Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
Testo vigente
Art. 7
1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati. Ai fini della distinzione, gli esami in coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili, note nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Per l'applicazione dell'articolo 9 sono comprese altre varietà paragonabili disponibili.
2. Con la procedura di cui dall'articolo 23, paragrafo 2, sono fissati, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche:
a) i caratteri minimi sui quali devono vertere gli esami per le varie specie;
b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami;
c) le modalità per l'esecuzione degli esami di coltura, nell'intento di stabilire il valore di coltivazione o d'impiego; tali modalità possono determinare:
— le procedure e le condizioni in base alle quali tutti gli Stati membri o più Stati membri possono convenire di includere negli esami di coltura, a titolo di assistenza amministrativa, varietà per le quali sia stata presentata una richiesta di ammissione in un altro Stato membro,
— i termini della cooperazione tra le autorità degli Stati membri partecipanti,
— l'incidenza dei risultati degli esami di coltura,
— le norme relative all'informazione sugli esami di coltura per la stima del valore di coltivazione o d'impiego.
3. Ove l'esame dei componenti genealogici si renda indispensabile per lo studio degli ibridi e delle varietà sintetiche, gli Stati membri, su richiesta del costitutore, vigilano a che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.
4.
a) Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l'ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE.
b) Le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio per l'ambiente e di altri elementi pertinenti siano equivalenti a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite su proposta della Commissione con regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Finché tale regolamento non entrerà in vigore, le varietà geneticamente modificate sono accettate ai fini dell'inclusione in un catalogo nazionale soltanto dopo essere state ammesse alla commercializzazione conformemente alle direttiva 90/220/CEE.
c) Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non sono più d'applicazione alle varietà geneticamente modificate una volta che sia entrato in vigore il regolamento menzionato alla lettera b).
d) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione della valutazione del rischio ambientale sono adottati con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri devono garantire che una varietà destinata ad essere utilizzata in un alimento o mangime secondo la definizione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare13, sia accettata soltanto se è stata autorizzata conformemente alla normativa pertinente.
Art. 8
Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda di ammissione di una varietà, indichi se per quest'ultima è già stata presentata domanda in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta e il risultato di tale domanda.
Art. 9
1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione ufficiale del catalogo delle varietà ammesse nel loro territorio, seguite dal nome del responsabile o dei responsabili della selezione conservatrice nei rispettivi paesi. Quando più persone sono responsabili della selezione conservatrice di una varietà, la pubblicazione del loro nome non è indispensabile. Nel caso in cui non sia effettuata la pubblicazione, il catalogo indica l'autorità che dispone dell'elenco dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice.
2.
Quando ammettono una varietà, gli Stati membri vigilano a che essa abbia, se possibile, la stessa denominazione negli altri Stati membri.
Ove si sappia che sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in altro paese sotto una denominazione diversa, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.
3. Gli Stati membri, tenendo conto delle informazioni disponibili, provvedono inoltre affinché una varietà che non si distingue nettamente:
da una varietà precedentemente ammessa nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro, o
da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la distinzione, la stabilità e l'omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle della presente direttiva, senza tuttavia essere una varietà nota nella comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1,
porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni dello Stato membro interessato in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.
4. Per ciascuna varietà ammessa, gli Stati membri approntano un fascicolo che comprende chiaramente una descrizione della varietà e un riassunto chiaro di tutti i fatti su cui si basa l'ammissione. La descrizione delle varietà si riferisce alle piante ottenute direttamente da sementi e piante della categoria "sementi e piante certificate".
5. Gli Stati membri vigilano affinché le varietà geneticamente modificate che sono state ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi provvedono inoltre affinché chiunque commercializzi tali varietà indichi chiaramente nel proprio catalogo di vendita che si tratta di specie geneticamente modificate.
6.
Per quanto riguarda l'ammissibilità della denominazione di una varietà, si applica l'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali12.
Le disposizioni di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità di denominazioni di varietà possono essere adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23, paragrafo 2.
Art. 10
1. Ogni richiesta o ritiro di richiesta di ammissione di una varietà, ogni iscrizione in un catalogo di varietà nonché le varie modifiche del medesimo sono immediatamente notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relativa alla sua utilizzazione. La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali. A richiesta, gli Stati membri comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.
