Direttiva 2002/54/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I CONDIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE
A. Coltura
1.
I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibli con la produzione di sementi di Beta vulgaris della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2.
La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
3.
Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.
4.
Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i planchons ed una per le piante da seme.
5.
Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza della varietà.
5 bis
Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti da 2 a 5, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.
6.
Le distanze minime da fonti vicine di polline sono le seguenti:
| Coltura | Distanza minima | |
| 1. | Per la produzione di sementi di base: | |
| — da qualsiasi fonte di polline del genus Beta | 1000 m | |
| 2. | Per la produzione di sementi certificate | |
| a) di barbabietole da zucchero: | ||
| — da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto | 1000 m | |
| — se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide | 600 m | |
| — se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide | 600 m | |
| — da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta | 600 m | |
| — se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide | 300 m | |
| — se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide | 300 m | |
| — tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità | 300 m | |
| b) di barbabietola da foraggio: | ||
| — da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto | 1000 m | |
| — se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide | 600 m | |
| — se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide | 600 m | |
| — da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta | 600 m | |
| — se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietole da foraggio diploide | 300 m | |
| — se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide | 300 m | |
| — tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità | 300 m |
Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore. Per stabilire la ploidia dei due componenti «portasemi» ed «emittente di polline» delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle specie di varietà di piante agricole stabilito ai sensi della direttiva 2002/53/CE, oppure ai cataloghi nazionali delle varietà compilati ai sensi della stessa direttiva. Qualora l'informazione mancasse per una varietà, la ploidia va ritenuta sconosciuta e in questo caso si osserva una distanza minima di isolamento di 600 m.
B. Sementi
1.
Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
2.
La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3.
Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:
a)
Purezza minima specifica (% in peso) Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semipuri) Tenore massimo di umidità (% in peso) aa) Barbabietole da zucchero — Sementi monogermi 97 80 15 — Sementi di precisione 97 75 15 — Sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85 97 73 15 — Altre sementi 97 68 15 bb) Barbabietole da foraggio — Sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85, sementi monogermi, sementi di precisione 97 73 15 — Altre sementi 97 68 15 La percentuale in peso di semi di altre piante non deve superare 0,3. b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione:
aa) Sementi monogermi:
almeno il 90 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula.
La percentuale in glomeruli che porta tre piantine o più non supera il 5 % calcolato sui glomeruli germinati.
bb) Sementi di precisione di barbabietole da zucchero:
al minimo 70 % dei glomeruli germinati porta una sola piantina. La percentuale in glomeruli che dà tre piantine o più non supera il 5 % calcolato sui glomeruli germinati.
cc) Sementi di precisione di barbabietole da foraggio:
per le varietà la cui percentuale in diploidi supera 85, almeno il 58 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. Per tutte le altre sementi, almeno il 63 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. La percentuale di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 % rispetto ai germinati.
dd) Per le sementi della categoria «sementi di base», la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0 %. Per le sementi della categoria «sementi certificate», la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5 %. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza dellarispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate.
c) Altre condizioni speciali
Gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure comunitarie non possano essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5 %.