Direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole1, in particolare l'articolo 7,
La direttiva 1999/74/CE stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole secondo i diversi metodi di allevamento e autorizza gli Stati membri a scegliere il metodo o i metodi più appropriati.
Conformemente all'articolo 7 della direttiva 1999/74/CE tutti gli allevamenti che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva sono registrati dall'autorità competente, con attribuzione di un numero distintivo che consenta di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.
Il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/20013, prevede l'obbligo di stampigliare le uova mediante l'apposizione di un codice che indica il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il metodo di produzione.
I metodi di allevamento sono definiti dal regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/20015, nonché dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione7, per quanto concerne il metodo di produzione biologico.
La registrazione degli stabilimenti mediante numeri distintivi è una condizione che consente di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. Gli Stati membri:
a) stabiliscono un sistema di registrazione di tutti i siti di produzione (in appresso: gli stabilimenti) che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/74/CE, attribuendo loro un numero distintivo, conformemente all'allegato della presente direttiva;
b) garantiscono che per ciascuno degli stabilimenti in parola siano fornite all'autorità competente dello Stato membro, entro una data da esso stabilita, almeno le informazioni di cui al punto 1 dell'allegato; tale data deve essere fissata prevedendo un lasso di tempo sufficiente per la registrazione degli stabilimenti conformemente alla lettera c);
c) si adoperano affinché tutti gli stabilimenti per i quali le informazioni prescritte sono fornite entro la data fissata conformemente alla lettera b) siano registrati e ricevano un numero distintivo entro il 31 maggio 2003.
2. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1o giugno 2003:
a) gli stabilimenti per i quali le informazioni prescritte al paragrafo 1, lettera b), non sono state fornite entro la data stabilita non possano continuare ad essere utilizzati, e
b) nessun nuovo stabilimento sia messo in servizio prima di aver completato la registrazione e l'assegnazione del numero distintivo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accesso al registro degli stabilimenti di cui al paragrafo 1, onde consentire di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.
4. Gli Stati membri si assicurano che eventuali modifiche dei dati registrati siano notificate senza indugio all'autorità competente e che il registro sia aggiornato immediatamente una volta ricevute tali informazioni.
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2003. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione