Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato2,
L'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulle vie navigabili interne contribuisce in modo significativo al miglioramento della sicurezza e dell'efficienza di questo modo di trasporto.
Taluni Stati membri utilizzano già applicazioni nazionali di servizi d'informazione su numerose vie navigabili interne. Per porre in essere un sistema di ausilio alla navigazione e di informazione armonizzato, interoperabile e aperto sulla rete idroviaria della Comunità, occorre pertanto stabilire requisiti e specifiche tecniche comuni.
Per motivi di sicurezza e nell'interesse di un'armonizzazione paneuropea, il contenuto di tali requisiti e specifiche tecniche comuni dovrebbe fondarsi sul lavoro svolto in questo campo dalle organizzazioni internazionali competenti, come l'Associazione internazionale di navigazione (AIPCN), la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UNECE).
I servizi di informazione fluviale (River Information Services — RIS) dovrebbero essere fondati su sistemi interoperabili basati su norme aperte e pubbliche, accessibili a tutti gli operatori e utenti del sistema in forma non discriminatoria.
Sulle vie navigabili nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro non è obbligatorio stabilire i suddetti requisiti e specifiche tecniche. Si raccomanda tuttavia di porre in essere su tali vie navigabili RIS conformi alla definizione della presente direttiva e di provvedere alla loro interoperabilità con sistemi esistenti.
Lo sviluppo di RIS dovrebbe rispondere a obiettivi quali la sicurezza, l'efficienza e la compatibilità ambientale della navigazione interna, realizzabili attraverso attività quali la gestione del traffico e dei trasporti, la protezione dell'ambiente e delle infrastrutture e l'applicazione di norme specifiche.
I requisiti relativi ai RIS dovrebbero vertere quanto meno sui servizi d'informazione che devono essere forniti dagli Stati membri.
La definizione delle specifiche tecniche dovrebbe comprendere sistemi quali quelli di cartografia nautica elettronica, quelli di segnalazione navale elettronica, incluso un sistema europeo di numerazione uniforme delle navi, gli avvisi ai comandanti e i sistemi navali di localizzazione e monitoraggio. La compatibilità tecnica delle apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei RIS dovrebbe essere garantita da un comitato.
Dovrebbe essere compito degli Stati membri, in cooperazione con l'Unione europea, incoraggiare gli utenti a rispettare i requisiti in materia di procedure e apparecchiature, tenendo in considerazione la struttura piccola e media delle imprese del settore della navigazione interna.
L'introduzione dei RIS implica il trattamento di dati personali. A tal fine si dovrebbero osservare le norme comunitarie stabilite, tra l'altro, dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati3 e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche4. L'introduzione dei RIS non dovrebbe condurre al trattamento incontrollato di dati sensibili sotto il profilo economico riguardanti gli operatori del mercato.
Si raccomanda che i RIS per i quali è richiesto un posizionamento esatto utilizzino le tecnologie di posizionamento satellitare. Ove possibile, tali tecnologie dovrebbero essere interoperabili con altri sistemi pertinenti e venire in essi integrate, in conformità con le decisioni applicabili in materia.
Poiché lo scopo della presente direttiva, ossia istituire RIS armonizzati nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sua dimensione europea, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5.
Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»6, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce le norme per l’introduzione e l’uso, nell’Unione, di servizi d’informazione fluviale (RIS) armonizzati a sostegno del trasporto per vie navigabili interne, allo scopo di accrescerne la sicurezza, la protezione, l’efficacia e la sostenibilità e di facilitare l’interfacciamento con altri modi di trasporto.
2. La presente direttiva stabilisce un quadro di norme per l’introduzione e l’ulteriore sviluppo delle esigenze, delle specifiche e delle condizioni tecniche necessarie per garantire RIS armonizzati, interoperabili e accessibili sulle vie navigabili interne dell’Unione e per agevolare la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto attraverso l’uso di interfacce standardizzate.
Art. 2 Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai fini dell’introduzione e del funzionamento dei RIS per tutte le vie navigabili interne e i porti interni degli Stati membri che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti, specificati ed elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio1, e che sono direttamente collegati alle vie navigabili interne e ai porti interni di un altro Stato membro facenti parte della rete transeuropea dei trasporti, specificati ed elencati in tali allegati.
