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Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

Tenuto conto dell'elevato numero di sinistri navali che coinvolgono portarinfuse e delle perdite in vite umane che ne derivano, è opportuno adottare nuove misure al fine di migliorare la sicurezza nei trasporti marittimi nell'ambito della politica comune dei trasporti.

Indagini sulle cause dei sinistri di navi portarinfuse rivelano che il carico e lo scarico di rinfuse solide, possono, se non effettuati correttamente, provocare danni attraverso sollecitazioni eccessive della struttura della nave o danni meccanici agli elementi strutturali nelle stive di carico. La sicurezza delle navi portarinfuse può essere migliorata adottando misure volte a ridurre il rischio di danni strutturali e di perdite dovuti ad operazioni di carico e di scarico improprie.

A livello internazionale, l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato, in diverse risoluzioni della sua assemblea, una serie di raccomandazioni sulla sicurezza delle navi portarinfuse, relative all'interfaccia nave/porto in generale ed alle operazioni di carico e di scarico in particolare.

Nella risoluzione A.862(20) l'IMO ha adottato un codice di prassi sulla sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse ("codice BLU") ed ha invitato i governi contraenti ad applicare queste regole il più rapidamente possibile e ad informare l'IMO in merito a tutti i casi di inadempimento delle stesse. Nella stessa risoluzione l'IMO ha inoltre esortato i governi contraenti sul cui territorio sono situati i terminali di carico/scarico di rinfuse solide ad adottare leggi che garantiscano l'applicazione di una serie di principi essenziali necessari all'attuazione di detto codice.

Considerata la dimensione globale del commercio di rinfuse solide, l'incidenza delle relative operazioni di carico e scarico sulla sicurezza delle navi ha conseguenze transfrontaliere. È meglio definire a livello comunitario azioni atte a prevenire i naufragi imputabili a operazioni di carico e di scarico improprie fissando requisiti e procedure armonizzate al fine di attuare le raccomandazioni IMO previste nella risoluzione dell'assemblea A.862(20) e al codice BLU.

In considerazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, una direttiva costituisce lo strumento giuridico appropriato in quanto stabilisce un quadro di riferimento per l'applicazione obbligatoria ed uniforme, da parte degli Stati membri, dei requisiti e delle procedure per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse, lasciando nel contempo gli Stati membri liberi di scegliere le modalità di attuazione più consone al loro ordinamento interno. Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

La sicurezza delle navi portarinfuse e dei loro equipaggi può essere migliorata riducendo i rischi di operazioni di carico e di scarico improprie presso i terminali per rinfuse solide. Per realizzare tale obiettivo, è necessario definire procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione tra la nave ed il terminale, stabilendo criteri di idoneità applicabili a tali navi e terminali.

Al fine di migliorare la sicurezza delle navi portarinfuse senza provocare distorsioni della concorrenza, è opportuno applicare procedure e criteri di idoneità armonizzati applicabili a tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, ed a tutti i terminali della Comunità presso i quali, in circostanze normali, tali navi fanno scalo per caricare o scaricare rinfuse solide.

È opportuno che le navi portarinfuse che fanno scalo presso i terminali per caricare o scaricare rinfuse solide siano idonee per tali operazioni. Allo stesso modo, i terminali dovrebbero essere idonei alla ricezione e al carico e allo scarico delle navi portarinfuse e, a tal fine, sono stati definiti criteri di idoneità nel codice BLU.

Per migliorare la cooperazione e la comunicazione con il comandante della nave in merito alle operazioni di carico/scarico di rinfuse solide, i terminali dovrebbero designare un rappresentante del terminale responsabile per tali operazioni nel terminale e mettere a disposizione del comandante della nave manuali informativi sui requisiti applicabili presso il terminale ed il porto. A tal fine vi sono disposizioni nel codice BLU.

Se i terminali sviluppassero, implementassero e mantenessero un sistema di gestione della qualità essi garantirebbero che le procedure di cooperazione e di comunicazione e le operazioni di carico e di scarico siano programmate e realizzate nel rispetto di un quadro di riferimento armonizzato, riconosciuto a livello internazionale e suscettibile di audit. Ai fini di un suo riconoscimento sul piano internazionale, il sistema di gestione della qualità dovrebbe essere compatibile con la serie di norme ISO 9000 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione. Affinché i nuovi terminali dispongano del tempo necessario per ottenere la certificazione pertinente, è importante assicurare che sia concessa loro un'autorizzazione temporanea ad operare per un periodo di tempo limitato.

