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Direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali devono conformarsi i prodotti disciplinati da tali direttive, affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confermate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993.

La direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele4, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali relativamente alla nozione di miele, alle sue varietà e alle caratteristiche che esso deve avere, potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore, e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.

La direttiva 74/409/CEE con le relative modifiche, ha pertanto fissato definizioni, specificato le diverse varietà di miele che possono essere immesse sul mercato con adeguate denominazioni, stabilito norme comuni per la composizione e determinato le principali diciture che devono figurare sull'etichettatura, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.

Per ragioni di chiarezza è opportuno provvedere alla rifusione della direttiva 74/409/CEE al fine di rendere più accessibili le norme relative alle condizioni di produzione e di commercializzazione del miele e per adeguarla alla normativa comunitaria generale relativa a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella sull'etichettatura, gli agenti patogeni e i metodi di analisi.

Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 dovrebbero applicarsi fatte salve talune condizioni. Tenuto conto dello stretto legame esistente tra qualità e origine del miele, è necessario garantire un'informazione completa su questi punti per evitare di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto. Gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, sull'etichetta, del paese d'origine in cui il miele è stato raccolto.

Non deve essere ritirato né il polline né alcun altro costituente particolare del miele, a meno che ciò sia inevitabile al momento dell'eliminazione di materie organiche e inorganiche estranee. Quest'operazione può essere realizzata mediante filtraggio. Qualora il filtraggio porti all'eliminazione di una quantità importante di polline, è necessario informarne correttamente il consumatore con un'appropriata menzione sull'etichetta.

Il miele, la cui denominazione sia completata con indicazioni concernenti l'origine floreale o vegetale, regionale, territoriale o topografica, o con criteri di qualità specifici, non può essere addizionato con miele filtrato. Al fine di migliorare la trasparenza del mercato, l'etichettatura dei mieli filtrati o destinati all'industria deve essere obbligatoria per qualsiasi transazione sul mercato alla rinfusa.

Come sottolineato nella comunicazione, del 24 giugno 1994, al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dell'apicoltura europea, la Commissione può adottare metodi di analisi per garantire il rispetto delle caratteristiche di composizione e di qualsiasi indicazione specifica supplementare per qualsiasi tipo di miele commercializzato nella Comunità.

È opportuno tenere conto dei risultati dei lavori relativi alla nuova norma Codex per il miele, adeguata, ove necessario, alle esigenze specifiche della Comunità.

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria generale sui prodotti alimentari non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6.

Onde evitare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare, per i prodotti di cui trattasi, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I. Questi prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato II.

Art. 2

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1 si applica ai prodotti definiti nell’allegato I, alle seguenti condizioni:

  1. 1) Il termine «miele» è riservato al prodotto definito nell'allegato I, punto 1 ed è utilizzato nel commercio per designare tale prodotto;

  2. 2) le denominazioni di vendita di cui all’allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita «miele», a eccezione del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale. Tuttavia,

    1. a) ove si tratti di miele per uso industriale, la menzione «unicamente ad uso culinario» deve essere riportata in immediata prossimità della denominazione del prodotto;

    2. b) a esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

      all’origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell’origine indicata;

      all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata,

      a criteri di qualità specifici;

  3. 3) se il miele per uso industriale è utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto, il termine «miele» può essere utilizzato nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto invece del termine «miele per uso industriale». Tuttavia, l'elenco degli ingredienti riporta la denominazione completa di cui all'allegato I, punto 3;

  4. 4)

    1. a) il paese d’origine in cui il miele è stato raccolto è indicato sull’etichetta. Se il miele è originario di più paesi, i paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto sono indicati sull’etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela è ammessa una tolleranza del 5 %, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilità dell’operatore. Tuttavia, riguardo al miele immesso sul mercato nel loro territorio, gli Stati membri possono prevedere che, qualora il numero di paesi d’origine del miele in una miscela sia superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentino oltre il 50 % della miscela, sia consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e che gli altri paesi d’origine debbano essere indicati in ordine decrescente senza percentuale. Per gli imballaggi contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei paesi d’origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell’ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;

    2. b) i dettagli da fornire ai sensi della lettera a) del presente punto sono considerati obbligatori in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

  5. 5) il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio7, dei prodotti di cui all'allegato I di tale direttiva.

Art. 3

Ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all’allegato I, punto 3.

Art. 4

La Commissione, tenendo conto delle norme internazionali e del progresso tecnico, può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i metodi di analisi per verificare se il miele è conforme alla presente direttiva.

