Direttiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea
Testo vigente
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva ha lo scopo di garantire un livello minimo di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea mediante la prevenzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria nonché mediante la protezione in caso di incidente.
2. La presente direttiva si applica a tutte le gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 m, siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «rete stradale transeuropea»: la rete stradale definita alla sezione 2 dell'allegato I della decisione n. 1692/96/CE ed illustrata da carte geografiche e/o descritta nell'allegato II di tale decisione;
2) «servizi di pronto intervento»: tutti i servizi locali, pubblici o privati, o prestati dal personale di servizio alla galleria, che intervengono in caso di incidente, compresi i servizi di polizia, i pompieri e le squadre di soccorso;
3) «lunghezza della galleria»: la lunghezza della corsia di circolazione più estesa, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati.
Art. 3 Misure di sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le gallerie situate sul loro territorio, che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, soddisfino i requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato I.
2. Qualora determinati requisiti strutturali di cui all'allegato I possano essere soddisfatti unicamente tramite soluzioni tecniche che non sono realizzabili o che lo sono soltanto a un costo sproporzionato, l'autorità amministrativa di cui all'articolo 4 può accettare la realizzazione di misure di riduzione dei rischi come soluzione alternativa a tali requisiti, purché le misure alternative si traducano in una protezione equivalente o accresciuta. L'efficacia di tali misure deve essere dimostrata mediante un'analisi dei rischi effettuata in conformità delle disposizioni dell'articolo 13. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di riduzione dei rischi che accettano come soluzione alternativa e motivano la loro decisione. Il presente paragrafo non si applica alle gallerie che si trovano allo stato di progetto di cui all'articolo 9.
3. Gli Stati membri possono prescrivere requisiti più severi sempre che questi non siano in contrasto con quelli prescritti dalla presente direttiva.
Art. 4 Autorità amministrativa
1. Gli Stati membri designano una o più autorità amministrative, nel seguito denominate «l'autorità amministrativa», che hanno la responsabilità di assicurare che vengano rispettati tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria e che prendono le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza della presente direttiva.
2. L'autorità amministrativa può essere istituita a livello nazionale, regionale o locale.
3. Ciascuna galleria della rete transeuropea situata sul territorio di un solo Stato membro è soggetta alla responsabilità di una sola autorità amministrativa. Per ciascuna galleria situata sul territorio di due Stati membri, ciascuno di questi designa un'autorità amministrativa o, in alternativa, i due Stati membri designano un'autorità amministrativa comune. Se esistono due autorità amministrative distinte, le decisioni di ciascuna di esse nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilità relative alla sicurezza della galleria sono adottate previo accordo dell'altra autorità.
4. L'autorità amministrativa provvede alla messa in servizio delle gallerie di cui all'allegato II.
5. Fatte salve ulteriori disposizioni in merito a livello nazionale, l'autorità amministrativa è autorizzata a sospendere o a limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati. Essa specifica a quali condizioni possano essere ristabilite condizioni di traffico normali.
6. L'autorità amministrativa garantisce che siano svolti i seguenti compiti:
a) effettuazione su base periodica delle prove e ispezioni delle gallerie ed elaborazione di requisiti pertinenti di sicurezza;
b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi (inclusi i piani di intervento in caso di emergenza) per fornire formazione e equipaggiamento ai servizi di pronto intervento;
c) definizione della procedura per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;
d) attuazione delle misure di riduzione dei rischi necessarie;
7. Quando un organo designato come autorità amministrativa esisteva prima della designazione di cui al presente articolo, tale autorità amministrativa può continuare ad esercitare le responsabilità di cui era investita in precedenza a condizione di conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva.
Art. 5 Gestore della galleria
1. Per ciascuna galleria situata sul territorio di uno Stato membro, che si trovi nella fase di progettazione, di costruzione o di funzionamento, l'autorità amministrativa identifica, quale gestore della galleria, l'organismo pubblico o privato responsabile della gestione della galleria nella fase interessata. Questa funzione può essere esercitata dalla stessa autorità amministrativa.
2. Per ciascuna galleria situata sul territorio di due Stati membri, le due autorità amministrative o l'autorità amministrativa comune riconoscono un solo organismo responsabile del funzionamento della galleria.
3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verificano in una galleria il gestore della galleria deve redigere un rapporto di inconvenienti. Il rapporto è trasmesso al responsabile della sicurezza di cui all'articolo 6, all'autorità amministrativa e ai servizi di pronto intervento entro il termine massimo di un mese dalla data in cui si è prodotto l'incidente o l'evento.
