diritto.io

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

Ai prodotti definiti nell'allegato I possono essere addizionati i seguente ingredienti:

miele, come definito nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa al miele1: in tutti i prodotti in cui sostituisce totalmente o parzialmente gli zuccheri,

succo di frutta, concentrato o meno: solo nella confettura,

succo di agrumi, concentrato o meno: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,

succo di piccoli frutti rossi, concentrato o meno: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,

succo di barbabietole rosse, concentrato o meno: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,

oli essenziali di agrumi: solo nelle marmellate di agrumi e nelle marmellate-gelatine,

oli e grassi commestibili in quanto agenti antischiumogeni: in tutti i prodotti,

pectina liquida: in tutti i prodotti,

scorze di agrumi: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,

foglie di Pelargonium odoratissimum: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, quando sono ottenute da cotogne,

sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso, noci, erbe aromatiche, spezie, vaniglia ed estratti di vaniglia: in tutti i prodotti,

vanillina: in tutti i prodotti.

additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5.