Affinché le operazioni di carico e di scarico vengano accuratamente preparate, concordate e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la nave o l'equipaggio, è necessario definire le responsabilità del comandante e del rappresentante del terminale. Pertinenti disposizioni in tal senso si trovano nella convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS del 1974), nella risoluzione IMO A.862(20) e nel codice BLU. Allo stesso scopo, sulla base di tali strumenti internazionali si possono stabilire procedure per preparare, concordare e realizzare le operazioni di carico o di scarico.

Nell'interesse generale della Comunità di allontanare le navi non conformi alle norme dai suoi porti, il rappresentante del terminale dovrebbe notificare qualsiasi carenza rilevata a bordo di una nave portarinfuse che possa mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di carico o di scarico.

È necessario che le autorità competenti degli Stati membri impediscano o interrompano il carico o lo scarico qualora vi siano chiare indicazioni che questi potrebbero mettere a repentaglio la nave o l'equipaggio. Le autorità dovrebbero anche intervenire nell'interesse della sicurezza in caso di disaccordo tra il comandante della nave ed il rappresentante del terminale sull'applicazione di tali procedure. L'azione delle autorità competenti concernente la sicurezza dovrebbe essere indipendente dagli interessi commerciali connessi ai terminali.

È necessario definire procedure per notificare i danni alle navi verificatisi durante il carico o lo scarico agli organi interessati, tra cui le società di classifica, e per ripararli, se necessario. Qualora tali danni possano compromettere la sicurezza o la navigabilità della nave, la decisione in merito alla necessità e all'urgenza delle riparazioni compete alle autorità di controllo dello Stato di approdo, sentita l'amministrazione dello Stato di bandiera. Data la competenza tecnica necessaria per tale decisione, le autorità dovrebbero poter invitare un organismo riconosciuto ad ispezionare il danno e fornire loro un parere sulla necessità di riparazioni.

Il controllo dell'applicazione della presente direttiva dovrebbe essere migliorato mediante un monitoraggio efficace e procedure di verifica negli Stati membri. I risultati di questo monitoraggio forniranno utili indicazioni dell'efficacia dei requisiti e delle procedure armonizzate stabilite dalla presente direttiva.

Nella risoluzione dell'assemblea dell'IMO A.797(19), del 23 novembre 1995, relativa alla sicurezza delle navi che trasportano carichi solidi alla rinfusa, si richiede che le autorità dello Stato di approdo confermino che i terminali di carico e di scarico di rinfuse solide rispettano i codici e le raccomandazioni dell'IMO in materia di cooperazione nave/banchina. La notifica all'IMO dell'adozione della presente direttiva costituisce un'adeguata risposta a tale richiesta e nel contempo un chiaro segnale alla comunità marittima internazionale dell'impegno della Comunità a sostenere le iniziative varate a livello internazionale per migliorare la sicurezza del carico e dello scarico delle navi portarinfuse.

Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4.

È opportuno che talune disposizioni della presente direttiva possano essere modificate secondo detta procedura al fine di renderle conformi agli strumenti internazionali e comunitari adottati, modificati o posti in applicazione dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e per attuare le procedure stabilite dalla presente direttiva, senza ampliarne l'ambito di applicazione.

La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro5, e le sue pertinenti direttive particolari si applicano al lavoro relativo al carico e allo scarico delle navi portarinfuse,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Oggetto

Oggetto della presente direttiva è il miglioramento della sicurezza delle navi portarinfuse che fanno scalo nei terminali degli Stati membri per effettuarvi operazioni di carico o di scarico di rinfuse solide, riducendo i rischi di sollecitazioni eccessive o di danni materiali alla struttura della nave durante le suddette operazioni, mediante la definizione di quanto segue:

  1. 1) requisiti armonizzati di idoneità delle navi e dei terminali; e

  2. 2) procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione tra le navi e i terminali.

