Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II PRINCIPI PER L’ELABORAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE RIS
1. Principi generali
Le specifiche tecniche RIS rispettano i principi generali seguenti:
a) indicazione dei requisiti tecnici necessari per la programmazione, l'attuazione e l'uso operativo dei servizi e dei relativi sistemi;
b) architettura RIS e sua organizzazione;
c) raccomandazioni relative alla partecipazione delle navi al sistema RIS, ai singoli servizi e allo sviluppo graduale dei RIS.
2. Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno)
Le specifiche tecniche da definire conformemente all’articolo 5 per un sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) rispettano i principi seguenti:
a) compatibilità con il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e sistema di informazione (ECDIS marittimo) per agevolare il traffico delle navi adibite alla navigazione interna nelle zone di traffico misto come gli estuari e il traffico marittimo-fluviale;
b) specifica dei requisiti minimi delle apparecchiature del sistema ECDIS interno e del contenuto minimo delle carte nautiche elettroniche tenendo conto della sicurezza della navigazione, in particolare:
i) alto livello di affidabilità e di disponibilità delle apparecchiature del sistema ECDIS interno utilizzate;
ii) robustezza delle apparecchiature del sistema ECDIS interno per resistere alle condizioni ambientali generalmente presenti a bordo di una nave, senza subire degradi della qualità o dell’affidabilità;
iii) inserimento nelle carte nautiche elettroniche di tutti gli elementi geografici, ad esempio limiti del canale, costruzioni sulla riva e radiofari, necessari per garantire la sicurezza della navigazione;
iv) monitoraggio della carta nautica elettronica mediante sovrapposizione dell’immagine radar nei casi di pilotaggio della nave;
c) integrazione dei dati aggiornati relativi alla profondità del canale nella carta nautica elettronica e visualizzazione di tali dati in relazione a un livello d’acqua predeterminato o al livello d’acqua effettivo;
d) integrazione di informazioni supplementari, ad esempio fornite da soggetti diversi dalle autorità competenti, nella carta nautica elettronica e visualizzazione di tali informazioni nel sistema ECDIS interno senza compromettere le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione;
e) disponibilità delle carte nautiche elettroniche per gli utenti dei RIS;
f) messa a disposizione dei dati delle carte nautiche elettroniche a tutti i fabbricanti di applicazioni, ove opportuno ad un prezzo proporzionato rispetto al costo.
g) integrazione di informazioni aggiornate sui tempi di attesa in corrispondenza di chiuse, ponti e porti interni e visualizzazione di tali informazioni nel sistema ECDIS interno senza compromettere le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione.
3. Sistema di segnalazione navale elettronica
Le specifiche tecniche del sistema di segnalazione navale elettronica per la navigazione interna rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a) facilitazione dello scambio elettronico di dati tra le autorità competenti degli Stati membri, tra i soggetti della navigazione interna, della navigazione marittima e del trasporto multimodale, laddove questo interessa la navigazione interna;
b) uso di un messaggio normalizzato di notifica del trasporto tra la nave e l’autorità, tra l’autorità e la nave e tra autorità diverse, in modo da conseguire la compatibilità con la navigazione marittima;
c) uso di elenchi di codici e di classificazioni riconosciuti a livello internazionale, possibilmente integrati per esigenze supplementari della navigazione interna;
d) uso di un numero europeo unico di identificazione delle navi.
4. Avvisi ai comandanti
Le specifiche tecniche degli avvisi ai comandanti, in particolare in materia di informazioni sui canali, informazioni sul traffico, gestione del traffico e programmazione del viaggio sulle vie navigabili interne, rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a) struttura normalizzata dei dati mediante modulistica testuale predefinita e per quanto possibile codificata in modo da permettere una traduzione automatica dei contenuti principali in altre lingue e da facilitare l'integrazione degli avvisi ai comandanti nei sistemi di programmazione dei viaggi;
b) compatibilità della struttura normalizzata dei dati con la struttura dei dati del sistema ECDIS interno per facilitare l'integrazione degli avvisi ai comandanti in tale sistema.
c) allineamento alle specifiche tecniche per la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne al fine di garantire la coerenza delle informazioni fornite.
5. Sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi
Le specifiche tecniche dei sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a) specifica dei requisiti relativi ai sistemi e ai messaggi normalizzati e procedure perché tali messaggi possano essere inviati automaticamente;
b) differenziazione tra sistemi conformi ai requisiti delle informazioni tattiche sul traffico e sistemi conformi ai requisiti delle informazioni strategiche sul traffico, dal punto di vista della precisione del posizionamento e della frequenza di attualizzazione richiesta;
c) descrizione dei pertinenti sistemi tecnici di localizzazione e di monitoraggio delle navi quali il SAI interno (sistema automatico di identificazione per la navigazione interna);
d) compatibilità dei formati di dati con il sistema SAI marittimo.
6. Principi operativi relativi all’ambiente europeo dei RIS
Le specifiche tecniche dell’ambiente europeo dei RIS rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a) funzione di interfaccia digitale unica per la navigazione interna;
b) punto di accesso unico armonizzato per informazioni aggiornate e, se possibile, in tempo reale sulle condizioni dei canali per una navigazione, una pianificazione del viaggio e operazioni portuali sicure e sostenibili nell’ambito della rete TEN-T;
c) possibilità di realizzare catene di trasporto multimodale garantendo nel contempo un livello adeguato di protezione dei dati;
d) elevato livello di accuratezza dei dati per uno scambio di dati senza soluzione di continuità tra gli utenti RIS lungo la TEN-T (all’interno e all’esterno dell’Unione);
e) interfaccia di facile utilizzo con funzionalità efficienti, utili e pratiche come la possibilità di salvare e memorizzare profili;
f) punto unico armonizzato di segnalazione secondo il principio «una tantum», anche per i viaggi internazionali;
g) collegamento con altri sistemi che utilizzano tecnologie dell’informazione, della comunicazione, della navigazione o del posizionamento/localizzazione al fine di gestire con efficacia le infrastrutture, la mobilità e il traffico nell’ambito della rete TEN-T e fornire servizi a valore aggiunto a cittadini e operatori, tra cui sistemi per un uso della rete TEN-T sicuro, ecologico ed efficiente dal punto di vista della capacità;
h) raccolta e comunicazione di dati d’uso anonimi e aggregati che possano essere utilizzati per il monitoraggio dell’attuazione dei RIS, compresi almeno il numero di utenti RIS, la disponibilità di dati nell’ambiente europeo dei RIS, il collegamento e il numero di scambi con altri sistemi o piattaforme digitali;
i) garanzia di cibersicurezza.
7. Disponibilità di dati per altri sistemi o piattaforme digitali
Le specifiche tecniche per lo scambio di dati con altri sistemi o piattaforme digitali rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a) ulteriore sviluppo delle funzionalità offerte dall’ambiente europeo dei RIS;
b) agevolazione dello scambio elettronico di dati tra le tecnologie RIS e le banche dati e i sistemi utilizzati da altri modi di trasporto, attraverso adeguati collegamenti di dati e interfacce;
c) specifica dei requisiti relativi ad altri sistemi o piattaforme digitali e delle procedure per lo scambio automatizzato dei dati;
d) scambio di informazioni in tempo reale, in particolare per quanto riguarda i dati in relazione ai quali il tempo ha un’importanza critica;
e) garanzia di uno scambio sicuro di informazioni conformemente a un sistema globale di controllo dell’accesso basato sui diritti;
f) previsione di un quadro in materia di scambio tra sistemi che consentirà sviluppi futuri e collegamenti con sistemi aggiuntivi, a seconda delle necessità, compresi scambi con il futuro spazio europeo di dati sulla mobilità e qualsiasi altro sistema concepito per promuovere le innovazioni nel settore del trasporto multimodale.
8. Dati per la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne
Le specifiche tecniche relative ai dati per la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a) fornitura di informazioni aggiornate a intervalli regolari e almeno quando si verificano cambiamenti significativi nella situazione dei canali tali da poter incidere sulla navigazione;
b) fornitura almeno delle informazioni seguenti:
i) tempi di attesa previsti in corrispondenza di chiuse, ponti (mobili), porti interni;
ii) dati sulla rete di vie navigabili europea necessari per la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne e conformi almeno ai requisiti minimi in materia di dati di cui all’allegato I;
iii) livello idrometrico, profondità minima rilevata, tirante d’aria, stato dello sbarramento in caso di blocco della navigazione, regime, livello idrometrico previsto, previsione della profondità minima rilevata;
iv) situazione del ghiaccio e relativa navigabilità o altra allerta relativa a eventi meteorologici estremi;
v) orari di esercizio di chiuse, ponti (mobili), porti interni;
c) fornitura di informazioni attraverso il sistema ECDIS interno, gli avvisi ai comandanti e l’ambiente europeo dei RIS, a seconda dei casi.