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Direttiva 2002/63/CE della Commissione dell'11 luglio 2002 che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

vista la direttiva 76/362/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali1, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/57/CE della Commissione2, in particolare l'articolo 6,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali3, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/42/CE della Commissione4, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale5, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/42/CE, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli6, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/42/CE, in particolare l'articolo 6,

Le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE prevedono controlli ufficiali ed altri controlli per garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti di origine vegetale e animale. Stabiliscono inoltre che la Commissione debba fissare i metodi comunitari di campionamento.

I metodi di prelevamento dei campioni per la ricerca di residui di antiparassitari negli ortofrutticoli sono stati stabiliti dalla direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli7.

Appare opportuno aggiornare tali metodi per tener conto dei progressi tecnici e stabilire metodi per il prelevamento di campioni ai fini del controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale e in altri prodotti di origine vegetale.

La commissione del Codex Alimentarius ha messo a punto e approvato(8) alcuni metodi di campionamento per il dosaggio dei residui di antiparassitari ai fini del controllo di conformità con i limiti massimi di residui (LMR). La Comunità europea ha approvato i metodi raccomandati dalla suddetta commissione. È quindi appropriato sostituire le disposizioni in vigore sul campionamento con quelle messe a punto e approvate dalla commissione del Codex Alimentarius.

La direttiva 79/700/CEE deve essere pertanto abrogata e sostituita dalla presente direttiva.

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Le disposizioni previste dalla presente direttiva si applicano al prelevamento di campioni dei prodotti di origine vegetale e animale al fine di determinare il livello dei residui di antiparassitari ai sensi delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, e non riguardano la strategia e neppure i livelli e la frequenza del campionamento di cui agli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio9 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

Art. 3

La direttiva 79/700/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata debbono intendersi come fatti alla presente direttiva.

Art. 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Art. 5

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (8) Documento CAC/GL 33/1999 della commissione del Codex Alimentarius. FAO Roma. ftp://ftp.fao.org/codex/standard/volume2a/en/GL_033e.pdf