Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
Testo vigente
Art. 11
1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice.
2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di base.
3. Al responsabile della varietà possono essere chiesti campioni. Se necessario, essi possono essere prelevati ufficialmente.
4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.
Art. 12
1.
L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.
L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.
2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla ovvero essa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti in virtù dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3. Tranne nel caso delle risorse fitogenetiche ai sensi dell'articolo 20, le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'ammissione.
3. L'ammissione deve essere provvisoriamente prorogata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.
Art. 13
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l'ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o della sua denominazione al momento dell'ammissione.
2.
Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell'articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell'ammissione, quest'ultima è sostituita da un'altra decisione o eventualmente è annullata, conformemente alla presente direttiva.
Per effetto della decisione sostitutiva la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, a partire dal momento della sua ammissione iniziale.
3. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell'articolo 9 non era accettabile al momento dell'ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d'impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
4. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
Art. 14
1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata:
a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea,
b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata.
2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà:
a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva,
b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.
Art. 15
1. Gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.
2.
Gli Stati membri possono prevedere sul loro territorio un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'ammissione.
Per le varietà che in base all'articolo 16, paragrafo 1, sono state comprese nel catalogo comune delle varietà di cui all'articolo 17, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri di ammissione a norma del primo comma si applica alla commercializzazione in tuti gli Stati membri quando le sementi o i tuberi seme della varietà in questione non sono state sottoposte a nessuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.
Art. 16
1. Gli Stati membri vigilano affinché, con effetto a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 17, le sementi delle varietà ammesse in applicazione delle disposizioni della presente direttiva o in base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà.
2. A richiesta di uno Stato membro questo può essere autorizzato, con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, nel caso di varietà geneticamente modificate, a vietare l'impiego, in tutto o in parte del suo territorio, della varietà in questione o a prescrivere le condizioni appropriate di coltivazione della varietà e, nel caso di cui alla lettera c), le condizioni di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:
a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie;
b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, effettuati nello Stato membro richiedente, applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio di tale Stato, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio di detto Stato membro o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio di detto Stato membro. La domanda è presentata entro la fine del terzo anno di calendario successivo a quello dell'ammissione;
c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle già indicate o che possono esserlo nel caso della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente.
Art. 17
Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione in base all'articolo 16, paragrafo 2, o in base all'articolo 18.
Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto.
La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.
Art. 18
Se è accertato che, in uno Stato membro, la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà potrebbe nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie oppure presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi oppure di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, tale divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato a partire dal deposito della richiesta fino al momento della decisione definitiva, che è adottata entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.
Art. 19
Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni di ammissione e se una selezione conservatrice resta assicurata.
Art. 20
1. Con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione delle sementi trattate chimicamente.
2. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura13, con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, sono stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di ecotipi e varietà adatti alle condizioni naturali, locali e regionali e minacciati da erosione genetica.
3. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 2 includono in particolare i seguenti punti:
a) gli ecotipi e le varietà vengono accettati conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La procedura di accettazione ufficiale tiene conto di specifiche caratteristiche ed esigenze qualitative. In particolare si tiene conto dei risultati di valutazioni non ufficiali e delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego nonché delle descrizioni dettagliate delle varietà e delle loro rispettive denominazioni, così come sono notificate agli Stati membri interessati, elementi che, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali ecotipi e varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicati come "varietà da conservazione" nel catalogo comune;
b) adeguate restrizioni quantitative.
Art. 21
Con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto concerne la conservazione delle risorse genetiche.
Art. 22
1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:
a) che gli esami ufficiali delle varietà effettuati in un paese terzo offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;
b) che i controlli delle selezioni conservatrici effettuati in un paese terzo offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.
2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.
Art. 23
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con l'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio14.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 24
Con riserva di quanto disposto agli articoli 16 e 18, la presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale o commerciale.
Art. 25
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Art. 26
1. La direttiva 70/457/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato I, parte B.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Art. 27
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 28
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Rajoy Brey (1) Parere del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Cfr. allegato I, parte A. (4) Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale. (7) Cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale. (8) Cfr. pag. 74 della presente Gazzetta ufficiale.