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Direttiva 2005/91/CE della Commissione del 16 dicembre 2005 che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

La direttiva 2003/90/CE della Commissione2 è stata adottata per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà, la direttiva prevede che si applichino le linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

L’UCVV ha nel frattempo emanato ulteriori linee direttrici per diverse altre specie.

Occorre pertanto modificare la direttiva 2003/90/CE.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

Per gli esami iniziati prima del 1o aprile 2006 gli Stati membri possono decidere di applicare il testo della direttiva 2003/90/CE vigente prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 4

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione