Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato2,
La politica comunitaria sulla sicurezza marittima mira a garantire un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente ed è fondata sulla convinzione che tutte le parti coinvolte nel trasporto di merci per mare hanno la responsabilità di garantire che le navi utilizzate nelle acque comunitarie siano conformi alle regole e alle norme applicabili.
Le norme pratiche di tutti gli Stati membri per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi si basano sulla convenzione Marpol 73/78; tuttavia tali norme sono quotidianamente ignorate da un numero molto elevato di navi che solcano le acque comunitarie, senza che alcuna azione correttiva sia intrapresa.
La convenzione Marpol 73/78 viene attuata in maniera diversa nei vari Stati membri ed è dunque necessario armonizzarne l'attuazione a livello comunitario; in particolare, le pratiche degli Stati membri in materia di sanzioni applicabili allo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi presentano notevoli divergenze.
Le misure dissuasive costituiscono parte integrante della politica comunitaria sulla sicurezza marittima, in quanto garantiscono un nesso tra la responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte nel trasporto di merci inquinanti per mare e la possibilità che tali parti incorrano in sanzioni; per un'efficace protezione dell'ambiente occorrono pertanto sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate.
È essenziale, a tal fine, un ravvicinamento, per mezzo degli strumenti giuridici appropriati, delle disposizioni legali vigenti, in particolare quelle concernenti la definizione precisa della violazione in questione, i casi di deroga e norme minime in materia di sanzioni, nonché quelle concernenti responsabilità e giurisdizione.
La presente direttiva è completata da dettagliate regole sui reati e sulle sanzioni nonché da altre disposizioni enunciate nella decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare il quadro normativo penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi3.
Né il regime internazionale relativo alla responsabilità civile e all'indennizzo in caso di inquinamento da idrocarburi, né il regime riguardante l'inquinamento causato da altre sostanze pericolose o nocive hanno sufficienti effetti dissuasivi, tali da scoraggiare le parti coinvolte nel trasporto di carichi pericolosi in mare dall'adottare pratiche che non rispettino gli standard; gli effetti di dissuasione richiesti possono essere raggiunti solo con l'introduzione di sanzioni applicabili a chiunque causi o contribuisca a causare inquinamento marino; le sanzioni dovrebbero essere applicabili non solo al proprietario o al comandante della nave ma anche al proprietario del carico, alla società di classificazione o a qualsiasi altra persona coinvolta.
Gli scarichi di sostanze inquinanti provocati dalle navi dovrebbero essere considerati violazioni se sono effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI che completa la presente direttiva, e in presenza delle circostanze previste da tale decisione.
Le sanzioni per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi non sono correlate alla responsabilità civile delle parti interessate e non sono pertanto soggette alle norme riguardanti la limitazione o la configurazione della responsabilità civile, né limitano l'indennizzo efficace delle vittime degli incidenti di inquinamento.
Occorre un'ulteriore efficace cooperazione tra gli Stati membri per garantire l'individuazione tempestiva degli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi e l'identificazione dei responsabili. Per tale ragione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio4, ha un ruolo chiave da svolgere cooperando con gli Stati membri nello sviluppo di soluzioni tecniche e nella prestazione di assistenza tecnica relativamente all'attuazione della presente direttiva e assistendo la Commissione nell'esecuzione di qualsiasi compito ad essa assegnato per l'attuazione efficace della presente direttiva.
Onde prevenire e combattere nel modo migliore l'inquinamento marino, si dovrebbero creare sinergie tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge quali i corpi nazionali di guardia costiera. In tale contesto, la Commissione dovrebbe procedere a uno studio di fattibilità su un corpo di guardia costiera europeo incaricato di prevenire e far fronte all'inquinamento, precisandone i costi ed i benefici. Tale studio dovrebbe, se del caso, essere seguito da una proposta su un corpo di guardia costiera europeo.
Se esistono elementi di prova chiari e obiettivi di uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno, gli Stati membri dovrebbero sottoporre la questione alle proprie autorità competenti per avviare un procedimento a norma dell'articolo 220 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.
L'applicazione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico5 è, insieme alla presente direttiva, uno strumento chiave nell'ambito della serie di misure destinate a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'inserimento nel diritto comunitario delle norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e l'istituzione di sanzioni — penali o amministrative — in caso di violazione di tali norme, per raggiungere un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel trasporto marittimo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
La presente direttiva rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; si deve garantire un'audizione equa ed imparziale a qualsiasi persona sospettata di aver commesso una violazione. Le sanzioni devono essere proporzionate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Finalità
1. Lo scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto dell’Unione le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che qualsiasi società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili di scarichi illegali di sostanze inquinanti siano soggette a sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi.