4. Se in esito a un'inchiesta viene stilata una relazione che analizza le circostanze in cui si è prodotto l'incidente o l'evento di cui al paragrafo 3 o le conclusioni che se ne possono trarre, il gestore della galleria la trasmette al responsabile della sicurezza, all'autorità amministrativa e ai servizi di pronto intervento entro un mese dalla data in cui egli stesso l'ha ricevuta.
Art. 6 Responsabile della sicurezza
1. Per ciascuna galleria il gestore della galleria designa un responsabile della sicurezza che deve essere preventivamente accettato dall'autorità amministrativa e che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Il responsabile della sicurezza può essere un membro del personale della galleria o dei servizi di pronto intervento, gode di piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non riceve alcuna istruzione da un datore di lavoro. Un responsabile della sicurezza può esercitare le sue funzioni e assolvere le sue mansioni per più gallerie in una regione determinata.
2. Il responsabile della sicurezza assolve le funzioni e mansioni seguenti:
a) assicura il coordinamento con servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi;
b) partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza;
c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e delle specifiche della struttura, degli equipaggiamenti e del funzionamento, sia nel caso di gallerie nuove sia nel caso di modifica di gallerie esistenti;
d) verifica che il personale di esercizio e i servizi di pronto intervento vengano formati, e partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari;
e) viene consultato sulla messa in servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie;
f) verifica che siano effettuate la manutenzione e le riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti delle gallerie;
g) partecipa alla valutazione di ogni incidente di rilievo ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4.
Art. 7 Ente per le ispezioni
Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni, le valutazioni e i collaudi vengano effettuati da enti per le ispezioni. Questa funzione può essere esercitata dall'autorità amministrativa. Ogni ente che effettua le ispezioni, le valutazioni e i collaudi deve possedere un alto livello di competenza e disporre di procedure di qualità elevata e deve essere funzionalmente indipendente dal gestore della galleria.
Art. 8 Notifica dell'autorità amministrativa
Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità amministrativa entro il 1° maggio 2006. Nel caso di modifiche di tali dati, essi ne informano la Commissione entro tre mesi.
Art. 9 Gallerie il cui progetto non è ancora stato approvato
1. Tutte le gallerie il cui progetto non sia stato approvato dall'autorità responsabile entro il 1° maggio 2006 sono soggette alle disposizioni della presente direttiva.
2. La galleria è messa in esercizio secondo la procedura di cui all'allegato II.
Art. 10 Gallerie il cui progetto è già stato approvato ma che non sono ancora aperte al traffico
1. Per le gallerie il cui progetto è già stato approvato ma che non sono state aperte al traffico pubblico entro il 1o maggio 2006, l'autorità amministrativa ne valuta la conformità con i requisiti prescritti dalla presente direttiva, con un riferimento particolare alla documentazione di sicurezza di cui all'allegato II.
2. Se accerta che una galleria non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità amministrativa comunica al gestore della galleria che occorre prendere le pertinenti misure necessarie per aumentare la sicurezza e ne informa il responsabile della sicurezza.
3. In tal caso la galleria è messa in esercizio secondo la procedura di cui all'allegato II.
Art. 11 Gallerie già in esercizio
1. Nel caso di gallerie che sono già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006, l'autorità amministrativa ha tempo fino al 30 ottobre 2006 per valutare la conformità della galleria ai requisiti della presente direttiva, con un riferimento particolare alla documentazione di sicurezza di cui all'allegato II e sulla base di un'ispezione.
2. Il gestore della galleria propone, se necessario, all'autorità amministrativa un piano inteso ad adeguare la galleria alle disposizioni della presente direttiva nonché gli interventi correttivi che intende realizzare.
3. L'autorità amministrativa approva gli interventi correttivi o chiede che vi vengano apportate modifiche.
4. Successivamente, se gli interventi correttivi comportano modifiche sostanziali nella costruzione o nel funzionamento, una volta realizzati tali interventi, viene attuata la procedura di cui all'allegato II.
5. Entro il 30 aprile 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che descrive come essi prevedono di conformarsi ai requisiti della presente direttiva, le misure in progetto e, se del caso, le conseguenze dell'apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie. Per ridurre al minimo le perturbazioni del traffico a livello europeo, la Commissione può fare osservazioni in merito al calendario dei lavori mediante i quali si intende garantire la conformità delle gallerie ai requisiti della presente direttiva.
6. I lavori di riadeguamento delle gallerie sono realizzati secondo un calendario e completati entro il 30 aprile 2014.
7. Quando la lunghezza totale dei fornici delle gallerie attualmente esistenti divisa per la lunghezza totale della porzione della rete stradale transeuropea situata sul loro territorio supera la media europea, gli Stati membri possono prolungare di 5 anni il periodo previsto al paragrafo 6.