Direttiva 2002/57/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
Testo vigente
Art. 13
Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di prescrivere, in casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di tutte le categorie o di sementi commerciali, siano provvisti di un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che devono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 14
Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.
Art. 15
Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo o di sementi commerciali sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.
Art. 16
Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite della presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati di taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.
Art. 17
Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive comunitarie per quanto concerne le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.
Art. 18
Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 4, primo trattino, a condizione che:
a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e
c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
il numero di riferimento della partita,
il mese e l'anno della chiusura, oppure
il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,
la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,
la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
la dicitura «sementi pre-base»,
il numero di generazioni anteriori alle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione».
L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.
c)
Art. 19
1.
Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante oleaginose e da fibra:
provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in un paese terzo cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 20, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo e
raccolte in un altro Stato membro,
devono, a richiesta a senza pregiudizio della direttiva 2002/53/CE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.
Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
2.
Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:
confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale alle condizioni di cui all'allegato V, lettera A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 11, paragrafo 1, e
accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.
Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano o convengano sull'esenzione.
3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante oleaginose e da fibra siano, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente:
i) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo cui sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), o
ii) dall’ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);
b) sono state sottoposte nella coltura di produzione ad un’ispezione in campo che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;
c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato II per la stessa categoria.
Art. 19 bis
1. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di sementi di specie di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.
2. Ai fini del paragrafo 1, si intende per:
a) «associazione varietale»: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente ufficialmente ammesso a norma della direttiva 2002/53/CE con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, egualmente ammessi, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione di questi componenti; tale combinazione deve essere stata notificata all'autorità di certificazione;
b) «ibrido impollinatore-dipendente»: il componente maschiosterile dell'«associazione varietale» (componente femminile);
c) «impollinatore»: il componente che emette polline nell'«associazione varietale» (componente maschile).
3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.
Art. 20
1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:
a) nei casi previsti all'articolo 18 che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni di cui all'allegato I;
b) se sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per il contrassegno e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.
Art. 21
1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamenti, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.
2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati l'etichetta ufficiale è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.
3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 22
1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.
2.
Fatta salve la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg, importati da paesi terzi vengano fornite loro le seguenti indicazioni:
a) specie;
b) varietà;
c) categoria;
d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;
e) paese speditore;
f) importatore;
g) quantitativi di sementi.
Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 23
1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di piante oleaginose e da fibra immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:
sementi raccolte in paesi terzi,
sementi adatte all'agricoltura biologica,
sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.
2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime.
4.
La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.
Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.
5. Le analisi e le prove che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 25, paragrafo 2.
6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.
Art. 24
Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 25
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istitutito con l'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio7.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisone 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 26
Fatte salve le tolleranze previste nell'allegato II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.
Art. 27
1. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:
a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;
b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE, associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;
c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.
2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono in particolare i seguenti punti:
a) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
b) pertinenti restrizioni quantitative.
Art. 28
Uno Stato membro può, su sua richiesta, esaminata conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, essere dispensato totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare la presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 17:
a) per quanto riguarda la specie seguente:
cartamo;
b) per quanto riguarda le altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tali specie nel suo territorio.
Art. 29
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Art. 30
La Commissione, entro e non oltre il 1o febbraio 2004, procede ad una valutazione dettagliata delle semplificazioni delle procedure di certificazione introdotte dall'articolo 5 della direttiva 98/96/CE. La valutazione verte in particolare sulle eventuali ripercussioni sulla qualità delle sementi.
Art. 31
1. La direttiva 69/208/CEE, modificata dalle direttive indicate nell'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato VI, parte B.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
Art. 32
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.