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Direttiva 2003/121/CE della Commissione del 15 dicembre 2003 che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana1, in particolare l'articolo 1,

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/20033, stabilisce limiti massimi specifici per il granoturco da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'uso quale ingrediente di derrate alimentari.

Il campionamento svolge un ruolo cruciale per quanto concerne la precisione della determinazione dei livelli d'aflatossine, che sono distribuite in modo estremamente eterogeneo in una partita. La direttiva 98/53/CE4, modificata dalla direttiva 2002/27/CE5, va modificata per includere disposizioni specifiche per il granoturco da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'uso quale ingrediente di derrate alimentari.

È estremamente importante che i risultati analitici siano riferiti e interpretati in modo uniforme per assicurare un'attuazione armonizzata su tutto il territorio dell'Unione. Queste regole d'interpretazione dovrebbero applicarsi ai risultati analitici ottenuto sul campione sottoposto a controllo ufficiale. In caso d'analisi effettuate a fini di difesa o arbitrato, si applicano le norme nazionali.

La direttiva 98/53/CE va pertanto modificata di conseguenza.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione