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Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,

Ai sensi della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso3 vanno fissate norme adeguate che permettano la commercializzazione dei veicoli omologati delle categorie M1 e N1 solo se sia riutilizzabile e/o riciclabile almeno l’85 % della loro massa e se sia riutilizzabile e/o recuperabile almeno il 95 % della loro massa.

La riutilizzabilità dei componenti, la riciclabilità e la recuperabilità dei materiali rappresentano una parte sostanziale della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti. I costruttori di autoveicoli e i loro fornitori dovrebbero essere tenuti a integrare tali aspetti già nelle primissime fasi dello sviluppo di nuovi veicoli, allo scopo di agevolarne il trattamento allorché vanno fuori uso.

La presente direttiva costituisce una direttiva particolare nel quadro del sistema di omologazione comunitaria per veicoli completi stabilito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi4.

Il sistema di omologazione per veicoli completi è attualmente obbligatorio per i veicoli appartenenti alla categoria M1 e sarà prossimamente esteso ai veicoli di tutte le categorie. Occorre dunque inserire nel sistema di omologazione per veicoli completi le norme relative alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli.

È pertanto necessario prendere disposizioni dato che i veicoli della categoria N1 non rientrano ancora nel sistema dell’omologazione per veicoli completi.

Il costruttore deve fornire all’autorità di omologazione tutte le pertinenti informazioni tecniche sui materiali di fabbricazione e le rispettive masse per permettere di verificare i calcoli del costruttore in base alla norma ISO 22628: 2002.

All’atto dell’omologazione si possono convalidare correttamente i calcoli del costruttore solo se questi ha attuato disposizioni e procedure che gli consentano di gestire tutte le informazioni ricevute dai fornitori. Prima di rilasciare una qualsiasi omologazione, l’organo competente deve valutare in via preliminare tali disposizioni e procedure e rilasciare un certificato attestante la loro correttezza.

La pertinenza delle variabili che entrano nel calcolo delle percentuali di riciclabilità e recuperabilità va valutata alla luce del trattamento dei veicoli fuori uso. Il costruttore dovrebbe attenersi dunque a una strategia per il trattamento dei veicoli fuori uso e descriverla in dettaglio all’organo competente. Tale strategia dovrebbe basarsi su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all’atto della domanda di omologazione del veicolo.

I veicoli speciali sono destinati a funzioni particolari e richiedono allestimenti specifici della carrozzeria che non sono del tutto sotto il controllo del costruttore. Le quote di riciclabilità e recuperabilità non possono perciò essere calcolate correttamente. A tali veicoli non vanno dunque applicati i requisiti relativi al calcolo.

I veicoli incompleti sono una parte notevole dei veicoli N1. Il costruttore del veicolo di base non può calcolare le quote di riciclabilità e recuperabilità dei veicoli completati perché i dati sulle fasi di costruzione successive gli sono ignoti quando progetta il veicolo di base. Alla presente direttiva si conformerà perciò il solo veicolo di base.

Le quote di mercato di veicoli prodotti in piccola serie sono marginali e i vantaggi per l’ambiente, se si conformano alla presente direttiva, sono scarsi. È pertanto opportuno che siano esclusi da talune norme della presente direttiva.

Ai sensi della direttiva 2000/53/CE, per motivi di sicurezza stradale e di tutela dell’ambiente, va impedita la riutilizzazione di taluni componenti tolti ai veicoli fuori uso. Ciò si limiterà alla riutilizzazione di componenti nella costruzione di veicoli nuovi.

Quanto stabilito dalla presente direttiva imporrà ai costruttori di fornire nuovi dati in merito all’omologazione e ciò si deve riflettere nella direttiva 70/156/CEE, che fissa l’elenco completo dei dati da presentare per l’omologazione. Tale direttiva va perciò modificata di conseguenza.