2. La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose conformemente al diritto dell’Unione e al diritto internazionale, prevedendo sanzioni amministrative o penali in conformità del loro diritto nazionale.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «convenzione Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, inclusi i relativi protocolli del 1978 e del 1997, nella versione aggiornata;
2) «sostanze inquinanti»: le sostanze regolamentate dall’allegato I (idrocarburi), dall’allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa), dall’allegato III (sostanze nocive trasportate per mare in colli), dall’allegato IV (acque reflue delle navi), dall’allegato V (rifiuti solidi delle navi) della convenzione Marpol 73/78 e i residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico;
3) «residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico»: qualsiasi materiale rimosso dall’acqua di lavaggio o dall’acqua scaricata da un sistema di trattamento, l’acqua di scarico che non soddisfa il criterio di scarico o altro materiale residuo rimosso dai sistemi di depurazione dei gas di scarico (exhaust gas cleaning systems – EGCS) come risultato del ricorso a un metodo di conformità per la riduzione delle emissioni, come definito nell’allegato VI, norma 4, della convenzione Marpol 73/78, utilizzato come alternativa in termini di riduzione delle emissioni alle norme stabilite nell’allegato VI, norma 14, di tale convenzione, tenendo conto degli orientamenti elaborati dall’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation – IMO);
1.
2.
4) «scarico»: ogni rigetto comunque proveniente da una nave, di cui all’articolo 2 della convenzione Marpol 73/78;
5) «nave»: un’imbarcazione marittima di qualsiasi tipo e battente qualsiasi bandiera, che operi nell’ambiente marino; sono inclusi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d’aria, i sommergibili e i natanti;
6) «persona giuridica»: qualsiasi soggetto di diritto che possieda tale status ai sensi del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati stessi o delle istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
7) «società»: l’armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall’armatore la responsabilità dell’esercizio della nave.
Art. 3 Campo di applicazione
1. La presente direttiva è applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti:
a) nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è applicabile il regime Marpol;
b) nelle acque territoriali di uno Stato membro;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale;
e) in alto mare.
2. La presente direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra o ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.
Art. 4 Violazioni ed eccezioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni, a meno che:
a) per le sostanze inquinanti regolamentate dall’allegato I della convenzione Marpol 73/78, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui alle norme 15, 34, 4.1, 4.2 o 4.3 di detto allegato, nonché di cui alla parte II-A, sezione 1.1.1, del codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari («codice polare»);
b) per le sostanze inquinanti regolamentate dall’allegato II della convenzione Marpol 73/78, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui alle norme 13, 3.1.1, 3.1.2 o 3.1.3 di detto allegato, nonché di cui alla parte II-A, sezione 2.1, del codice polare;
c) per le sostanze inquinanti regolamentate dall’allegato III della convenzione Marpol 73/78, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui alla norma 8.1 di detto allegato;
d) per le sostanze inquinanti regolamentate dall’allegato IV della convenzione Marpol 73/78, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui alle norme 3, 11.1 e 11.3 di detto allegato, nonché alla parte II-A, sezione 4.2, del codice polare;
e) per le sostanze inquinanti regolamentate dall’allegato V della convenzione Marpol 73/78, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui alle norme 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2 e 7 di detto allegato, nonché alla parte II-A, sezione 5.2, del codice polare; e
f) per i residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui all’allegato VI, norme 4, 14.1, 14.4, 14.6, 3.1.1 e 3.1.2 della convenzione Marpol 73/78, tenendo conto degli orientamenti elaborati dall’IMO, compresa la risoluzione MEPC.340 (77) nella versione aggiornata.
2. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie a far sì che qualsiasi società o altre persone fisiche o giuridiche che abbiano commesso una violazione ai sensi del paragrafo 1 siano ritenute responsabili.