2. Uno Stato membro può applicare le disposizioni della presente direttiva alle vie navigabili interne e ai porti interni non menzionati al paragrafo 1.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «servizi d'informazione fluviale» (River Information Services — RIS): i servizi d'informazione armonizzati di supporto alla gestione del traffico e dei trasporti nel settore della navigazione interna, comprese, ovunque tecnicamente fattibile, le interfacce con altri modi di trasporto. I RIS non riguardano le attività commerciali interne tra le varie compagnie interessate, ma possono essere interfacciati con attività commerciali. I RIS comprendono servizi quali informazioni sui canali, informazioni sul traffico, gestione del traffico, supporto alla prevenzione di incidenti, informazioni sulla gestione dei trasporti, statistiche e servizi doganali nonché diritti per l'utilizzo delle vie navigabili e tasse portuali;
b) «informazioni sui canali»: le informazioni geografiche, idrologiche e amministrative riguardanti le vie navigabili (canali). Si tratta di informazioni unidirezionali: riva-nave o riva-ufficio;
c) «informazioni tattiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza immediata sulle decisioni di navigazione tenuto conto della situazione attuale del traffico e del circondario geografico immediato;
d) «informazioni strategiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza sulle decisioni a medio e lungo termine degli utenti RIS;
e) «applicazione RIS»: la fornitura di servizi d'informazione fluviale per mezzo di sistemi dedicati;
f) «centro RIS»: il luogo in cui gli operatori gestiscono i RIS;
g) «utenti RIS»: le varie categorie di utenti tra cui comandanti delle navi, operatori di RIS, gestori di chiuse e/o ponti, autorità fluviali, operatori portuali e di terminali, operatori dei centri di prevenzione incidenti dei servizi di soccorso, gestori della flotta, spedizionieri e agenti marittimi;
h) «interoperabilità»: il fatto che i servizi, il contenuto, il formato e la frequenza dello scambio dei dati sono armonizzati in modo tale che gli utenti RIS di tutta Europa abbiano accesso agli stessi servizi e alle stesse informazioni.
i) «rete transeuropea dei trasporti» o «TEN-T»: le vie navigabili interne specificate nelle mappe di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1679;
j) «sistema europeo di gestione dei dati di riferimento» o «European Reference Data Management System – ERDMS»: archivio a punto di accesso unico, sotto l’autorità della Commissione, contenente dati di riferimento ed elenchi di codici utilizzati da applicazioni informatiche nell’ambito del trasporto per vie navigabili interne; non comprende i dati di rete forniti dallo Stato membro in conformità degli allegati I e III;
k) «sistema della comunità portuale»: piattaforma elettronica per lo scambio di informazioni tra portatori di interessi pubblici e privati al fine di garantire processi portuali e logistici agevoli;
l) «sistema per le infrastrutture intelligenti delle vie navigabili interne»: piattaforma elettronica, gestita dalle autorità pubbliche preposte alla gestione delle vie navigabili interne, che favorisce la gestione parzialmente e completamente automatizzata delle infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne in corrispondenza delle chiuse e dei ponti mobili della rete TEN-T;
m) «ambiente europeo dei RIS»: piattaforma elettronica a punto di accesso unico basata sulle informazioni dei RIS nazionali che fornisce servizi operativi e tecnici per gli utenti RIS e che contiene collegamenti per la segnalazione elettronica conformemente al principio «una tantum»;
n) «porto interno»: porto di navigazione interna della rete centrale TEN-T o della rete globale TEN-T, elencato e classificato nell’allegato II del regolamento (UE) 2024/1679.
Art. 4 Istituzione dei RIS
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per introdurre i RIS sulle vie navigabili interne e nei porti interni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri sviluppano i RIS in modo tale che l’applicazione RIS sia efficiente, espandibile e interoperabile, così da poter interagire con altre applicazioni RIS e con i sistemi d’informazione di altri modi di trasporto, fungendo inoltre da interfaccia con i sistemi di gestione dei trasporti e attività commerciali.
3.
