Direttiva 2002/54/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1), previa consultazione del Comitato economico e sociale,
La direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole2, ha subito diverse e sostanziali modificazioni(3). A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.
Le barbabietole da zucchero e da foraggio, qui di seguito denominate "barbabietole", occupano un posto importante nell'agricoltura della Comunità.
I risultati soddisfacenti della coltura di barbabietole dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate.
Una maggiore produttività in materia di coltura di barbabietole nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione. Pertanto, un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio(4).
Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e dell'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, conviene che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione in vista della commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità.
Per regola generale, le sementi di barbabietole devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate. La scelta dei termini tecnici "sementi di base" e "sementi certificate" è basata sulla terminologia internazionale già esistente. Si dovrà rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura.
È opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate alla esportazione in paesi terzi.
Per migliorare la qualità delle sementi di barbabietole nella Comunità devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne, in particolare, la poliploidia, la monogermia, nonché la segmentazione, la purezza specifica, la facoltà germinativa e il tenore di umidità.
Per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo di campioni, alla chiusura e al contrassegno. A questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione.
Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione delle sementi trattate chimicamente e delle sementi adatte alla coltivazione biologica ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.
Delle deroghe dovranno essere ammesse a particolari condizioni, nel rispetto dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si prestino assistenza reciproca in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.
Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.
Le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette nel rispetto dell'articolo 30 del trattato, soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie.
È necessario certificare, a determinate condizioni, sementi moltiplicate in un altro paese a partire da sementi di base certificate in uno Stato membro come sementi moltiplicate nello stesso Stato membro.
Occorre prevedere che le sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.
In periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occore ammettere provvisoriamente sementi per le quali siano fissati requisiti ridotti, nonché di qualità inferiore come anche sementi appartenenti a varietà che non figurano né nel catalogo comune né nel catalogo nazionale delle varietà.
Al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri prove comparative comunitarie per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi della categoria "sementi certificate".
È opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva.
Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione5.
La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato V, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva riguarda le sementi di barbabietole commercializzate all'interno della Comunità.
Essa non si applica alle sementi di barbabietole per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.
Art. 2
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni: la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione, la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite. Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
b) Barbabietole: le barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L.
c) Sementi di base: le sementi i) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda la varietà, ii) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate», iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, alle condizioni dell'allegato I per le sementi di base e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato I, parte B, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii).
d) Sementi certificate: le sementi i) provenienti direttamente da sementi di base, ii) previste per la produzione di barbabietole, iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni dell'allegato I per le sementi certificate e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii).
e) Sementi monogermi: sementi geneticamente monogermi.
f) Sementi di precisione: le sementi destinate alle seminatrici di precisione che, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), commi bb) e cc), danno solo una plantula.
g) Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate i) da autorità di uno Stato o ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento, a condizione che le persone indicate ai punti ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.
h) Piccoli imballaggi CE: gli imballaggi contenenti le seguenti sementi certificate: i) sementi monogermi o di precisione: a concorrenza di 100000 glomeruli o semi, o a concorrenza di un peso netto di 2,5 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi; ii) sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: a concorrenza di un peso netto di 10 kg esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.
2. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), e lettera d), punto iv), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
A. Ispezione in campo
a) L’ispettore:
i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;
ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;
c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;
e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
B. Controlli delle sementi
a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).
b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.
c) I laboratori sono:
i) indipendenti oppure
ii) appartenenti a una società sementiera.
Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.
d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.
e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.
f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
4. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
Art. 3
1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di barbabietole ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».
2. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.
Art. 4
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:
le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e
le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.
Art. 5
Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:
a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;
b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione, fino al primo destinatario commerciale, di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.
Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 22 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.
Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.
Art. 6
1.
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:
a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;
b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.
Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.
2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
3. Le autorizzazoni concesse, prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.
Art. 7
Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce all'allegato I, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.
Art. 8
Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.
Art. 9
1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 25 è eseguito ufficialmente.
1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);
b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
c) i campionatori sono:
i) persone fisiche indipendenti,
ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi, o
iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.
Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;
d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;
f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
2. Per l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato II sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.
Art. 10
1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 a seconda dei casi, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.
Art. 11
1.
Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 12, o sull'imballaggio stesso.
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.
Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
Con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.
2. Gli Stati membri prescrivono che, salvo nel caso di frazionamento in piccoli imballaggi CE, si può procedere ad una o più chiusure successive soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista dall'articolo 12, viene anche fatta menzione dell'ultima chiusura effettuata, della data e del servizio che l'ha effettuata.
3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CE siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 28, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.