3. Ogni Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, relativi alle varietà ammesse o che non siano più ammesse. Le informazioni reciproche concernenti questi fascicoli rimangono confidenziali.
4. Gli Stati membri provvedono a che i fascicoli di ammissione siano resi accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse giustificato a tale riguardo. Tali disposizioni non sono applicabili quando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati devono essere tenuti confidenziali.
5. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione di una varietà, i risultati degli esami vengono comunicati agli interessati.
Art. 11
1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice.
2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di base.
3. Al responsabile della varietà possono essere chiesti campioni. Se necessario, essi possono essere prelevati ufficialmente.
4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.
Art. 12
1.
L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.
L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.
2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla ovvero essa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti in virtù dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3. Tranne nel caso delle risorse fitogenetiche ai sensi dell'articolo 20, le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'ammissione.
3. L'ammissione deve essere provvisoriamente prorogata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.
Art. 13
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l'ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o della sua denominazione al momento dell'ammissione.
2.
Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell'articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell'ammissione, quest'ultima è sostituita da un'altra decisione o eventualmente è annullata, conformemente alla presente direttiva.
Per effetto della decisione sostitutiva la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, a partire dal momento della sua ammissione iniziale.
3. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell'articolo 9 non era accettabile al momento dell'ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d'impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
4. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
Art. 14
1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata:
a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea,
b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata.
2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà:
a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva,
b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.
Art. 15
1. Gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.
2.
Gli Stati membri possono prevedere sul loro territorio un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'ammissione.
Per le varietà che in base all'articolo 16, paragrafo 1, sono state comprese nel catalogo comune delle varietà di cui all'articolo 17, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri di ammissione a norma del primo comma si applica alla commercializzazione in tuti gli Stati membri quando le sementi o i tuberi seme della varietà in questione non sono state sottoposte a nessuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.
Art. 16
1. Gli Stati membri vigilano affinché, con effetto a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 17, le sementi delle varietà ammesse in applicazione delle disposizioni della presente direttiva o in base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà.
2. A richiesta di uno Stato membro questo può essere autorizzato, con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, nel caso di varietà geneticamente modificate, a vietare l'impiego, in tutto o in parte del suo territorio, della varietà in questione o a prescrivere le condizioni appropriate di coltivazione della varietà e, nel caso di cui alla lettera c), le condizioni di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:
a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie;
b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, effettuati nello Stato membro richiedente, applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio di tale Stato, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio di detto Stato membro o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio di detto Stato membro. La domanda è presentata entro la fine del terzo anno di calendario successivo a quello dell'ammissione;
c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle già indicate o che possono esserlo nel caso della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente.
Art. 17
Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione in base all'articolo 16, paragrafo 2, o in base all'articolo 18.
Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto.
La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.
Art. 18
Se è accertato che, in uno Stato membro, la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà potrebbe nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie oppure presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi oppure di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, tale divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato a partire dal deposito della richiesta fino al momento della decisione definitiva, che è adottata entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.
Art. 19
Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni di ammissione e se una selezione conservatrice resta assicurata.
Art. 20
1. Con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione delle sementi trattate chimicamente.
2. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura13, con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, sono stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di ecotipi e varietà adatti alle condizioni naturali, locali e regionali e minacciati da erosione genetica.
3. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 2 includono in particolare i seguenti punti:
a) gli ecotipi e le varietà vengono accettati conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La procedura di accettazione ufficiale tiene conto di specifiche caratteristiche ed esigenze qualitative. In particolare si tiene conto dei risultati di valutazioni non ufficiali e delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego nonché delle descrizioni dettagliate delle varietà e delle loro rispettive denominazioni, così come sono notificate agli Stati membri interessati, elementi che, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali ecotipi e varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicati come "varietà da conservazione" nel catalogo comune;
b) adeguate restrizioni quantitative.
Art. 21
Con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto concerne la conservazione delle risorse genetiche.
Art. 22
1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:
a) che gli esami ufficiali delle varietà effettuati in un paese terzo offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;
b) che i controlli delle selezioni conservatrici effettuati in un paese terzo offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.
2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.
Art. 23
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con l'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio14.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 24
Con riserva di quanto disposto agli articoli 16 e 18, la presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale o commerciale.
Art. 25
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Art. 26
1. La direttiva 70/457/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato I, parte B.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Art. 27
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.