La Commissione, tenendo conto delle norme internazionali e del progresso tecnico, adotta, entro il 14 giugno 2028, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di analisi per individuare il miele adulterato.

Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

Fino all’adozione degli atti di esecuzione pertinenti, gli Stati membri si avvalgono, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius, per verificare il rispetto della presente direttiva.

1.

2.

Art. 4 bis

1.

Allo scopo di garantire prassi commerciali leali e tutelare gli interessi dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6, riguardo al completamento della presente direttiva stabilendo quanto segue:

  1. a) il criterio secondo cui un miele è «principalmente» di origine floreale o vegetale, come previsto dall’articolo 2, punto 2, secondo comma, lettera b), primo trattino;

  2. b) le caratteristiche di composizione, al fine di garantire che il miele, ad eccezione del «miele per uso industriale» di cui all’allegato I, punto 3, che viene immesso sul mercato come miele o utilizzato in un prodotto destinato al consumo umano, non sia stato riscaldato o trattato in modo da distruggerne o deattivarne sensibilmente gli enzimi naturali, tenendo conto dell’indice di invertasi;

  3. c) i criteri per garantire e verificare che nel miele immesso sul mercato come miele o utilizzato in un prodotto destinato al consumo umano, ad eccezione del «miele per uso industriale» definito all’allegato I, punto 3, il polline non sia stato eliminato e che il tenore assoluto di polline e lo spettro pollinico non siano modificati, tenendo conto del contenuto di polline, delle dimensioni minime del polline e delle dimensioni delle maglie dei filtri;

  4. d) il contenuto minimo di polline nel miele per uso industriale a seguito dell’eliminazione di sostanze organiche o inorganiche estranee;

  5. e) i metodi e i criteri per determinare il luogo di raccolta del miele e i requisiti di tracciabilità del miele a livello dell’Unione, dal produttore che effettua la raccolta o dall’importatore al consumatore.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui alle lettere da b) a e) del primo comma entro il 14 giugno 2029.

Prima di adottare tali atti delegati la Commissione conduce studi di fattibilità. Nello studio di fattibilità che conduce con riguardo al primo comma, lettera e), la Commissione comprende un’analisi delle soluzioni o dei metodi digitali disponibili, compreso, se del caso, un codice di identificazione univoco o tecniche analoghe.

Negli atti delegati di cui al primo comma la Commissione prevede adeguate disposizioni transitorie per i prodotti immessi sul mercato prima della data di applicazione di tali atti delegati.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 per modificare l’allegato II, adeguando le caratteristiche di composizione elencate nell’allegato ai criteri stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo.

Art. 4 ter

1. È istituita una piattaforma così composta:

  1. a) rappresentanti di Stati membri, autorità competenti e laboratori designati;

  2. b) esperti in rappresentanza dei portatori di interessi nella catena di approvvigionamento del miele;

  3. c) esperti in rappresentanza della società civile;

  4. d) esperti nominati a titolo personale, in possesso di comprovate conoscenze ed esperienza nei settori interessati dalla presente direttiva;

  5. e) esperti in rappresentanza del mondo accademico, compresi università, istituti di ricerca e altre organizzazioni scientifiche.

2. La piattaforma:

  1. a) raccoglie dati sui metodi per migliorare i controlli di autenticità del miele, in particolare i metodi per il rilevamento dell’adulterazione del miele, in vista di una loro eventuale armonizzazione;

  2. b) fornisce raccomandazioni relative a un sistema di tracciabilità dell’Unione, al fine di rintracciare il miele risalendo al produttore che ha effettuato la raccolta o all’importatore;

  3. c) fornisce raccomandazioni sull’eventuale necessità di aggiornare le caratteristiche di composizione e altri parametri di qualità stabiliti nella presente direttiva;

  4. d) fornisce raccomandazioni in vista dell’istituzione di un laboratorio di riferimento dell’Unione.

3. La piattaforma è presieduta dalla Commissione, la quale adotta norme in merito alla composizione e ai metodi di lavoro della piattaforma. La Commissione può invitare esperti con competenze specifiche su base ad hoc.

Art. 5

Per i prodotti definiti nell'allegato I, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

Art. 6

1. Il potere di adottare gli atti delegati, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 23 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali («comitato»), istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Art. 8

La direttiva 74/409/CEE è abrogata a decorrere dal 1o agosto 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Art. 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, anteriormente al 1o agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

autorizzare la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I, conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 1o agosto 2003,

vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1o agosto 2004.

Tuttavia l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 1o agosto 2004 in conformità della direttiva 74/409/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.