Direttiva 2002/57/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1), previa consultazione del Comitato economico e sociale,
La direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra2, ha subito diverse e sostanziali modificazioni(3). Ai fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.
La produzione di piante oleaginose e da fibra occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.
I risultati soddisfacenti della coltura di piante oleaginose e da fibra dipendono in larga misura dalla utilizzazione di sementi adeguate.
Una maggiore produttività delle colture di piante oleaginose e da fibra nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione. Pertanto, un catalogo delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio(4).
Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e dell'organizzazione di cooperazione e sviluppo economico. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, conviene che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione in vista della commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità.
In generale, le sementi di piante oleaginose e da fibra devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, sono state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate o, per alcune specie, ufficialmente esaminate ed ammesse come sementi commerciali. La scelta dei termini tecnici "sementi di base" e "sementi certificate" è basata sulla terminologia internazionale già esistente. Si deve rendere possibile a determinate condizioni la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura.
È opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi.
Per migliorare, oltre al valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di piante oleaginose e da fibra nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica e la facoltà germinativa.
Per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno. A questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'utilizzatore e porre in evidenza, per le sementi certificate delle diverse categorie, il carattere comunitario della certificazione.
Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione delle sementi trattate chimicamente e delle sementi adatte a coltivazione biologica ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.
Delle deroghe devono essere ammesse a certe condizioni, nel rispetto dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.
Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.
Le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del trattato, unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie.
È necessario certificare, a determinate condizioni, sementi moltiplicate in un altro paese a partire da sementi di base certificate in uno Stato membro come sementi moltiplicate nello stesso Stato membro.
Occorre prevedere che le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o ufficialmente ammesse come sementi commerciali nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.
In periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra delle diverse categorie o di sementi commerciali incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi per le quali siano fissati requisiti ridotti, nonché sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune, né sul catalogo nazionale delle varietà.
Al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri saggi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di sementi certificate.
Sarebbe opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori alternative a talune disposizioni della presente direttiva.
Se sul territorio di uno Stato membro non esistono normalmente una riproduzione e una commercializzazione di sementi di determinate specie, occorre prevedere la possibilità di dispensare detto Stato, dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva nei confronti delle specie in questione.
Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione5.
La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato VI, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione all'interno della Comunità delle sementi di piante oleaginose e da fibra destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali.
Essa non si applica alle sementi di piante oleaginose e da fibra per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.
Art. 2
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) Commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso. Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni: la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione, la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite. Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
b) Piante oleaginose e da fibra: le piante dei generi e delle specie seguenti: Arachis hypogaea L. Arachide Brassica juncea (L.) Czern. Senape bruna Brassica napus. (partim) Colza Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch Senape nera Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Ravizzone Cannabis sativa L. Canapa Carthamus tinctorius L. Cartamo Carum carvi L. Cumino Glycine max (L.) Merr. Soia Gossypium spp. Cotone Helianthus annuus L. Girasole Linum usitatissimum L. Lino tessile, lino oleaginoso Papaver somniferum L. Papavero domestico Sinapis alba L. Senape bianca
c) Sementi di base (varietà diverse dagli ibridi): le sementi i) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà; ii) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» o delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione», o, se del caso, «sementi certificate di terza riproduzione»; iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).
d) Sementi di base (ibridi): 1) Sementi di base di linee inbred: le sementi i) che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti di cui agli allegati I e II per le sementi di base e ii) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate al punto i). 2) Sementi di base di ibridi semplici: le sementi i) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi; ii) che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti fissati agli allegati I e II per le sementi di base e iii) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii).
e) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca): le sementi i) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni; ii) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).
f) Sementi certificate di prima riproduzione (arachide, canapa monoica, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone): le sementi i) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni; ii) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o, se del caso, della categoria «sementi certificate di terza riproduzione», o per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, iii) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).
g) Sementi certificati di seconda riproduzione (arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone): le sementi i) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni; ii) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o, se del caso, per la produzione della categoria «sementi certificate di terza produzione»; iii) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).
h) Sementi certificate di seconda riproduzione (canape monoica): le sementi i) che provengono direttamente da sementi certificate di prima riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di seconda riproduzione; ii) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura; iii) che soddisfano ai requisiti previsti negli allegati I e II per le sementi certificate e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).
i) Sementi certificate di terza riproduzione (lino tessile, lino oleaginoso): le sementi i) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o di seconda riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni; ii) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; iii) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).
j) Sementi commerciali: le sementi i) che presentano l'identità della specie; ii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni previste dall'allegato II per le sementi commerciali e iii) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii).
k) Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate i) da autorità di uno Stato o, ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o, iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento, a condizione che le persone di cui ai punti ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.
2. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
3 bis. Le modifiche da apportare al paragrafo 1, lettere c) e d), per includere gli ibridi di piante oleaginose e da fibra diverse dal girasole nel campo d'applicazione della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono:
a) comprendere, per le sementi di lino, più generazioni nella categoria delle sementi di base e suddividere questa categoria per generazioni,
b) prevedere che gli esami ufficiali per il controllo della rispondenza alla condizione di cui all'allegato II, parte I, sub 4, per quanto riguarda Brassica napus, non siano effettuati su tutti i lotti all'atto della certificazione, salvo qualora sussista un dubbio circa la rispondenza alla condizione stessa.
5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), lettera d), punto 1) ii), lettera d), punto 2) iii), lettera e), punto iv), lettera f), punto iv), lettera g), punto iv), lettera h), punto iv), lettera i), punto iv) e lettera j), punto iii), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
A. Ispezione in campo
a) L’ispettore:
i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;
ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;
c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;
e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
B. Controlli delle sementi
a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).
b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.
c) I laboratori sono:
i) indipendenti oppure
ii) appartenenti a una società sementiera.
Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.
d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.
e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.
f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
6. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 3
1. Gli Stati membri prescrivono che sementi di:
Brassica L. (partim)
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Cannabis sativa L.
Carthamus tinctorius L.
Carum carvi L.
Gossypium spp.
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L. (partim) — Lino tessile, lino oleaginoso
possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».
2. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi delle specie di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle elencate al paragrafo 1 soltanto se si tratta di sementi che sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» oppure di sementi commerciali.
3. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere prescritto che sementi delle specie di piante oleaginose o da fibra diverse da quelle elencate al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da date determinate soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».
4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.
Art. 4
In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:
le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e
le sementi in natura, commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.
Art. 5
Gli Stati membri possono autorizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3:
a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;
b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale o l'ammissione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate» di qualsiasi natura o «sementi commerciali» per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione viene concessa solo a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria delle sementi e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.
Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 18 limitatamente alle riproduzioni effettuate al di fuori della Comunità.
Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.
Art. 6
1.
In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare:
a) piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di selezione,
b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.
Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.
2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
3. Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.
Art. 7
Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali della loro produzione.
Art. 8
Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.
Art. 9
1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l’esame delle sementi per la certificazione e l’esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 22 è eseguito ufficialmente.
1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);
b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
c) i campionatori sono:
i) persone fisiche indipendenti,
ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi, o
iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.
Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;
d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;
f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
2. Per l'esame delle sementi per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.
Art. 10
1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate di ogni tipo e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 11 e 12, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto, per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.
Art. 11
1.
Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, o sull'imballaggio stesso.
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.
Le misure di cui al secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può constatare che un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.
2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 12, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.
3. Per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.