Per istituire i RIS, gli Stati membri:
a) provvedono affinché agli utenti RIS siano forniti tutti i dati per la navigazione e per la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne; tali dati di rete, di cui all’allegato I, sono aggiornati e forniti almeno in un formato elettronico comune accessibile conformemente all’allegato III;
b) provvedono affinché gli utenti RIS dispongano, oltre ai dati di cui alla lettera a), di carte nautiche elettroniche adeguate alla navigazione di tutte le proprie vie navigabili interne e di tutti i porti interni della rete TEN-T;
c) autorizzano le autorità competenti, laddove la normativa nazionale o internazionale esiga un sistema di segnalazione, a ricevere segnalazioni elettroniche di tutti i dati richiesti alle navi; nel caso di trasporti transfrontalieri, tali dati sono messi integralmente a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri confinanti prima dell’arrivo della nave alla frontiera;
d) provvedono affinché gli avvisi ai comandanti, comprese le informazioni sul livello dell’acqua o il pescaggio massimo consentito e le condizioni di gelo sulle vie navigabili interne, siano trasmessi sotto forma di messaggi normalizzati, codificati e scaricabili; ogni messaggio normalizzato contiene almeno le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione e gli avvisi ai comandanti sono aggiornati e forniti almeno in un formato elettronico comune accessibile conformemente all’allegato III;
e) provvedono affinché i dati di rete nell’ambiente europeo dei RIS siano mantenuti aggiornati fornendo senza ritardi tutti i dati di rete necessari conformemente agli allegati I e III;
f) provvedono alla messa a disposizione almeno delle informazioni relative al traffico, se disponibili, attraverso interfacce secondo le specifiche tecniche stabilite conformemente all’allegato II, punto 7, se del caso, negli ambienti elettronici di scambio di informazioni istituiti dal diritto dell’Unione e utilizzati in altri modi di trasporto;
g) provvedono affinché le interfacce standardizzate di cui agli allegati II e III della presente direttiva siano messe a disposizione dei sistemi delle comunità portuali dei porti interni, comprendenti, se disponibili, informazioni aggiornate sulla disponibilità di posti di ormeggio e di infrastrutture per i combustibili alternativi, in particolare delle installazioni necessarie a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio2;
h) provvedono affinché le interfacce standardizzate di cui agli allegati II e III siano messe a disposizione di altri sistemi per le infrastrutture intelligenti delle vie navigabili interne ai fini della gestione del traffico sulle vie navigabili interne.
Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono adempiuti conformemente alle prescrizioni e ai principi stabiliti dagli allegati I e II.
4. Le autorità competenti degli Stati membri istituiscono centri RIS in funzione delle esigenze regionali.
5. Gli Stati membri istituiscono, disciplinano, gestiscono, utilizzano e mantengono congiuntamente un ambiente europeo dei RIS che fornisce servizi relativi ai canali, alle infrastrutture, al traffico e ai trasporti, nonché forniscono i dati necessari. L’ambiente europeo dei RIS è accessibile a tutti gli utenti RIS ed è la piattaforma principale per lo scambio di informazioni relative ai RIS. Contiene interfacce per i collegamenti con i sistemi di altri modi di trasporto e con i porti interni. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per il funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS. L’ambiente europeo dei RIS prevede la possibilità di contributi da parte di paesi terzi le cui vie navigabili sono collegate alla rete di vie navigabili interne europea e che sono disposti a cooperare e fornire i loro dati di rete, purché tali dati siano di qualità e formato identici a quelli degli Stati membri e rispettino lo stesso livello di cibersicurezza e protezione dei dati.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche operative, i ruoli e le procedure per l’ambiente europeo dei RIS e che identificano il suo gestore sulla base dei principi per le specifiche tecniche RIS di cui all’allegato II, punto 6, in modo da garantirne l’attuazione uniforme in tutta l’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
7. Per l’utilizzazione di sistemi automatici di identificazione (SAI) si applica l’accordo regionale relativo al servizio di radiocomunicazione per la navigazione interna (RAINWAT), concluso a Bucarest il 12 aprile 2012, nel quadro delle norme sulle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
8. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno in cooperazione con l’Unione, i comandanti, gli operatori, gli agenti o i proprietari delle navi che percorrono le proprie vie navigabili interne e gli spedizionieri o i proprietari del carico trasportato a bordo di tali navi a ricorrere pienamente ai servizi messi a disposizione a norma della presente direttiva.
9. La Commissione adotta le misure adeguate a verificare l’interoperabilità, l’affidabilità, la disponibilità e la sicurezza dei RIS.
Art. 5 Specifiche tecniche
1. Per contribuire alla realizzazione dei RIS e provvedere alla interoperabilità dei servizi conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, si applicano le specifiche tecniche di cui all’allegato III in linea con i principi di cui all’allegato II, riguardanti in particolare gli aspetti seguenti:
a) sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno);
b) sistema elettronico di segnalazione navale;
c) avvisi ai comandanti;
d) sistemi di localizzazione e monitoraggio delle navi;
e) compatibilità delle apparecchiature necessarie per l’utilizzazione dei RIS;
f) funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS;
g) interconnessione e scambio di informazioni con le banche dati dell’Unione (ERDMS);
h) interfaccia standardizzata per le piattaforme informatiche di altri modi di trasporto;
i) interfaccia standardizzata tra l’ambiente europeo dei RIS e i sistemi delle comunità portuali dei porti interni e tra l’ambiente europeo dei RIS e i sistemi per le infrastrutture intelligenti delle vie navigabili interne;
j) dati per la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne.