Art. 2 Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica:

  1. 1) a tutte le navi portarinfuse, indipendentemente dalla bandiera, che fanno scalo presso un terminale per caricare o scaricare rinfuse solide; e

  2. 2) a tutti i terminali degli Stati membri visitati da navi portarinfuse rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Fatte salve le disposizioni della regola VI/7 della convenzione SOLAS del 1974, la presente direttiva non si applica agli impianti utilizzati solo in circostanze eccezionali per il carico o lo scarico di rinfuse solide su o da navi portarinfuse, né qualora il carico o scarico venga effettuato esclusivamente con le attrezzature della nave portarinfuse.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

  1. 1) «convenzioni internazionali», le convenzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 95/21/CE del Consiglio6, in vigore il 4 dicembre 2001;

  2. 2) «convenzione SOLAS del 1974», la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché i relativi protocolli e modifiche, di volta in volta in vigore;

  3. 3) «codice BLU», il codice di buone prassi per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse, quale figura nell'allegato della risoluzione A.862 (20) dell'assemblea IMO del 27 novembre 1997, nella versione vigente il 4 dicembre 2001;

  4. 4) «nave portarinfuse», la nave portarinfuse quale definita nella regola IX/1.6 della convenzione SOLAS del 1974, nell'interpretazione della risoluzione 6 della conferenza SOLAS del 1997, vale a dire:

    una nave ad un ponte con casse laterali alte e a tramaggia negli spazi destinati al carico e adibita principalmente al trasporto di carichi solidi alla rinfusa, o

    una nave mineraliera, ossia una nave marittima ad un ponte, con due paratie longitudinali ed un doppio fondo sotto tutta l'area di carico, adibita al trasporto di minerali nelle sole stive centrali, o

    una nave mista quale definita alla regola II-2/3.27 della convenzione SOLAS del 1974;

  5. 5) «carico secco alla rinfusa» o «carico solido alla rinfusa», il carico solido alla rinfusa di cui alla regola XII/1.4 della convenzione SOLAS del 1974, ad eccezione delle granaglie;

  6. 6) «granaglie», le granaglie definite alla regola VI/8.2 della convenzione SOLAS del 1974;

  7. 7) «terminale», qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile attrezzata ed utilizzata per il carico o lo scarico di carichi solidi alla rinfusa su o da navi portarinfuse;

  8. 8) «gestore del terminale», il proprietario di un terminale o qualsiasi altro organismo o persona a cui il proprietario ha trasferito la responsabilità delle operazioni di carico o di scarico di una determinata nave portarinfuse effettuate presso il terminale;

  9. 9) «rappresentante del terminale», qualsiasi persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilità generale e l'autorità per sorvegliare i preparativi, lo svolgimento ed il completamento delle operazioni di carico o di scarico di una determinata nave portarinfuse effettuate presso il terminale;

  10. 10) «comandante», la persona che ha il comando di una nave portarinfuse o un ufficiale di bordo designato dal comandante per le operazioni di carico o di scarico;

  11. 11) «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio7;

  12. 12) «amministrazione dello Stato di bandiera», le autorità competenti dello Stato del quale la nave portarinfuse è autorizzata a battere la bandiera;

  13. 13) «autorità di controllo dello Stato di approdo», l'autorità competente di uno Stato membro autorizzata ad applicare le disposizioni in materia di controllo previste dalla direttiva 95/21/CE;

  14. 14) «autorità competente», l'autorità pubblica nazionale, regionale o locale di uno Stato membro abilitata dalla legislazione nazionale ad attuare ed a fare osservare le disposizioni della presente direttiva;

  15. 15) «informazioni sul carico», le informazioni richieste ai sensi della regola VI/2 della convenzione SOLAS del 1974;

  16. 16) «piano di carico o di scarico», il piano di cui alla regola VI/7.3 della convenzione SOLAS del 1974, elaborato in base al modello che figura nell'allegato 2 del codice BLU;

  17. 17) «lista di controllo di sicurezza nave/banchina», la «lista di controllo» di sicurezza nave/banchina di cui alla sezione 4 del codice BLU, elaborato in base al modello che figura nell'allegato 3 di tale codice;

  18. 18) «dichiarazione della densità del carico solido alla rinfusa», le informazioni sulla densità del carico che devono essere fornite in applicazione della regola XII/10 della convenzione SOLAS del 1974.

Art. 4 Requisiti relativi all'idoneità operativa delle navi portarinfuse

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i gestori dei terminali accertino l'idoneità operativa delle navi portarinfuse a caricare o scaricare rinfuse solide, comprovandone la conformità alle disposizioni dell'allegato I.

Art. 5 Requisiti relativi all'idoneità dei terminali

Gli Stati membri si accertano che i gestori dei terminali garantiscano, per i terminali di cui si assumono la responsabilità ai sensi della presente direttiva, quanto segue:

  1. 1) che i terminali siano conformi alle disposizioni dell'allegato II;

  2. 2) siano designati uno o più rappresentanti;

  3. 3) che elaborino manuali informativi contenenti i requisiti del terminale e le esigenze delle autorità competenti, nonché le informazioni relative al porto e al terminale elencate nell'allegato 1, punto 1.2, del codice BLU e distribuiscano tali opuscoli ai comandanti delle navi portarinfuse che fanno scalo presso il terminale per caricare o scaricare rinfuse solide;

  4. 4) che elaborino, attuino e mantengano un sistema di gestione della qualità che sia certificato conformemente alle norme ISO 9001:2000 o a una norma equivalente che soddisfi almeno tutti gli aspetti della norma ISO 9001:2000 e sia oggetto di revisione conformemente alla norma ISO 10011:1991 o a una norma equivalente che soddisfi tutti gli aspetti della norma ISO 10011:1991. Gli Stati membri provvedono affinché le norme equivalenti soddisfino i requisiti della direttiva 98/34/CE8. È previsto un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva per istituire il sistema di gestione della qualità ed un ulteriore anno per ottenere la certificazione.

Art. 6 Autorizzazione temporanea

In deroga ai requisiti di cui all'articolo 5, punto 4, un'autorizzazione temporanea ad operare, valida per un periodo non superiore a 12 mesi, può essere rilasciata dall'autorità competente per terminali di recente istituzione. Il terminale deve tuttavia dimostrare di avere il suo piano di implementazione di un sistema di gestione della qualità conformemente alla norma ISO 9001:2000 o a una norma equivalente, come indicato nell'articolo 5, punto 4.

Art. 7 Compiti dei comandanti e dei rappresentanti dei terminali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano rispettati ed applicati i seguenti principi relativi ai compiti dei comandanti e dei rappresentanti dei terminali:

  1. 1) Compiti del comandante:

    1. a) il comandante è responsabile in qualsiasi momento della sicurezza delle operazioni di carico e di scarico della nave portarinfuse posta sotto il suo comando;

    2. b) il comandante comunica con sufficiente anticipo al terminale l'ora prevista di arrivo della nave presso il terminale in questione, nonché le informazioni di cui all'allegato III;

    3. c) prima di procedere al carico di rinfuse solide, il comandante si accerta di aver ricevuto le informazioni riguardanti il carico previste dalla regola VI/2.2 della convenzione SOLAS del 1974 e, ove necessario, una dichiarazione relativa alla densità del carico. Tali informazioni sono riportate in un formulario di dichiarazione di carico secondo il modello previsto nell'allegato 5 del codice BLU;

    4. d) prima dell'inizio e durante le operazioni di carico o di scarico, il comandante assolve gli obblighi di cui all'allegato IV.

  2. 2) Compiti del rappresentante del terminale:

    1. a) una volta ricevuta la prima notifica dell'ora di arrivo prevista della nave, il rappresentante del terminale comunica al comandante le informazioni di cui all'allegato V;

    2. b) il rappresentante del terminale si accerta che al comandante siano state comunicate quanto prima possibile le informazioni contenute nel formulario di dichiarazione del carico;

    3. c) il rappresentante del terminale comunica senza indugio al comandante e all'autorità di controllo dello Stato di approdo le carenze che ha rilevato a bordo di una nave portarinfuse e che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di carico o di scarico di carichi solidi alla rinfusa;

    4. d) prima dell'inizio e durante le operazioni di carico o di scarico, il rappresentante del terminale assolve gli obblighi di cui all'allegato VI.

Art. 8 Procedure di cooperazione tra le navi portarinfuse ed i terminali

Gli Stati membri verificano l'applicazione delle seguenti procedure nelle operazioni di carico o di scarico di rinfuse solide.

  1. 1. Prima di caricare o scaricare rinfuse solide, il comandante concorda con il rappresentante del terminale un piano di carico o di scarico conforme alle disposizioni della regola VI/7.3 della convenzione SOLAS del 1974. Il piano di carico o di scarico è redatto come previsto nell'allegato 2 del codice BLU e reca il numero IMO della nave portarinfuse di cui trattasi. Il comandante ed il rappresentante del terminale confermano il loro accordo firmando il piano. Qualsiasi modifica dello stesso, che secondo una delle parti possa compromettere la sicurezza della nave o dell'equipaggio, è preparata, accettata e concordata dalle due parti sotto forma di nuovo piano. Il piano di carico o di scarico concordato e ogni sua successiva revisione sono conservati a bordo della nave e presso il terminale per un periodo di sei mesi ai fini di ogni necessaria verifica da parte dell'autorità competente.