Art. 5 Eccezioni
Art. 5 bis Reati
Art. 5 ter Istigazione, favoreggiamento e concorso
Art. 6 Misure di controllo dell'applicazione per le navi che si trovano nel porto di uno Stato membro
1. Se eventuali irregolarità o informazioni fanno sorgere sospetti sul fatto che una nave che si trova volontariamente all’interno di un porto o in un terminale off-shore di uno Stato membro abbia proceduto o stia procedendo allo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lo Stato membro in questione garantisce che si proceda a un’adeguata ispezione o ad altre misure appropriate a norma del diritto nazionale, tenendo presenti gli orientamenti adottati in materia dall’IMO.
2. Se l’ispezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo mette in evidenza elementi che potrebbero far pensare a una violazione ai sensi dell’articolo 4, lo Stato membro interessato applica le disposizioni della presente direttiva. Le autorità competenti dello Stato membro in questione e dello Stato di bandiera ne sono informate.
3. L’allegato I della presente direttiva comprende un elenco indicativo delle irregolarità o delle informazioni da tenere in considerazione nell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 7 Misure di controllo dell'applicazione adottate dagli Stati costieri per le navi in transito
1. Se il presunto scarico di sostanze inquinanti avviene nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c), d) o e), e se la nave sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello Stato membro che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico, si applicano le seguenti disposizioni:
a) se il successivo porto di approdo della nave è situato in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati collaborano strettamente tra di loro nell'ispezione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e per decidere gli opportuni provvedimenti da adottare riguardo allo scarico;
b) se il successivo porto di approdo della nave è situato in uno Stato terzo, lo Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo della nave venga informato del presunto scarico e invita lo Stato in cui è situato tale porto ad adottare le iniziative adeguate rispetto allo scarico in questione.
2. Se esistono elementi di prova chiari e obiettivi che una nave che naviga nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o d), abbia commesso, nell'area di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), una violazione consistente in uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati dello Stato membro colpito o alle risorse delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o d), il suddetto Stato membro provvede, quando gli elementi di prova lo giustificano e fatta salva la parte XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, a sottoporre la questione alle autorità competenti per avviare un procedimento, compreso il procedimento per il fermo della nave, a norma del proprio diritto nazionale.
3. In ogni caso vengono informate le autorità dello Stato di bandiera.
Art. 8 Sanzioni amministrative
1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio1, gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni amministrative ai sensi del loro sistema giuridico nazionale per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 4 e della presente direttiva e ne assicurano l’applicazione. Le sanzioni amministrative previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative introdotte in recepimento della presente direttiva includano ammende imposte alla società ritenuta responsabile della violazione.
3. Se l’ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l’azione sanzionatoria, comprese le ammende di cui al paragrafo 2, sia avviata dall’autorità competente e le ammende siano irrogate dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie imposte dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni imposte a norma del presente paragrafo sono effettive, proporzionate e dissuasive e applicate conformemente alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 6 luglio 2027 le disposizioni legislative che adottano a norma del presente paragrafo e, senza ritardo, ogni eventuale modifica successiva di tali disposizioni, o che incida su di esse.
Art. 8 quinquies Applicazione efficace delle sanzioni
1. Per garantire che le sanzioni siano effettive, proporzionate dissuasive, gli Stati membri garantiscono che, nel determinare e applicare il tipo e il livello di sanzione amministrativa a una società o altra persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, a norma dell’articolo 8, di una violazione ai sensi dell’articolo 4, dalle autorità competenti, queste ultime tengano conto di tutte le circostanze pertinenti della violazione, in particolare:
a) la natura, la gravità e la durata dello scarico;
b) il grado di colpevolezza o negligenza della persona responsabile, ai sensi dell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato;
c) i danni causati dallo scarico all’ambiente o alla salute umana, compreso, se del caso, il loro impatto sulla pesca, sul turismo e sulle comunità costiere;
d) la capacità finanziaria della società o altra persona fisica o giuridica responsabile;
e) i benefici economici che la violazione genera o che si prevede genererà per le società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione, laddove applicabile;
f) le misure adottate dalle società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili per prevenire lo scarico o mitigarne gli impatti;
g) il livello di cooperazione delle società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili con l’autorità competente, comprese eventuali azioni volte a eludere od ostacolare lo svolgimento di un’ispezione adeguata o di un’altra indagine da parte di tale autorità; e
h) qualsiasi precedente violazione da inquinamento provocato dalle navi da parte delle società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili.
2. Gli Stati membri non fissano, né applicano sanzioni amministrative per le violazioni ai sensi della presente direttiva, a un livello che sia troppo basso per garantirne l’efficacia, la proporzionalità e il carattere dissuasivo.