2.
3.
Art. 6 Posizionamento via satellite
Ai fini dei RIS, per i quali è richiesto un posizionamento esatto, si raccomanda l’uso di sistemi di posizionamento e navigazione satellitari, come i servizi di navigazione forniti da Galileo, compresi il servizio ad alta precisione e il servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione nonché il servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Ai fini delle applicazioni e dei servizi basati sui dati di osservazione della Terra, si raccomanda l’uso dei dati, delle informazioni e dei servizi Copernicus.
Art. 7 Approvazione del tipo delle apparecchiature RIS
1. Laddove la sicurezza della navigazione e le corrispondenti specifiche tecniche lo esigano, la conformità delle apparecchiature dei terminali e delle reti RIS e delle applicazioni software alle suddette specifiche è attestata da un'approvazione del tipo prima di mettere in servizio tali apparecchiature o applicazioni nelle vie navigabili interne.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi nazionali responsabili dell'approvazione del tipo; la Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri.
3. Tutti gli Stati membri riconoscono le approvazioni del tipo rilasciate dagli organismi nazionali di cui al paragrafo 2 degli altri Stati membri.
Art. 8 Autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità competenti per le applicazioni RIS, per lo scambio di dati a livello internazionale, per il funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS e per la gestione dei riscontri degli utenti RIS. Gli Stati membri notificano tali autorità designate alla Commissione entro il 17 gennaio 2029.
Art. 8 bis Meccanismo di riscontro
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia predisposta una procedura efficace, semplice e accessibile, ove possibile basata su strutture esistenti, per la gestione dei riscontri degli utenti RIS derivanti dall’applicazione della presente direttiva.
2. La gestione dei riscontri degli utenti RIS è effettuata in modo da evitare i conflitti di interesse. La gestione dei riscontri è imparziale e trasparente e rispetta debitamente il principio della libertà d’impresa.
3. I riscontri degli utenti RIS sono trasmessi tramite l’ambiente europeo dei RIS e presentati agli Stati membri interessati. Gli Stati membri garantiscono che gli utenti RIS e gli altri portatori di interessi siano informati su dove e come presentare un riscontro.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri degli utenti RIS siano gestiti in modo tempestivo e opportuno e le informazioni concernenti il seguito a essi dato siano fornite tramite l’ambiente europeo dei RIS.
5. L’ambiente europeo dei RIS comunica annualmente alla Commissione l’entità dei riscontri ricevuti e le modalità della loro gestione.
Art. 9 Norme relative al rispetto della vita privata, alla sicurezza delle informazioni e al trattamento dei dati personali
1. Gli Stati membri adottano le misure tecniche e organizzative necessarie, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, al fine di proteggere le informazioni e gli archivi RIS da eventi pregiudizievoli o utilizzi abusivi, in particolare accessi non autorizzati, modifiche o perdite, e per garantire la riservatezza delle informazioni sensibili, di natura commerciale e di altro tipo, scambiate a norma della presente direttiva.
2. I dati che costituiscono dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio4 possono essere trattati sulla base della presente direttiva solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni RIS, al fine di garantire RIS armonizzati, interoperabili e accessibili sulle vie navigabili interne dell’Unione e di agevolare interfacce standardizzate con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto.
3.
Art. 10 Poteri delegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis per modificare l’allegato I, aggiornando e rivedendo i requisiti minimi in materia di dati alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva e del progresso tecnico nell’ambito dello sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni RIS.
2. In assenza di specifiche tecniche pertinenti e aggiornate, o qualora le specifiche tecniche elaborate dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) non siano conformi ad alcuna delle prescrizioni applicabili di cui all’allegato II, oppure nel caso in cui eventuali modifiche del processo decisionale del CESNI o di altri elementi della norma pregiudichino gli interessi dell’Unione, e ove debitamente giustificato da un’analisi adeguata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis per modificare l’allegato III al fine di fornire specifiche tecniche adeguate sulla base dei principi di cui all’allegato II.