  2. 2. Prima dell'inizio delle operazioni di carico o di scarico, il comandante e il rappresentante del terminale compilano e firmano la «lista di controllo» di sicurezza nave/banchina nel rispetto delle indicazioni dell'allegato 4 del codice BLU.

  3. 3. Deve essere stabilita e mantenuta in ogni momento un'efficace comunicazione tra la nave ed il terminale, onde rispondere alle richieste di informazione sulle operazioni di carico o di scarico e garantire una rapida reazione qualora il comandante o il rappresentante del terminale ordini la sospensione di dette operazioni.

  4. 4. Il comandante e il rappresentante del terminale dirigono le operazioni di carico o di scarico nel rispetto del piano concordato. Il rappresentante del terminale è responsabile del carico o dello scarico delle rinfuse solide per quanto riguarda l'ordine di riempimento delle stive, la quantità e la velocità di carico o di scarico prevista nel piano. Egli si attiene a quanto previsto dal piano di carico o di scarico concordato, salvo previa consultazione del comandante ed accordo scritto con quest'ultimo.

  5. 5. Al termine delle operazioni di carico o di scarico, il comandante ed il rappresentante del terminale convengono per iscritto che tali operazioni si sono svolte conformemente al piano, compresi eventuali cambiamenti rispetto allo stesso. In caso di scarico, l'accordo comprende anche un documento che attesti che le stive di carico sono state svuotate e pulite conformemente alle richieste del comandante e che riporti qualsiasi eventuale danno subito dalla nave, nonché, se del caso, le riparazioni effettuate.

Art. 9 Ruolo delle autorità competenti

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi del comandante di cui alla regola VI/7.7 della convenzione SOLAS del 1974, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti abbiano il diritto di impedire o di interrompere le operazioni di carico o di scarico di carichi solidi alla rinfusa qualora venga loro chiaramente indicato che queste possano mettere a repentaglio la sicurezza della nave o dell'equipaggio.

2. Nel caso in cui l'autorità competente venga informata di un disaccordo tra il comandante e il rappresentante del terminale in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 8, essa interviene, ove necessario, nell'interesse della sicurezza e/o dell'ambiente marino.

Art. 10 Riparazione dei danni verificatisi durante le operazioni di carico o di scarico

1. Eventuali danni alle strutture o all'equipaggiamento della nave verificatisi durante le operazioni di carico o di scarico sono segnalati dal rappresentante del terminale al comandante e, se necessario, riparati.

2. Qualora il danno possa compromettere la capacità strutturale o la tenuta stagna dello scafo, ovvero dei principali sistemi di comando della nave, l'amministrazione dello Stato di bandiera, o un organismo da questa riconosciuto che agisca per suo conto, e l'autorità di controllo dello Stato di approdo ne sono informate dal rappresentante del terminale e/o dal comandante. La decisione se sia necessaria una riparazione immediata o se questa possa essere rinviata è adottata dall'autorità di controllo dello Stato di approdo tenendo conto dell'eventuale parere dell'amministrazione dello Stato di bandiera o dell'organismo da questa riconosciuto che agisce per suo conto e del parere del comandante. Qualora si ritenga necessario procedere ad una riparazione immediata, tale riparazione deve essere effettuata con soddisfazione del comandante e dell'autorità competente prima che la nave lasci il porto.

3. Ai fini della decisione di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo dello Stato di approdo può far ricorso ad un organismo riconosciuto perché effettui un'ispezione del danno e si pronunci in merito alla necessità di una riparazione immediata o alla possibilità di un suo rinvio.

4. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 95/21/CE.

Art. 11 Verifica e relazioni

1.

Gli Stati membri accertano regolarmente l'osservanza dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 2 e dell'articolo 8 da parte dei terminali. Tale procedura di verifica comprende anche ispezioni non programmate durante le operazioni di carico o di scarico.

Inoltre, gli Stati membri verificano che i terminali soddisfino i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 4, alla fine del periodo in esso previsto e per i terminali di recente istituzione alla fine del periodo di cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri presentano ogni tre anni alla Commissione una relazione sui risultati delle attività di verifica. Tale relazione contiene anche una valutazione dell'efficacia delle procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione tra le navi portarinfuse ed i terminali previste dalla presente direttiva. La relazione è presentata entro il 30 aprile dell'anno che segue il triennio cui si riferisce.