte di un organismo d'investimento collettivo affinché il valore delle proprie quote in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore d'inventario netto;
c) «società d'investimento di tipo diverso da quello chiuso»: le società d'investimento:
i) aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e il funzionamento delle quali è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e
ii) le cui azioni sono, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali società. Il fatto che una società d'investimento agisca affinché il valore delle proprie azioni in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore netto di inventario è assimilato a questo tipo di riscatti o rimborsi;
d) «enti creditizi», le imprese la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto;
e) «quote», i valori mobiliari emessi dagli organismi di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tali organismi;
f) «partecipazione», i diritti sul capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati a contribuire all'attività dell'impresa titolare di tali diritti.
Capo II. Campo d'applicazione
Art. 2
1. Gli articoli da 5 a 19, da 42 a 69 e da 78 a 84 si applicano ai valori mobiliari che sono già ammessi o che formano oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1:
a) alle quote emesse dagli organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso;
b) ai valori mobiliari emessi da uno Stato membro o dai suoi enti locali.
Art. 3
Art. 4
Titolo II. Disposizioni generali relative alla quotazione ufficiale di valori mobiliari
Capo I. Condizioni generali d'ammissione
Art. 5
Gli Stati membri assicurano che:
a) i valori mobiliari non siano ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori, situata o operante nel loro territorio, qualora non siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente direttiva, e
b) gli emittenti di valori mobiliari ammessi a tale quotazione ufficiale, qualunque sia la data in cui tale ammissione ha avuto luogo, siano soggetti agli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Art. 6
1. L'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale è soggetta alle condizioni elencate negli articoli da 42 a 51 o da 52 a 63, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni.
3. I certificati rappresentativi di azioni possono essere ammessi alla quotazione ufficiale soltanto se l'emittente delle azioni rappresentate soddisfa ai requisiti di cui agli articoli da 42 a 44 ed agli obblighi di cui agli articoli da 64 a 69 e se tali certificati rispondono alle condizioni di cui agli articoli da 45 a 50.
Art. 7
Gli Stati membri non possono subordinare l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari emessi da società o da altre persone giuridiche soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro alla condizione che questi siano già ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro.
Capo II. Condizioni e obblighi più severi o supplementari
Art. 8
1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 7 ed agli articoli da 42 a 63, gli Stati membri possono subordinare l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale a condizioni più severe di quelle elencate agli articoli da 42 a 63 o a condizioni supplementari, purché tali condizioni siano di applicazione generale per tutti gli emittenti, o per categoria di emittenti, e siano state pubblicate prima della presentazione della domanda di ammissione di tali valori.
2. Gli Stati membri possono assoggettare gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale ad obblighi supplementari, purché tali obblighi supplementari siano di applicazione generale per tutti gli emittenti o per categoria di emittenti.
3. Gli Stati membri possono autorizzare, alle stesse condizioni di cui all'articolo 9, delle deroghe alle condizioni ed obblighi più severi o supplementari di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Gli Stati membri possono, secondo la regolamentazione nazionale in vigore, esigere che gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale mettano periodicamente a disposizione del pubblico informazioni sulla loro situazione finanziaria e sull'andamento generale dei loro affari.
Capo III. Deroghe
Art. 9
Le deroghe alle condizioni di ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale che potrebbero essere autorizzate conformemente agli articoli da 42 a 63 devono essere di applicazione generale per tutti gli emittenti, quando le circostanze che le giustificano sono analoghe.
Art. 10
Gli Stati membri hanno la facoltà di non subordinare alle condizioni di cui agli articoli da 52 a 63 e agli obblighi di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni emesse da società o altre persone giuridiche soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro, costituite o regolamentate da una legge speciale o in virtù di una tale legge, se tali obbligazioni beneficiano, per il rimborso e per il pagamento degli interessi, della garanzia di uno Stato membro o di uno dei suoi Stati federati.
Capo IV. Poteri delle autorità nazionali competenti
Sezione 1. Decisione relativa all'ammissione
Art. 11
1. Le autorità competenti di cui all'articolo 105 decidono in merito all'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata o operante nel loro territorio.
2. Fatti salvi gli altri poteri ad esse conferiti, le autorità competenti possono respingere una domanda di ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale se, a loro parere, la situazione dell'emittente è tale che l'ammissione sarebbe contraria all'interesse degli investitori.