Direttiva 2004/66/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in seguito denominato «trattato di adesione»)1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea2 (in seguito denominato «atto di adesione»), in particolare l'articolo 57,
vista la proposta della Commissione,
Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1o maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.
Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio qualora l'atto iniziale sia stato adottato dal Consiglio o congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 1999/45/CE3, 2002/83/CE4, 2003/37/CE5 e 2003/59/CE6 del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE7, 91/414/CEE8, 96/26/CE9, 2003/48/CE10 e 2003/49/CE11,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE, 2003/59/CE, 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE sono modificate come indicato nell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di entrata in vigore del trattato di adesione. Per quanto riguarda le disposizioni della presente direttiva che adeguano la direttiva 91/414/CE modificata, nonché le direttive 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE, la data di recepimento è quella stabilita. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono la presente direttiva nonché una tavola che ne precisa la concordanza con le specifiche disposizioni della presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore solo con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 26 aprile 2004. Per il Consiglio B. Cowen Il Presidente