Le misure necessarie per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico della presente direttiva andrebbero adottate dalla Commissione ai sensi della procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente dei veicoli fuori uso facendo sì che essi siano fin dall’inizio concepiti per facilitarne il riuso, il riciclo e il recupero, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per le sue dimensioni, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

Conformemente al paragrafo 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»5, gli Stati membri saranno incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Scopo

La presente direttiva stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche per l’omologazione di veicoli di cui all’articolo 2, per garantire che loro componenti e materiali possano essere riutilizzati, riciclati e recuperati nelle percentuali minime precisate all’allegato I. Essa fissa provvedimenti particolari atti a garantire che il riuso di componenti non comprometta la sicurezza o dia luogo a rischi ambientali.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente direttiva si applica ai veicoli delle categorie M1 ed N1, definiti nell’allegato II, sezione A, della direttiva 70/156/CEE e ai componenti nuovi o riutilizzati di tali veicoli.

Art. 4 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1. «veicolo» significa un veicolo a motore;

  2. 2. «componente» significa qualsiasi parte, o gruppo assemblato di parti, incluso in un veicolo al momento della sua produzione ed indica anche i componenti e le unità tecniche distinti definiti all’articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;

  3. 3. «tipo di veicolo» significa il tipo di un veicolo definito nella sezione B, punti 1 e 3, dell’allegato II alla direttiva 70/156/CEE;

  4. 4. «veicolo fuori uso» indica un veicolo definito all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/53/CE;

  5. 5. «veicolo di riferimento» indica la versione di un tipo di veicolo che l’autorità di omologazione, previa consultazione del costruttore e conformemente ai criteri di cui all’allegato I, ritiene essere la più problematica a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità;

  6. 6. «veicolo costruito in più fasi» indica un veicolo prodotto con un processo di costruzione in più fasi;

  7. 7. «veicolo di base» indica un veicolo definito all’articolo 2, quarto trattino, della direttiva 70/156/CEE, usato nella fase iniziale di una costruzione in più fasi;

  8. 8. «costruzione in più fasi» indica il processo con cui un veicolo è prodotto in più fasi aggiungendo componenti a un veicolo di base o modificando tali componenti;

  9. 9. «riuso» indica la riutilizzazione definita all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2000/53/CE;

  10. 10. «riciclo» indica il riciclaggio definito nell’articolo 2, punto 7), prima frase, della direttiva 2000/53/CE;

  11. 11. «recupero di energia» indica il recupero di energia definito nell’articolo 2, punto 7), seconda frase, della direttiva 2000/53/CE;

  12. 12. «recupero» indica il recupero definito nell’articolo 2, punto 8), della direttiva 2000/53/CE;

  13. 13. «riutilizzabilità» indica il potenziale di riuso di componenti tolti a veicoli fuori uso;

  14. 14. «riciclabilità» indica il potenziale di riciclo di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;

  15. 15. «recuperabilità» indica il potenziale di recupero di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;

  16. 16. «quota di riciclabilità di un veicolo (Rcyc)» indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e riciclabile;

  17. 17. «quota di recuperabilità di un veicolo (Rcov)» indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e recuperabile;

  18. 18. «strategia» significa progetto su vasta scala consistente in azioni coordinate e accorgimenti tecnici relativi alla demolizione, frantumazione o simili, al riciclo e recupero di materiali per fissare le quote di riciclabilità e recuperabilità previste di un veicolo già al momento del suo progetto;

  19. 19. «massa» significa la massa del veicolo in ordine di marcia definito nell’allegato I, punto 2.6, della direttiva 70/156/CEE, escluso il conducente, la cui massa è data in 75 kg;

  20. 20. «organo competente» indica l’ente, ad esempio un servizio tecnico o altro organo esistente, incaricato da uno Stato membro di effettuare una valutazione preliminare del costruttore e rilasciare un certificato di conformità, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva. L’organo competente può essere l’autorità di omologazione, purché la sua competenza in materia sia opportunamente documentata.

Art. 5 Norme di omologazione

1. Gli Stati membri rilasciano, a seconda del caso, l’omologazione CE o nazionale, riguardo alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, solo ai tipi di veicolo che rispondono ai requisiti della presente direttiva.

2. Ai fini del paragrafo 1, il costruttore fornisce all’autorità di omologazione le informazioni tecniche dettagliate necessarie ai calcoli e ai controlli di cui all’allegato I, riguardanti la natura dei materiali usati nella costruzione del veicolo e dei suoi componenti. Se tali informazioni sono coperte da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono tecnologia specifica del costruttore o dei suoi fornitori, il costruttore o i suoi fornitori forniscono informazioni sufficienti per effettuare correttamente tali calcoli.

3. Ai fini della domanda di omologazione CE del veicolo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri fanno sì che, in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, il costruttore usi il modello di documento informativo di cui all’allegato II della presente direttiva.

4. Per il rilascio di un’omologazione CE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, l’autorità di omologazione fa uso del modello di certificato d’omologazione CE di cui all’allegato III.

Art. 6 Valutazione preliminare del costruttore

1. Gli Stati membri non rilasciano alcuna omologazione senza prima accertarsi che il costruttore abbia attuato disposizioni e procedure, ai sensi dell’allegato IV, punto 3, per gestire correttamente gli aspetti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di cui alla presente direttiva. Una volta effettuata questa valutazione preliminare, si rilascerà al costruttore un certificato di conformità all’allegato IV («certificato di conformità»).

2. Nell’ambito della valutazione preliminare del costruttore, gli Stati membri assicurano che i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE. La Commissione, ai sensi della procedura di cui all’articolo 9, definisce le norme dettagliate richieste per la verifica della conformità con il presente disposto.

3. Ai fini del paragrafo 1, il costruttore deve raccomandare una strategia finalizzata alla demolizione, al riuso di componenti, al riciclaggio e al recupero dei materiali. Essa si fonda su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all’atto della domanda di omologazione.

4. Gli Stati membri nominano un organo competente, ai sensi dell’allegato IV, punto 2, che effettua la valutazione preliminare del costruttore e rilascia il certificato di conformità.

5. Il certificato di conformità, corredato di un’adeguata documentazione, descrive la strategia raccomandata dal costruttore. L’organo competente fa uso del modello di cui all’appendice dell’allegato IV.

6. Il certificato di conformità è valido per almeno due anni a decorrere dalla data del suo rilascio, prima che vengano effettuati nuovi controlli.

7. Il costruttore informa l’organo competente di qualsiasi cambiamento significativo che influisca sulla pertinenza del certificato di conformità. L’organo competente, consultato il costruttore, decide se siano necessari nuovi controlli.

8. Alla fine del periodo di validità del certificato di conformità, l’organo competente rilascia un nuovo certificato di conformità o ne estende la validità per altri due anni. L’organo competente rilascia un nuovo certificato se sono stati portati alla sua attenzione cambiamenti significativi.

Art. 7 Riutilizzazione dei componenti

I componenti di cui all’allegato V:

  1. a) non vanno considerati riutilizzabili ai fini del calcolo della quota di riciclabilità e di recuperabilità;

  2. b) non vanno riutilizzati nella costruzione di veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE.

Art. 8 Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

La direttiva 70/156/CEE viene modificata ai sensi dell’allegato VI della presente direttiva.

Art. 9 Modifiche

Le modifiche apportate alla presente direttiva, necessarie ad adeguarla al progresso tecnico e scientifico, sono adottate dalla Commissione ai sensi della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

Art. 10 Date di entrata in vigore dell’omologazione

1. Con effetto dal 15 dicembre 2006, gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti della presente direttiva, non possono:

  1. a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o nazionale;

  2. b) proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione di nuovi veicoli.

2. Con effetto dal 15 dicembre 2008, gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che non soddisfa i requisiti della presente direttiva, devono:

  1. a) rifiutare il rilascio dell’omologazione della CE;

  2. b) rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale.

3. Con effetto dal 15 luglio 2010, gli Stati membri devono, se non sono rispettati i requisiti della presente direttiva:

  1. a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

  2. b) rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione di nuovi veicoli, salvo i casi in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 70/156/CEE.

4. L’articolo 7 si applica a decorrere dal 15 dicembre 2006.

Art. 11 Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 dicembre 2006. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni della normativa nazionale, da essi adottata nella materia oggetto della presente direttiva.